CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06184/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/02/1.953 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Napoli; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 ottobre 2021 la Corte di assise di appello di Napoli, per quanto qui ancora rilevante, in riforma di quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] a undici anni e due mesi di reclusione. L'imputazione per la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile riguarda i reati di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] e tentato omicidio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] commessi il 19 dicembre 2006 e dei connessi reati in materia di armi. All'imputato, per il quale è stata esclusa la recidiva, è stata applicata la circostanza attenuante di cui all'art. 416bis.1, comma 3, cod. pen. in ragione del percorso di collaborazione con la giustizia dallo stesso intrapreso. I fatti per i quali si procede riguardano un agguato inquadrabile in logiche associative di stampo camorristico. In particolare, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto quello di concorrente nella fase deliberativa dell'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] (rimasto ferito in occasione dell'operazione armata nei suoi confronti), essendo l'imputato autorevole esponente di un gruppo mafioso, alleato degli scissionisti, il cui consolidamento criminale presupponeva l'eliminazione del predetto obiettivo. Nell'azione militare in danno di quest'ultimo era rimasto ucciso [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. I motivi di appello proposti nell'interesse dell'imputato hanno avuto riguardo esclusivamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 1.2. La Corte napoletana ha ritenuto corretto il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'assorbimento del profilo di meritevolezza dell'apporto dichiarativo dell'imputato, in funzione dell'accertamento dei reati per i quali si procede, nell'attribuzione dell'attenuante di cui all'art. 416bis.1, comma 3, cod. pen. I giudici di appello hanno condiviso quanto affermato dal primo giudice in punto di eventuale duplicazione dei due benefici evidenziando, altresì, come ulteriori profili giustificano, nel caso di specie, l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche. A tale proposito hanno richiamato l'oggettiva gravità del fatto (è stato fatto riferimento alla «eccezionale intensità del dolo») e Wla negativa personalità dell'imputato che assumono rilievo prevalente rispetto al comportamento processuale del medesimo ed alla prospettata prognosi di non elevata pericolosità sociale. Sotto il profilo soggettivo, è stata evidenziata la «non comune pervicacia criminosa» manifestatasi attraverso la condivisione di un «movente odioso» sulla scorta di un patto delinquenziale di reciproca assistenza. E' stato parimenti formulato un giudizio sulla personalità dell'imputato in termini, anch'essi, ostativi alla concedibilità delle attenuanti generiche. Elementi negativi sono stati desunti dalle condanne pregresse riportate da [OSCURATO:PERSONA] per reati commessi in contesti delinquenziali propri della criminalità organizzata. 1.3. L'attenuante riconosciuta per la collaborazione è stata ritenuta concedibile non nella massima estensione, sia per la negativa personalità dell'imputato che per l'incompletezza dell'apporto dichiarativo caratterizzato da lacune e imprecisioni. A tale proposito, la Corte di assise di appello ha anche messo in evidenza come la pena - base sia stata calcolata in misura non distante dal valore massimo della riduzione prevista ai sensi dell'art. 416bis.1, comma 3, cod. pen. 1.4. I giudici di appello hanno dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della continuazione tra i reati per i quali si procede e quelli giudicati con le sentenze di cui all'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli emessa nel procedimento di incidente di esecuzione n. 588/13. L'istanza è stata ritenuta intempestiva in quanto presentata, per la prima volta, con i motivi aggiunti del 16 settembre 2021. 1.5. La Corte di merito ha ritenuto fondato il motivo di appello relativo alla quantificazione della pena, con specifico riferimento all'aumento applicato a titolo di continuazione per i reati in materia di armi. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei propri difensori Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo ha dedotto violazione di legge in quanto la Corte di assise di appello ha riconosciuto la diminuente per l'attenuante della collaborazione in misura parziale. Ha evidenziato il profilo di novità dell'apporto collaborativo ai fini della ricostruzione dei fatti per i quali si procede e la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni per le quali la riduzione è avvenuta in misura parziale. 2.2. Con un secondo motivo, cui si collega un terzo profilo di censura, il ricorrente ha eccepito l'erroneità della sentenza laddove la stessa ha escluso la concedibilità delle attenuanti generiche che, invece, a dire della difesa, avrebbero dovuto essere concesse nella loro massima estensione.Sul punto ha richiamato arresti della giurisprudenza di legittimità. 2.3. Con il quarto motivo ha segnalato l'erroneità della decisione nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il motivo di appello relativo alla invocata continuazione. Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non solo non vi erano ragioni per la declaratoria di inammissibilità dell'istanza, ma la stessa doveva ritenersi fondata nel merito, sussistendo i presupposti di legge per il riconoscimento della continuazione. In senso favorevole alla prospettazione difensiva deponeva anche la qualità soggettiva di collaboratore di giustizia del ricorrente che ha ammesso di essere stato, per lungo tempo, esponente di vertice di un clan camorristico. