CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 20527/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 maggio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, ha rigettato la richiesta di affidamento in prova e concesso la detenzione domiciliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], soggetto ultrasettantenne, per l'espiazione della pena di anni tre e mesi sei di reclusione, con un residuo di anni tre, mesi quattro e giorni ventotto, applicata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i delitti di associazione per delinquere, truffa, falso ideologico del pubblico ufficiale in certificati, commessi dal 2019 al 2022. Il Tribunale di sorveglianza, ammesso il condannato alla detenzione domiciliare in quanto soggetto ultrasettantenne, ha ritenuto l'instante non meritevole dell'affidamento in prova in ragione dell'assenza di una revisione critica sui pregressi contegni devianti, valutando altresì una pendenza per reato di analoga natura commesso nel 2021. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui ha eccepito violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 47 Ord. pen., e vizio di motivazione. Evidenziato che il condannato, coniugato, è unico percettore di reddito all'interno del proprio nucleo familiare ed esercita la professione di medico presso l'ASP di Cosenza, ha denunciato la contradditorietà e intrinseca illogicità dell'ordinanza, richiamando precedenti giurisprudenziali secondo cui, ai fini della decisione sull'istanza rivolta alla concessione dell'affidamento in prova, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali, la mancata ammissione degli addebiti, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. 3. Con memoria del 9 aprile 2026 il difensore del ricorrente si è riportato alle conclusioni rassegnate in ricorso, allegando copia della relazione dell'Ufficio di esecuzione penale esterna di Cosenza del 24 luglio 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Il Tribunale di sorveglianza, esaminate le informazioni di polizia e la relazione dell'U.E.P.E., ha rigettato la domanda rivolta alla concessione della misura più ampia, reputando assente una revisione critica del condannato in ordine 2al pregresso vissuto, in ragione della tendenza del [OSCURATO:PERSONA] ad addossare ad altri le proprie responsabilità nell'ambito di un racconto generico e poco approfondito dei fatti, nonostante il numero rilevante di condotte criminose ascrittegli, delle quali professa totale inconsapevolezza. Le doglianze in ricorso, incentrate sul mero richiamo a precedenti giurisprudenziali, non si confrontano col nucleo centrale della decisione, che fonda sull'assenza di revisione critica, e non sulla mancata ammissione degli addebiti, il giudizio prognostico negativo in vista della realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto. La decisione, immune da vizi logico-giuridici e coerente rispetto al sistema delle misure alternative, è pertanto conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, pur evocato dal ricorrente, secondo cui l'affidamento in prova presuppone che l'opera rieducativa abbia già realizzato progressi tali da giustificare un giudizio prognostico favorevole circa l'esito del trattamento extrannurario e, quindi, che una revisione critica del passato deviante sia stata per lo meno avviata (Sez. 1, n. 6381 del 13/11/1997, dep. 1998. Alfonsi, Rv. 209786 - 01; conformi, tra le altre, Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 - 01; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 - 01; Sez. 1, n. 773 del 2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402 - 01; Sez. 1, n. 20458 del 14/03/2001, Iadecola, Rv. 219000 - 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDepositata in O Gtti 202d ROrrA), 3 [OSCURATO:PERSONA]