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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 dicembre 2025

Cassazione n. 34001/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25398/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1296/2021 depositata il 06/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ricorre per due mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] o Annamaria nonché del [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del 6 aprile 2021 con cui la corte d’appello di Napoli ha così provveduto: «rigetta l’appello e, accogliendo l’eccezione di nullità qui riproposta da [OSCURATO:PERSONA] (o Annamaria), ex art. 346 c.p.c, conferma la dichiarazione di nullità del precetto con la diversa motivazione esposta».

2. ― [OSCURATO:PERSONA] o Annamaria resiste con controricorso e deposita memoria, mentre non spiega difese l’altro intimato. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 615, 617, 618, 346 c.p.c. e art. 111 cost., censurando la sentenza impugnata per avere accolto l’opposizione per un motivo ex art. 617, per il quale la sentenza non era appellabile.

Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3, cod. proc. civile in relazione agli artt. 1418 c.c. seguenti e 1424 c.c. e 1427 c.c. e seguenti, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che la pattuizione intercorsa tra le parti dovese essere qualificata come pactum de non petendo ad tempus e non come mutuo, suscettibile di essere fatto valere quale titolo esecutivo.

4. ― È senz’altro fondato il secondo mezzo, con assorbimento del primo. [OSCURATO:PERSONA], terza datrice di ipoteca di [OSCURATO:SOCIETA]., poi fallita, ha proposto opposizione al precetto di pagamento intimatole dalla banca dante causa dell’odierna cessionaria in blocco, contestando il diritto dell’Istituto di credito a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, in forza del contratto di mutuo stipulato con la società debitrice principale, per inesistenza del titolo e mancanza di legittimità degli interessi in quanto usurari, opposizione accolta dal tribunale in ragione, per l’appunto, del carattere usurario degli interessi praticati sul mutuo, con conseguente dichiarazione di nullità del precetto per inesistenza del diritto della banca ad ottenere la somma precettata.

La corte d’appello, investita dell’impugnazione dalla mutuante creditrice, ha respinto l’appello reputando che il contratto stipulato tra le parti dovessero essere qualificato non quale mutuo, ma quale pactum de non petendo ad tempus, insuscettibile come tale di essere azionato esecutivamente.

Ma, evidentemente, siffatta statuizione va frontalmente ad infrangersi contro il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa corte secondo cui: «È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto dimutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la sommamutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della bancamutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale» (Cass., Sez.

Un., 5 marzo 2025, n. 5841).

5. ― La sentenza impugnata è cassata e rinviata alla corte d’appello di Napoli in diversa composizione, la quale si atterrà al principio dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla corte d’appell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25398/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1296/2021 depositata il 06/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ricorre per due mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] o Annamaria nonché del [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], contro la sentenza del 6 aprile 2021 con cui la corte d’appello di Napoli ha così provveduto: «rigetta l’appello e, accogliendo l’eccezione di nullità qui riproposta da [OSCURATO:PERSONA] (o Annamaria), ex art. 346 c.p.c, conferma la dichiarazione di nullità del precetto con la diversa motivazione esposta». 2. ― [OSCURATO:PERSONA] o Annamaria resiste con controricorso e deposita memoria, mentre non spiega difese l’altro intimato. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 615, 617, 618, 346 c.p.c. e art. 111 cost., censurando la sentenza impugnata per avere accolto l’opposizione per un motivo ex art. 617, per il quale la sentenza non era appellabile. Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3, cod. proc. civile in relazione agli artt. 1418 c.c. seguenti e 1424 c.c. e 1427 c.c. e seguenti, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che la pattuizione intercorsa tra le parti dovese essere qualificata come pactum de non petendo ad tempus e non come mutuo, suscettibile di essere fatto valere quale titolo esecutivo. 4. ― È senz’altro fondato il secondo mezzo, con assorbimento del primo. [OSCURATO:PERSONA], terza datrice di ipoteca di [OSCURATO:SOCIETA]., poi fallita, ha proposto opposizione al precetto di pagamento intimatole dalla banca dante causa dell’odierna cessionaria in blocco, contestando il diritto dell’Istituto di credito a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, in forza del contratto di mutuo stipulato con la società debitrice principale, per inesistenza del titolo e mancanza di legittimità degli interessi in quanto usurari, opposizione accolta dal tribunale in ragione, per l’appunto, del carattere usurario degli interessi praticati sul mutuo, con conseguente dichiarazione di nullità del precetto per inesistenza del diritto della banca ad ottenere la somma precettata. La corte d’appello, investita dell’impugnazione dalla mutuante creditrice, ha respinto l’appello reputando che il contratto stipulato tra le parti dovessero essere qualificato non quale mutuo, ma quale pactum de non petendo ad tempus, insuscettibile come tale di essere azionato esecutivamente. Ma, evidentemente, siffatta statuizione va frontalmente ad infrangersi contro il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa corte secondo cui: «È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto dimutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la sommamutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della bancamutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale» (Cass., Sez. Un., 5 marzo 2025, n. 5841). 5. ― La sentenza impugnata è cassata e rinviata alla corte d’appello di Napoli in diversa composizione, la quale si atterrà al principio dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla corte d’appell
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