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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15689/2026

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terranea S.r.l. in liquidazione, in persona delrappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Menallo (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., e per essa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., inpersona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocatoMassimo Luconi (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 357/2025 depositata il26/06/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 1955/2026Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 15689/2026Data pubblicazione 22/05/2026Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, main base non già ad un valore indeterminabile, bensì in relazione al creditocome contestato in concreto con l’opposizione formale distributiva, taleessendo il peso economico della controversia; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 20/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
terranea S.r.l. in liquidazione, in persona delrappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Menallo (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., e per essa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., inpersona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocatoMassimo Luconi (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 357/2025 depositata il26/06/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 1955/2026Numero sezionale 286/2026Numero di raccolta generale 15689/2026Data pubblicazione 22/05/2026Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, main base non già ad un valore indeterminabile, bensì in relazione al creditocome contestato in concreto con l’opposizione formale distributiva, taleessendo il peso economico della controversia; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 20/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15689/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris