CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 47259/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che l'ha assolta dal reato di cui agli artt. 81 cpv., 615-ter c.p. per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. Considerato che il motivo di ricorso proposto con cui la ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per erronea applicazione delle regole sulla valutazione della prova, è generico in quanto reiterativo delle medesime censure già proposte con l'atto di appello nonché manifestamente infondato in quanto si traduce in doglianze in punto di fatto, volte a sovvertire l'apprezzamento di merito operato dai primi due giudici. Ritenuto che esente da censure è, sul punto, la sentenza impugnata, la quale ha evidenziato per un verso come gli accessi incriminati fossero avvenuti fuori dell'orario di servizio; dall'altro, come fossero avulsi da annotazioni di servizio redatte dall'imputata, essendo legati piuttosto ad interessi personali e familiari. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022 Il co siglier stensore [OSCURATO:PERSONA]