CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 marzo 2017
Cassazione n. 24632/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13376/2017 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di SALERNO n. 217/2017 depositata il28/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 13376/2017 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Salerno, a conferma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato il gravame dell’INPS, stabilendo il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a percepire l’indennità di mobilità in seguito alla cessazione del rapporto con la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all’esito di un procedimento di riduzione del personale, in data 22.09.2013; la Corte territoriale ha accertato il possesso in capo all’appellato dell’anzianità di servizio di 6 mesi richiesta, ai sensi dell’art. 16 della l. n. 223 del 1991, ai fini della maturazione del diritto al beneficio, computando non solo le 15 settimane lavorative trascorse alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] (26.10.2009 -22.09.2013), azienda che aveva disposto il licenziamento, ma altresì le 42 settimane precedentemente trascorse alle dipendenze di “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”; ha motivato tale scelta sul presupposto dell’unitarietà del rapporto di lavoro, svoltosi senza soluzione di continuità, con mantenimento delle condizioni contrattuali godute dal lavoratore presso l’impresa cedente; la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., l’INPS deduce “Violazione dell’art. 152 disp.att.cod.proc.civ.”; si duole che la sentenza gravata abbia dichiarato inammissibile il gravame per mancata indicazione del valore della controversia; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ.,contesta “Violazione dell’art.16 primo comma della legge 23 luglio 1991, n. 223, vigente ratione temporis, con riferimento agli artt. 1406 e 2112 cod. civ.”; nega che il lavoratore possieda l’anzianità richiesta dall’art. 16, deducendo che la continuità non varrebbe in caso di cessione atomistica di contratti di lavoro e che, pertanto, ai fini previdenziali il rapporto non avrebbe dovuto essere considerato unico; il primo motivo è infondato; in materia, va data attuazione all’orientamento affermatosi presso questa Corte, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, in virtù del quale “Nellecontroversie previdenziali, non può essere dichiarata l’inammissibilità della domanda per mancataindicazionedel valore della prestazione dedotta in giudizio, att eso che l'art. 152 disp. att. cod.proc.civ., per la parte che prevedeva a pena diinammissibilità la necessaria specificazione del relativo importo nell'atto introduttivo, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Cost. del20 novembre 2017 n. 241” (Cass. n. 17964 del 2018); il secondo motivo presenta più di un profilo di inammissibilità; in primo luogo non è prodotto, né trascritto (e neppure localizzato) il contratto individuale di cessione sul quale parte ricorrente fonda la propria tesi difensiva, segnatamente nel punto in cui prospetta la “cessione atomistica del contratto individuale”; in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione, in ragione dei principi di specificità e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ., deve contenere in ś tutti gli elementi necessari a c ostituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessitàdi far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n.11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006); inoltre, va osservato che nella narrativa in fatto della sentenza d’appello la posizione sostenuta dall’INPS nel giudizio di merito è sintetizzata in modo diverso da come viene prospettata in questa sede; infatti, a pag. 7 si afferma che l’INPS aveva contestato l’accertata sussistenza del requisito dei sei mesi di anzianità necessari ad ottenere l’indennità di mobilità sostenendo la non computabilità del periodo svolto presso una “diversa impresa”; a tale prospettazione la Corte territoriale ha obiettato che la cessione da Alitalia a [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta senza soluzione di continuità, con riserva di applicazione del contratto collettivo aziendale del personale di terra e mantenimento delle condizioni di lavoro in essere; in questa sede l’INPS prova a sostenere che nell’ambito del rapporto previdenziale, e solo in questo, la cessione individuale del contratto non sia idonea a derogare al criterio, imposto dalla legge in caso di trasferimento d’azienda o di trasformazione societaria, per il quale, per godere dell’indennità di mobilità occorre che il lavoratore abbia svolto attività lavorativa per 6 mesi alle dipendenze dello stesso datore che ha azionato la procedura; ha buon gioco, pertanto, il controricorrente ad eccepire che il motivo, così come prospettato, risulta proposto per la prima volta in sede di legittimità; trova, dunque, applicazione il principio consolidato in base al quale, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, la parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice del merito, ma altresì -in ossequio al principio di specificità del ricorso - di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente la questioneoggetto della doglianza sia stata posta, in modo da consentire a questa Corte di valutare ex actis la veridicità di quanto sostenuto ( ex multisCass. n. 6945 del 2018); in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’INPS al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessoridi legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello