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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08953/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 05/06/2019 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta documentale nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., dichiarata fallita il 14/11/2012, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia con le pene accessorie fallimentari per la durata di dieci anni.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale ha svolto un unico motivo, denunciando violazione o erronea applicazione dell'art. 216 co. 1 n. 2 della legge fallimentare e correlati vizi della motivazione, dolendosi della mancata derubricazione del fatto nel reato di bancarotta semplice; sostiene che, dalle concrete connotazioni della condotta, emergerebbe che si è trattato di una mera omissione della tenuta delle scritture non accompagnata dalla consapevolezza del danno per i creditori.

Tanto perché il ricorrente era stato una semplice 'testa di legno', ruolo al quale si era prestato per necessità, in considerazione delle disagiate condizioni di vita.

Con riferimento al mancato rinvenimento della merce acquistata poco prima del fallimento, o del corrispettivo in denaro, la Difesa precisa che si tratta di poco più di 5000 euro (e non di 50.000 come erroneamente si legge in sentenza); inoltre, il curatore ha riferito che il passivo si è accumulato nel 2003, e cioè molti anni prima del fallimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Tuttavia, il Collegio deve rilevare ex officio la illegalità della determinazione delle pene accessorie.

Con riferimento a tale punto della decisione la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame. 2.L'inammissibilità del ricorso è correlata al mancato confronto con la puntuale motivazione sviluppata dalla Corte di appello proprio con riguardo al ruolo svolto dal ricorrente, in ordine al quale, secondo la tesi difensiva, al Sorbo sarebbe ascrivibile esclusivamente una responsabilità omissiva di tipo colposo, connessa al suo ruolo di mero prestanome, concretizzatasi in un inadempimento dei doveri di tenuta delle scritture, non essendo stata accertata la sussistenza del dolo, finalizzato ad arrecare pregiudizio ai creditori.

E, tuttavia, la Corte di appello ha rilevato come resti una mera asserzione la tesi che il ricorrente sia stato, nell'ambito della società, un mero prestanome, in quanto non supportata da alcun elemento fattuale di riscontro, atteso che egli ha assunto il ruolo di amministratore della società fin dalla sua costituzione, e ha compiuto atti distrattivi in epoca prossima al fallimento, neppure avendo mai risposto alle continue sollecitazioni della curatela.

Invero, nella sentenza impugnata è stato posto to in luce- quale determinante indice sintomatico del dolo della fraudolenza - come l'attività distrattiva non sia quella risalente al 2003, come sostenuto dalla Difesa, quanto, piuttosto, l'acquisto, in prossimità del fallimento, di merce poi non rinvenuta in sede di inventario, neppure nel suo controvalore in denaro.

Proprio la circostanza del mancato rinvenimento dei tale merce - per quanto non sia stata contestata la relativa distrazione - fonda, ragionevolmente, sotto il profilo psicologico - la qualificazione della irregolare tenuta della documentazione contabile in termini di fraudolenza, in quanto sorretta dalla consapevolezza della impossibilità di ricostruire la vita economica della società.

Per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato, infatti, esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (Sez. 5 n. 2900 del 02/10/2018 (dep. 2019 ) Rv. 274630).

Si è da tempo evidenziato che, per la ipotesi c.d.

"generale", la legge prevede solo il dolo generico, consistente nell'intenzione dell'agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014 ) ,Rv. 258881).

In tale ottica, si afferma che la formula legislativa " in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta (e, dunque, l'elemento materiale del reato) e non la volontà dell'agente, così da escludere che la stessa possa configurare un dolo specifico.

In sintesi, si ritiene che l'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio e del volume di affari dell'impresa costituisca una connotazione modale della condotta oggetto di incriminazione, ritenendo cioè tipici solo quei comportamenti che si risolvano in una oggettiva compromissione della utile e immediata fruizione dei dati contabili da parte degli organi fallimentari.

2.1. Risulta, dunque, efficacemente condotta l' indagine sull'elemento soggettivo, ai fini del nomen iuris del fatto contestato, giacché sul versante psicologico del reato è tradizionalmente colto il discrimen tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale da omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e quella, meno grave, di bancarotta semplice documentale (Sez.

V, 28 dicembre 2011, n. 48523, Barbieri; Sez.

V, 23 febbraio 2006, n. 6769, Dalceggio; Sez.

V, 25 luglio 1991, n. 8081, Minuto), correttamente esclusa dalla sentenza impugnata, perché non riconducibile - sulla base di un corretto ragionamento inferenziale - a un mero disordine contabile ma ad una cosciente e volontaria condotta finalizzata a rendere impossibile, da parte del curatore fallimentare, la ricostruzione della vita economica della società fallita, elementi di cui danno conto entrambe le sentenze di merito, costituenti, sul punto specifico della responsabilità per bancarotta documentale, una doppia conforme di condanna.

