CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2024
Cassazione n. 20509/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA Icrato avviso alle partut udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina che lo aveva ritenuto responsabile di tre delitti di furto in abitazione e del reato di guida senza patente. Il ricorso - con cui la Difesa dell'imputato denunzia l'insufficienza della motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio - deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 585, comma 1, lett. b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivo. Infatti, a fronte di una sentenza emessa il 18 ottobre 2024 con motivazione contestuale, il ricorso è stato depositato il 18 novembre 2024 nonostante il termine per l'impugnazione, in scadenza quindici giorni dopo il deposito della motivazione, fosse spirato in data 4 novembre 2024 (posto che il giorno precedente, fissato per la scadenza del termine, era domenica). Pertanto, l'imputato ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 a