CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10509/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n.3842/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesadall’[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione , rappresentatae difesa dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – nonchécontro FALLIMENTO di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione -intimato – avversol’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 4554/2022 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/1/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Questa Corte, con ordinanza n. 4554/2022, depositata in data 11 febbraio 2022, ha definito il giudizio di legittimità iscritto al n. 24115/2020 R.G., promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione contro [OSCURATO:PERSONA] e Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, rigettando il primo e il terzo motivo di ricorso, accogliendo il secondo e cassando senza rinvio la sentenza impugnata. A questa statuizione ha fatto seguito la condanna della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese relative ai giudizi di merito e a quello di legittimità. 2. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in tale giudizio, ha chiesto la correzione della menzionata ordinanza, poiché questa Corte, nel condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, ha omesso di disporne la distrazione in suo favore, come da richiesta formulata dal difensore “nella memoria 378 cpc”. L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, rappresentando che la richiesta di correzione, ove ritenuta ammissibile, non potrebbe comunque essere accolta, giacché il difensore si era dichiarato a nt i statario soltanto nella memoria depositata exart. 378 cod. proc. civ.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 3. Il ricorso è senza dubbio ammissibile. Infatti, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez. U., 16037/2010; nello stesso senso Cass.12437/2017). 4. Il ricorso, inoltre, merita di essere accolto. Infatti, l'istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese del giudizio di cassazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario può essere formulata anche in sede di memoria illustrativa ex art.378 cod. proc. civ. (Cass. 12111/2014). E ciò in quanto tale memoria (o, come nel caso di specie, quella di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ.) in sede di legittimità costituisce l'ultimo atto di interlocuzione tra le parti e il collegio, secondo la sequenza procedimentale dettata dal codice di rito (Cass.4294/2021). 5. In considerazione di quanto sopra l'istanza di correzione può essere accolta, non essendo in contestazione che all’interno della memoria ex art. 380 - bis cod. proc. civ. il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore. 6. Nulla occorre statuire sulle spese di questo giudizio. Giova in proposito rilevare che parte controricorrente, nelle proprie memorie conclusive, ha riconsiderato il tenore delle proprie precedenti difese, ammettendo che la richiesta di distrazione possa essere presentata anche all’interno della memoria conclusiva e facendo così venire meno la precedente resistenza all’accoglimento dell’istanza di correzione. Il procedimento mantiene così la propria natura amministrativa, senza una parte soccombente in senso proprio, da cui deriva l’inammissibilità di una statuizione sulle spese processuali (Cass.26566/2023) e l’irrilevanza della questione sollevata con l’ordinanza interlocutoria n. 27681/2023 di questa Corte (affinché le Sezioni Unite verifichino se, in tema di procedimento di correzione di errori materiali, ove la parte non ricorrente si costituisca e resista all’istanza di correzione, così contrapponendo il proprio interesse a quello proprio della parte ricorrente, si configuri, all’esito del giudizio, una situazione di soccombenza che impone al giudice di provvedere sulle spese processuali, ai sensi dell’art.91 cod. proc. civ.). P.Q.M. La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 4554 del 2022, depositata in data 11 febbraio 2022, siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nella parte motiva, a pag. 4, riga 25, dopo le parole "che si liquidano come dal dispositivo" e prima del punto di interpunzione siano aggiunte le parole "e devono essere distratte in favore del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto richiesta."; nel dispositivo, a pag. 5 dell'ordinanza, quinta riga, dopo il punto di interpunzione che segue alla parola “legittimità”, sia aggiunta la frase "Ordina la distrazione delle spese a favore del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]