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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 04455/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza, pronunciata il 10 luglio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di un cellulare, ha ridotto la pena inflitta a mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte d'appello con le argomentazioni esposte a pagina 4 della sentenza sulla sussistenza del dolo del reato di ricettazione.

La Corte territoriale ha fatto buon uso del principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ricettazione si distingue dall'incauto acquisto in ragione dell'elemento soggettivo consistente nel dolo, anche eventuale, della provenienza delittuosa del bene ricettato, dolo la cui esistenza può essere desunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e, quindi, anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 e n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120).

I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in considerazione delle modalità di acquisto del telefono cellulare, modalità che risultavano indicative della provenienza illecita del bene (cfr. pag. 4 della sentenza nella parte in cui viene sottolineato che l'apparecchio è stato acquistato privo della scatola originale e della garanzia); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]‘liere EstenskrTen [OSCURATO:PERSONA], ei)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza, pronunciata il 10 luglio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di un cellulare, ha ridotto la pena inflitta a mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte d'appello con le argomentazioni esposte a pagina 4 della sentenza sulla sussistenza del dolo del reato di ricettazione. La Corte territoriale ha fatto buon uso del principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ricettazione si distingue dall'incauto acquisto in ragione dell'elemento soggettivo consistente nel dolo, anche eventuale, della provenienza delittuosa del bene ricettato, dolo la cui esistenza può essere desunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e, quindi, anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 e n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120). I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in considerazione delle modalità di acquisto del telefono cellulare, modalità che risultavano indicative della provenienza illecita del bene (cfr. pag. 4 della sentenza nella parte in cui viene sottolineato che l'apparecchio è stato acquistato privo della scatola originale e della garanzia); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]‘liere EstenskrTen [OSCURATO:PERSONA], ei)
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