CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14852/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] GAETA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli in data 23/06/2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Noia del 29/01/2013, appellata dal Cozzolino, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 1) perché estinto per prescrizione e rideterminava conseguentemente la pena in ordine al residuo reato di cui al capo 2) (art. 648 cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 160 cod. pen. attesa l'intervenuta prescrizione anche del reato di cui al capo 2) della rubrica al momento della deliberazione della sentenza di appello. La difesa evidenziava, in tal senso, di avere sollecitato sul punto la decisione della Corte di appello mediante le conclusioni scritte allegate in sede di trattazione camerale durante il periodo pandemico. In particolare iera stata evidenziata l'assenza di altri atti interruttivi dalla data della sentenza di primo grado intervenuta il 29/01/2013 con decorso del termine di anni otto dalla pronuncia della decisione di primo grado. 3. L'Avvocato generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il motivo di ricorso proposto è fondato. Dalla consultazione degli atti e sulla base delle allegazioni della difesa è emerso che dalla data della decisione di primo grado del 20/01/2013 alla data della sentenza di appello era interamente decorso il termine di otto anni, ovvero il termine di prescrizione ordinario del reato contestato al capo 2), commesso in data 07/09/2012. Il termine in questione era, dunque, interamente decorso al momento della pronuncia di secondo grado, in assenza di sospensioni da computare eventualmente in aggiunta all'ordinario termine di prescrizione. 5. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuto decorso del termine di prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 25 gen