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Nell'interesse dell'imputato sono state presentate conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In relazione al primo motivo si osserva che il profilo dell'entità della riduzione della pena per effetto del riconoscimento dell'attenuante della collaborazione di cui all'art. 416bis.1. cod. pen. è stato esaminato e ampiamente approfondito nella sentenza impugnata. Allo scopo di escludere l'applicazione dell'attenuante nella sua massima estensione, la Corte napoletana ha evidenziato la negativa personalità del collaboratore, con specifico riguardo al ruolo apicale dallo stesso rivestito nel contesto dell'associazione camorristica di appartenenza ed alla incompletezza dell'apporto collaborativo che è stato connotato da «imprecisioni e lacune conoscitive» che hanno impedito di fare piena luce sul fatto ornicidiario. L'incompletezza delle dichiarazioni è stata ritenuta tale da influire sulla «qualità» della collaborazione a fronte della quale, peraltro, è stata, comunque, applicata la pena base di quindici anni di reclusione, ossia in misura prossima a quella minima di dodici prevista per il caso della collaborazione. A fronte di tale completo percorso motivazionale, appare generica la deduzione di mancanza di motivazione,avendo il ricorrente omesso di indicare quali siano i profili che i giudici di merito hanno mancato di considerare e per quale ragione gli stessi debbano ritenersi tali da incidere sulla struttura della sentenza impugnata.Anche la deduzione relativa al profilo di «novità» dell'apporto collaborativo è rimasta a livello di mera affermazione che, a fronte delle argomentazioni contenute in sentenza, si risolve in una mera deduzione di natura assertiva che finisce con l'integrare una censura fattuale e di merito, inammissibile in questa sede. Costituisce orientamento consolidato, e qui ribadito, quello secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibit censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a c:onclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Con riferimento all'attenuante della collaborazione, deve essere ribadito quanto già affermato da questa stessa Corte, ossia che «la diminuzione della pena, in misura inferiore a quella consentita da una norma che l'attenuazione contempla, non impone al giudice alcun obbligo specifico di motivazione dovendo egli avere riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso per ritenerlo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost., a meno che l'interessato non abbia dedotto l'esistenza di specifici elementi favorevoli, che il giudice allora deve valutare e che può, con adeguata motivazione, anche disattendere facendo leva su quelli sfavorevoli perché ritenuti di preponderante rilevanza e, quindi, ostativi alla concessione delle rivendicate attenuanti nella massima estensione» (in tal senso Sez. 3, n. 55001, del 18/07/2018, Cante, in motivazione). Nel caso specifico, gli elementi sono stati solo genericamente dedotti, a fronte di una motivazione ampia ed esaustiva. Peraltro, anche nella materia delle diminuzioni previste per le circostanze attenuanti valgono i criteri elaborati in punto di determinazione della pena base e, conseguentemente, trovano applicazione i medesimi limiti previsti per il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 238851, conforme, tra le molte, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).3. Sulla mancata concessione delle attenuanti generiche la sentenza impugnata si è soffermata da pag. 30 a pag. 33. I giudici hanno ritenuto che il profilo di meritevolezza derivante dall'apporto collaborativo sia rimasto totalmente assorbito per effetto della concessione dell'attenuante della collaborazione e che, pur potendo coesistere le attenuanti generiche con la concessa mitigazione della pena, nel caso specifico plurimi elementi depongono per escludere siffatta possibilità. Si tratta di profili attinenti alla gravità oggettiva del fatto, alla particolare intensità del dolo, alla negativa personalità dell'imputato che, nel caso di specie, ha agito sulla scorta di un motivo a delinquere ritenuto particolarmente «odioso». Tale spiegazione si conforma al condivisibile orientamento consolidato per cui, «in tema di reati di criminalità organizzata, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991 non implica necessariamente, data la diversità dei relativi presupposti, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche» (fra le molte, Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Sapienza, Rv. 258958). La stessa, peraltro, è il risultato di una minuziosa analisi degli elementi rilevanti ai fini della formulazione del giudizio negativo in ordine al diniego delle attenuanti generiche; ne consegue che emerge íctu oculi l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale si è sostenuta la mancanza di motivazione sul punto. 4. Manifestamente infondatoianche il quarto motivo relativo alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di riconoscimento della conl:inuazione avanzata solo con i motivi nuovi di appello. La Corte di assise di appello ha applic:ato in termini ineccepibili il principio per cui «è ammissibile, con la proposizione dei motivi nuovi di appello, la richiesta di applicazione della continuazione criminosa in relazione ad un reato oggetto di sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di proposizione dell'appello, con cui quindi non è stato possibile dedurla, v non operando in siffatta situazione il limite della devoluzione correlato ai capi e punti impugnati perché trattasi, comunque, di una richiesta relativa ad un istituto applicabile in sede di esecuzione, ex art. 671 cod. prcc. pen.» (Sez. 2, n. 33098 del 01/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281915). La possibilità di proporre l'istanza relativa alla continuazione con i motivi nuovi è, quindi, subordinata alla circostanza che le condizioni per effettuare la richiesta si siano verificate dopo la scadenza del termine per proporre appello.Tale circostanza non ricorre nel caso di specie nel quale le sentenze,rispetto alle quali si chiede il riconoscimento della continuazione, sono divenute definitive molto tempo prima la scadenza del termine per proporre l'appello (sono, infatti comprese tra il marzo 1990 e il marzo 2013). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar