CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02887/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), CdS. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. I vizi attinenti alla regolarità dell'etilometro non risultano mai dedotti in appello, come rilevato nella sentenza impugnata (pag. 4, " nessun rilievo è stato formulato dall'appellante in punto di corretto funzionamento dell'apparecchio"). Le lamentate incongruenze tra la relazione di servizio e il verbale delle operazioni di cui all'ad. 354 cod proc pen, parimenti, non sono state oggetto dei motivi di appello; né comunque è prospettabile nella presente sede il lamentato vizio di travisamento probatorio, vedendosi in caso di " doppia conforme" (Sez. 3 - n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777 - 01). Le censure relative alla inattendibilità del verbale che attestava precipitazioni piovose sono state poi disattese dalla Corte territoriale con motivazione priva di vizi logici e immune da censure. Nel resto, il ricorso si sostanzia in motivi di merito, tendenti ad ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per il ricorrente più favorevole - ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Quanto alla causa di non punibilità di cui all'ad. 131 bis cod pen, anche la relativa questione non risulta proposta con i motivi di appello. E' vero però che la stessa può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, può farsi rientrare nella previsione di cui all'ad. 129 cod. proc. pen (Sez. 6 - , n. 2175 del 25/11/2020 Ud. (dep. 19/01/2021 ) Rv. 280707 - 01). Tanto premesso, la sentenza impugnata chiarisce ampiamente, in modo non illogico, le ragioni per cui non era rilevabile, ai sensi dell'art. 129 cod proc pen, la causa di non punibilità, facendo riferimento alle modalità del fatto, caratterizzato dal tentativo del ricorrente di sottrarsi alla responsabilità non fermandosi immediatamente e accusando di falso gli operanti, nonchè alla consistenza del tasso alcolemico. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento dell somrsia di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 024 II,Consigli