CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 29955/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catanzaro avverso l'ordinanza in data 44/02/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro in sede di riesame ha confermato quella del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di concorso esterno in associazione di ‘ndrangheta (capo A-bis) ed a quelli di estorsione e tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capi R e 5). 2. Ha presentato ricorso Lamonica tramite il suo difensore. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione. Senza voler contestare i presupposti fattuali ricostruiti dal Tribunale, il ricorrente contesta la possibilità di ricondurre i fatti all'ipotesi del concorso esterno. Il Tribunale, muovendo dall'analisi dei reati fine / aveva ritenuto che il ricorrente fosse conscio della presenza della cosca mafiosa dominante e della protezione assicurata dagli esponenti della stessa per il tranquillo svolgimento delle attività commerciali, ponendosi a supporto della cosca nella gestione delle estorsioni e mostrando di condividerne metodi e scopi. Richiamati gli orientamenti giurisprudenziali in ordine alla configurabilità del concorso esterno e segnalata la necessità di un contributo eziologicamente rilevante, accompagnato dalla consapevolezza e volontà di concorrere alla conservazione e al rafforzamento del sodalizio, il ricorrente sottolinea che il Tribunale aveva omesso di motivare in merito alla consapevolezza di prestare un contributo causale e in ordine alla stessa mancanza di indizi dell'apporto fornito alla consorteria, a fronte del fatto che il predetto aveva svolto attività nell'interesse esclusivo del datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA], in assenza di una sua capacità di gestione in autonomia e di una sua volontà di porsi quale sostegno del progetto della cosca mafiosa. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e all'attualità del pericolo di reiterazione. A fronte di condotte protrattesi tra giugno 2018 e settembre 2019, il Tribunale aveva rilevato che non erano stati dimostrati elementi utili a superare la presunzione, non risultando condotte di censura o di dissociazione successive. Ma non era stato valutato il tempo trascorso, durante il quale non erano emersi contatti del ricorrente con taluno dei concorrenti nel reato, non essendo stato dato conto dell'attualità del pericolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile. 2. Il primo motivo si incentra sulla configurabilità dell'ipotesi del concorso esterno, in ragione del difetto dei relativi presupposti. Ma l'assunto risulta da un lato generico e dall'altro manifestamente infondato. Va infatti rimarcato come il motivo di ricorso non c:ensuri la ritenuta configurabilità della gravità indiziaria a carico del ricorrente per il ruolo svolto in relazione alle estorsioni consumate o tentate di cui ai capi 4) e 5), condotte volte a favorire gli interessi della cosca di 'ndrangheta facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il Tribunale ha ampiamente dato conto del contributo fornito dal ricorrente per prospettare ad [OSCURATO:PERSONA], titolare di società che gestiva attività commerciali e posti barca presso il porto di Tropea, la necessità di accettare la dazione di somme di denaro, così da non esporsi ai rischi connessi all'azione della criminalità organizzata. D'altro canto, il Tribunale ha altresì segnalato i contatti del ricorrente, in veste di intermediario, con gli esponenti della cosca, con la conseguente opera di convincimento da lui in concreto esercitata. La non contestata partecipazione alle attività di tipo estorsivo è stata peraltro non illogicamente intesa dal Tribunale come espressiva di un contributo concreto, eziologicamente rilevante, fornito dal ricorrente alla realizzazione degli interessi della cosca ed al suo rafforzamento, essendo stata per tale via assicurata alla cosca una capacità di controllo dell'area portuale. Inoltre, il Tribunale ha specificamente sottolineato come il ricorrente avesse piena contezza dell'esistenza della cosca e conoscenza dei suoi esponenti, avendo così fornito dall'esterno un contributo consapevole al rafforzamento della consorteria, accompagnato dalla coscienza e volontà di assicurare quel risultato, in un quadro contrassegnato da cointeressenza nel settore commerciale e dall'essersi egli posto come sussidio nella gestione delle attivil:à estorsive. Si tratta di analisi che risulta pienamente in linea con l'orientamento giurisprudenziale che ravvisa il concorso esterno in associazione mafiosa nel caso di «soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo della "affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima» (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671; nella stessa linea la giurisprudenza successiva: ex plurimis, Sez. 1, n. 49744 del 07/12/2022, dep, 2023, Petrillo, 283840; Sez. 5, n. 2640 del 23/09/2021, Aquino, Rv. 282770). Va infatti rilevato che il Tribunale attraverso l'analisi delle condotte estorsive e del contributo dell'intermediario ha dato conto sia della consistenza della consorteria sia del risultato da essa conseguito attraverso l'apporto ab externo del ricorrente.A fronte di ciò il motivo si risolve in un'assertiva contestazione del giudizio formulato dal Tribunale e nell'apodittica rappresentazione di un'intermediazione svolta ad esclusivo vantaggio di [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna specifica censura della verifica condotta nel provvedimento impugnato, con cui si è dato conto del valore per la consorteria dell'opera di convincimento da parte del ricorrente. 3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto genericamente formulato. L'assunto difensivo muove dal presupposto della mancata analisi dell'attualità delle esigenze cautelari. Ma in realtà il provvedimento impugnato ha fatto riferimento alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rilevando che non erano stati forniti elementi idonei al suo superamento, non potendosi fare riferimento alle condizioni di salute. Deve aggiungersi che il motivo di ricorso non fornisce specifici elementi di valutazione e che il tempo trascorso tra la condotta e la data di applicazione della misura cautelare non può dirsi di consistenza tale da costituire da solo elemento idoneo a contrastare la valenza della menzionata presunzione e ad attestare il difetto di attualità delle esigenze cautelari (solo alla sussistenza di un considerevole lasso di tempo è stata correlata invero la rilevanza del tempo trascorso: Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273). 4. Di qui l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli