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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13165/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 del GIP TRIBUNALE di LECCO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod, proc. pen., con la quale il giudice ha applicato la pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110, 81 co. 2 cod. pen. e 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, diverse sostanze stupefacenti tra cui eroina, cocaina e hashish.

In relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al mancato proscioglimento. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90.

Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si osserva che il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 del GIP TRIBUNALE di LECCO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod, proc. pen., con la quale il giudice ha applicato la pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110, 81 co. 2 cod. pen. e 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, diverse sostanze stupefacenti tra cui eroina, cocaina e hashish. In relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al mancato proscioglimento. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si osserva che il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M
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