2.2. A fronte di tali elementi, e alla compiuta valutazione che ne ha fatto la Corte territoriale, il ricorso, nel prospettare una diversa e alternativa ricostruzione dei fatti, tende a una rivalutazione delle risultanze probatorie non consentita nel giudizio di legittimità, oltre a riproporre motivi già declinati nell'atto di appello, e che hanno ricevuto esauriente replica da parte della Corte di merito, la quale ha affermato la responsabilità del ricorrente attenendosi ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte.

La motivazione con la quale la Corte territoriale ha giustificato il proprio convincimento non è, pertanto, validamente censurabile in questa sede, in quanto sviluppata con intrinseca coerenza e senza fratture logiche, e attenendosi a consolidati orientamenti giurisprudenziali ( Sez. 5, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584), sicchè non è riscontrabile la dedotta contraddittorietà né la sentenza impugnata è affetta da illogicità manifesta, atteso che, come affermato nella giurisprudenza di questa Corte la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili íctu ocuii, (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez.

U, sent. n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez.

U, sent. n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.

U, sent. n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074).

3. [OSCURATO:PERSONA] deve rilevare, anche di ufficio, la illegalità delle pene accessorie ex art. 216 u.c.

I.f. applicate ex lege come effetto penale della pronuncia di condanna impugnata ( art. 20 cod.pen.).

Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 , infatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 216 u.c.

I.f. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: « la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.» La sostituzione della cornice edittale operata dalla citata pronuncia, determina la illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale.

In aderenza all'insegnamento contenuto nella sentenza Sez.

U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207, «deve escludersi che possa essere conservata, in quanto legittima, sotto il profilo del principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena, la pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine».

L'illegalità sopravvenuta della previsione della durata delle pene accessorie impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, al fine di consentire al giudice di merito di stabilire la durata delle pene accessorie; giudizio che implicando valutazioni discrezionali, è sottratto al giudice di legittimità.

Nella necessità di dovere individuare un criterio al quale il giudice del rinvio dovrà attenersi nella rideterminazione della durata della pena accessoria, non più fissa (dieci ), ma indicata solo nel massimo, si osserva che, le Sezioni Unite, successive alla predetta declaratoria di incostituzionalità, hanno affermato che le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fallimentare, nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di sui all'art. 133 cod.pen." ( Sez.

U - , n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286).

4. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con riferimento alle sole pene accessorie , con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli .

Nel resto il ricorso è inammissibile.

5. Ai sensi dell'art. 624 cod.pen., dall'annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato, e quindi, nella specie, con riferimento all'accertamento della responsabilità dell'imputato, alla pena principale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Na

