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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 settembre 2026

Cassazione n. 25091/2026

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vvocato ClaudioScognamiglio-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Mazzarella-controricorrente –Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.417/2021 depositatail 01/09/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 6338/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 25091/2026Data pubblicazione 07/09/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate tra le particostituite stante la sopravvenienza della pronuncia delle sezioni unite diquesta Corte sulla materia controversa;Nulla va disposto per le spese nei riguardi della parte rimasta intimata; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti costituite delle spese delprocedimento;Così deciso in Roma, il 05/09/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato ClaudioScognamiglio-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Mazzarella-controricorrente –Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.417/2021 depositatail 01/09/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 6338/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 25091/2026Data pubblicazione 07/09/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate tra le particostituite stante la sopravvenienza della pronuncia delle sezioni unite diquesta Corte sulla materia controversa;Nulla va disposto per le spese nei riguardi della parte rimasta intimata; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti costituite delle spese delprocedimento;Così deciso in Roma, il 05/09/2026
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