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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2025

Cassazione n. 09599/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 599/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 33/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Macerata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9599/2025 Roma, lì, 10/03/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa alla rideterminazione della pena a lui irrevocabilmente inflitta (con sentenza del medesimo giudice, pronunciata il 2 settembre 2019) anche per il reato di rapina impropria, alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 628, primo e secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando il fatto risulti di lieve entità.

Secondo il giudice dell’esecuzione l’incidenza della sentenza costituzionale sarebbe impedita dalla già avvenuta formazione del giudicato.

2. Il condannato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo.

Nel motivo unico il ricorrente deduce l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, essendo ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio di diritto opposto a quello accolto dal giudice a quo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, chiaramente affermatasi a partire da Sez.

U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697-01, di seguito più volte ribadita (Sez. 1, n. 53019 del 04/12/2014, Schettino, Rv. 261581-01; Sez. 1, n. 32193 del 28/05/2015, Quaresima, Rv. 264257-01; Sez. 1, n. 32205 del 26/06/2015, Gomes, Rv. 264620-01; Sez. 6, n. 27403 del 10/06/2016, Crivello, Rv. 267365-01), e assurta ormai a diritto vivente, quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell’esecuzione deve (se del caso) rideterminare la pena in favore del condannato; ciò anche se il provvedimento “correttivo” da adottare non sia a contenuto predeterminato, potendo detto giudice avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali.

In tali pronunce di legittimità è stato approfonditamente valutato, e quindi ritenuto, che l’esecuzione incondizionata della pena, originariamente inflitta fuori del quadro di legalità costituzionale, non è consentita, dovendo il diritto fondamentale alla libertà personale prevalere sul valore dell'intangibilità del giudicato.

3. Con più immediato riferimento al caso di specie, questa Corte ha già sancito che il condannato per il delitto di estorsione -all’esito di giudizio definito prima che, con sentenza n. 120 del 2023, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l’art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto- può chiedere al giudice dell’esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito (Sez. 1, n. 45891 del 11/09/2024, D., Rv. 287398-01).

La declaratoria di incostituzionalità, oggetto della sentenza n. 86 del 2024, è totalmente sovrapponibile a quella testé citata per principi e portata, rappresentandone la trasposizione alla fattispecie gemella della rapina.

4. L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio al giudice dell’esecuzione cui spetterà di valutare, muovendo dall’accertamento operato in cognizione e dando adeguata motivazione dell’esito raggiunto, se la rapina impropria di causa presenti caratteristiche tali da essere classificabile come di lieve entità, avuto riguardo (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350-01) al fatto nel suo complesso, e quindi non solo alla consistenza del danno o del pericolo che conseguì alla commissione del reato, ma alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze tutte della condotta.

P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata.

Così deciso il 13/02/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rocchi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 599/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 33/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Macerata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9599/2025 Roma, lì, 10/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa alla rideterminazione della pena a lui irrevocabilmente inflitta (con sentenza del medesimo giudice, pronunciata il 2 settembre 2019) anche per il reato di rapina impropria, alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 628, primo e secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando il fatto risulti di lieve entità. Secondo il giudice dell’esecuzione l’incidenza della sentenza costituzionale sarebbe impedita dalla già avvenuta formazione del giudicato. 2. Il condannato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo. Nel motivo unico il ricorrente deduce l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, essendo ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio di diritto opposto a quello accolto dal giudice a quo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo la giurisprudenza di legittimità, chiaramente affermatasi a partire da Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697-01, di seguito più volte ribadita (Sez. 1, n. 53019 del 04/12/2014, Schettino, Rv. 261581-01; Sez. 1, n. 32193 del 28/05/2015, Quaresima, Rv. 264257-01; Sez. 1, n. 32205 del 26/06/2015, Gomes, Rv. 264620-01; Sez. 6, n. 27403 del 10/06/2016, Crivello, Rv. 267365-01), e assurta ormai a diritto vivente, quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell’esecuzione deve (se del caso) rideterminare la pena in favore del condannato; ciò anche se il provvedimento “correttivo” da adottare non sia a contenuto predeterminato, potendo detto giudice avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali. In tali pronunce di legittimità è stato approfonditamente valutato, e quindi ritenuto, che l’esecuzione incondizionata della pena, originariamente inflitta fuori del quadro di legalità costituzionale, non è consentita, dovendo il diritto fondamentale alla libertà personale prevalere sul valore dell'intangibilità del giudicato. 3. Con più immediato riferimento al caso di specie, questa Corte ha già sancito che il condannato per il delitto di estorsione -all’esito di giudizio definito prima che, con sentenza n. 120 del 2023, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l’art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto- può chiedere al giudice dell’esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito (Sez. 1, n. 45891 del 11/09/2024, D., Rv. 287398-01). La declaratoria di incostituzionalità, oggetto della sentenza n. 86 del 2024, è totalmente sovrapponibile a quella testé citata per principi e portata, rappresentandone la trasposizione alla fattispecie gemella della rapina. 4. L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio al giudice dell’esecuzione cui spetterà di valutare, muovendo dall’accertamento operato in cognizione e dando adeguata motivazione dell’esito raggiunto, se la rapina impropria di causa presenti caratteristiche tali da essere classificabile come di lieve entità, avuto riguardo (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350-01) al fatto nel suo complesso, e quindi non solo alla consistenza del danno o del pericolo che conseguì alla commissione del reato, ma alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze tutte della condotta. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata. Così deciso il 13/02/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rocchi
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