CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 51761/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 385 cod. pen., in quanto la condotta non avrebbe violato l'interesse tutelato dalla fattispecie di reato; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità; Considerato, inoltre, che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile, in quanto non è stata dedotto nel giudizio di appello., ed è generico, in quanto si limita a proporre rilievi di ordine generale sulla disposizione di cui invoca l'applicazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2