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 05/06/2019 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta documentale nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., dichiarata fallita il 14/11/2012, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia con le pene accessorie fallimentari per la durata di dieci anni. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale ha svolto un unico motivo, denunciando violazione o erronea applicazione dell'art. 216 co. 1 n. 2 della legge fallimentare e correlati vizi della motivazione, dolendosi della mancata derubricazione del fatto nel reato di bancarotta semplice; sostiene che, dalle concrete connotazioni della condotta, emergerebbe che si è trattato di una mera omissione della tenuta delle scritture non accompagnata dalla consapevolezza del danno per i creditori. Tanto perché il ricorrente era stato una semplice 'testa di legno', ruolo al quale si era prestato per necessità, in considerazione delle disagiate condizioni di vita. Con riferimento al mancato rinvenimento della merce acquistata poco prima del fallimento, o del corrispettivo in denaro, la Difesa precisa che si tratta di poco più di 5000 euro (e non di 50.000 come erroneamente si legge in sentenza); inoltre, il curatore ha riferito che il passivo si è accumulato nel 2003, e cioè molti anni prima del fallimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Tuttavia, il Collegio deve rilevare ex officio la illegalità della determinazione delle pene accessorie. Con riferimento a tale punto della decisione la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame. 2.L'inammissibilità del ricorso è correlata al mancato confronto con la puntuale motivazione sviluppata dalla Corte di appello proprio con riguardo al ruolo svolto dal ricorrente, in ordine al quale, secondo la tesi difensiva, al Sorbo sarebbe ascrivibile esclusivamente una responsabilità omissiva di tipo colposo, connessa al suo ruolo di mero prestanome, concretizzatasi in un inadempimento dei doveri di tenuta delle scritture, non essendo stata accertata la sussistenza del dolo, finalizzato ad arrecare pregiudizio ai creditori. E, tuttavia, la Corte di appello ha rilevato come resti una mera asserzione la tesi che il ricorrente sia stato, nell'ambito della società, un mero prestanome, in quanto non supportata da alcun elemento fattuale di riscontro, atteso che egli ha assunto il ruolo di amministratore della società fin dalla sua costituzione, e ha compiuto atti distrattivi in epoca prossima al fallimento, neppure avendo mai risposto alle continue sollecitazioni della curatela. Invero, nella sentenza impugnata è stato posto to in luce- quale determinante indice sintomatico del dolo della fraudolenza - come l'attività distrattiva non sia quella risalente al 2003, come sostenuto dalla Difesa, quanto, piuttosto, l'acquisto, in prossimità del fallimento, di merce poi non rinvenuta in sede di inventario, neppure nel suo controvalore in denaro. Proprio la circostanza del mancato rinvenimento dei tale merce - per quanto non sia stata contestata la relativa distrazione - fonda, ragionevolmente, sotto il profilo psicologico - la qualificazione della irregolare tenuta della documentazione contabile in termini di fraudolenza, in quanto sorretta dalla consapevolezza della impossibilità di ricostruire la vita economica della società. Per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato, infatti, esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore (Sez. 5 n. 2900 del 02/10/2018 (dep. 2019 ) Rv. 274630). Si è da tempo evidenziato che, per la ipotesi c.d. "generale", la legge prevede solo il dolo generico, consistente nell'intenzione dell'agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013 (dep. 2014 ) ,Rv. 258881). In tale ottica, si afferma che la formula legislativa " in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" connota la condotta (e, dunque, l'elemento materiale del reato) e non la volontà dell'agente, così da escludere che la stessa possa configurare un dolo specifico. In sintesi, si ritiene che l'ostacolo alla ricostruzione del patrimonio e del volume di affari dell'impresa costituisca una connotazione modale della condotta oggetto di incriminazione, ritenendo cioè tipici solo quei comportamenti che si risolvano in una oggettiva compromissione della utile e immediata fruizione dei dati contabili da parte degli organi fallimentari. 2.1. Risulta, dunque, efficacemente condotta l' indagine sull'elemento soggettivo, ai fini del nomen iuris del fatto contestato, giacché sul versante psicologico del reato è tradizionalmente colto il discrimen tra la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale da omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e quella, meno grave, di bancarotta semplice documentale (Sez. V, 28 dicembre 2011, n. 48523, Barbieri; Sez. V, 23 febbraio 2006, n. 6769, Dalceggio; Sez. V, 25 luglio 1991, n. 8081, Minuto), correttamente esclusa dalla sentenza impugnata, perché non riconducibile - sulla base di un corretto ragionamento inferenziale - a un mero disordine contabile ma ad una cosciente e volontaria condotta finalizzata a rendere impossibile, da parte del curatore fallimentare, la ricostruzione della vita economica della società fallita, elementi di cui danno conto entrambe le sentenze di merito, costituenti, sul punto specifico della responsabilità per bancarotta documentale, una doppia conforme di condanna. 2.2. A fronte di tali elementi, e alla compiuta valutazione che ne ha fatto la Corte territoriale, il ricorso, nel prospettare una diversa e alternativa ricostruzione dei fatti, tende a una rivalutazione delle risultanze probatorie non consentita nel giudizio di legittimità, oltre a riproporre motivi già declinati nell'atto di appello, e che hanno ricevuto esauriente replica da parte della Corte di merito, la quale ha affermato la responsabilità del ricorrente attenendosi ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte. La motivazione con la quale la Corte territoriale ha giustificato il proprio convincimento non è, pertanto, validamente censurabile in questa sede, in quanto sviluppata con intrinseca coerenza e senza fratture logiche, e attenendosi a consolidati orientamenti giurisprudenziali ( Sez. 5, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584), sicchè non è riscontrabile la dedotta contraddittorietà né la sentenza impugnata è affetta da illogicità manifesta, atteso che, come affermato nella giurisprudenza di questa Corte la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili íctu ocuii, (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, sent. n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, sent. n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074). 3. [OSCURATO:PERSONA] deve rilevare, anche di ufficio, la illegalità delle pene accessorie ex art. 216 u.c. I.f. applicate ex lege come effetto penale della pronuncia di condanna impugnata ( art. 20 cod.pen.). Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 , infatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 216 u.c. I.f. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: « la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.» La sostituzione della cornice edittale operata dalla citata pronuncia, determina la illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale. In aderenza all'insegnamento contenuto nella sentenza Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207, «deve escludersi che possa essere conservata, in quanto legittima, sotto il profilo del principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena, la pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine». L'illegalità sopravvenuta della previsione della durata delle pene accessorie impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, al fine di consentire al giudice di merito di stabilire la durata delle pene accessorie; giudizio che implicando valutazioni discrezionali, è sottratto al giudice di legittimità. Nella necessità di dovere individuare un criterio al quale il giudice del rinvio dovrà attenersi nella rideterminazione della durata della pena accessoria, non più fissa (dieci ), ma indicata solo nel massimo, si osserva che, le Sezioni Unite, successive alla predetta declaratoria di incostituzionalità, hanno affermato che le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fallimentare, nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di sui all'art. 133 cod.pen." ( Sez. U - , n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). 4. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con riferimento alle sole pene accessorie , con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli . Nel resto il ricorso è inammissibile. 5. Ai sensi dell'art. 624 cod.pen., dall'annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato, e quindi, nella specie, con riferimento all'accertamento della responsabilità dell'imputato, alla pena principale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Na
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