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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 29723/2026

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ntenza del 17/01/2024 del Tribunale di Crotonevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo di dichiarareinammissibile il ricorsoprocedimento a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 17 gennaio 2024, il Tribunale di Crotone condannavaGregorio [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 2000,00 di ammenda, avendolo ritenutocolpevole del reato contravvenzionale di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, peraver portato fuori dell’abitazione senza giustificato motivo, un coltello a farfallacon lama di cm.

9. Perveniva a tale quantificazione della pena, previoriconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 3 della norma citatae delle circostanze attenuanti generiche.

Osservava che nessuna giustificazioneera stata fornita del porto dell’arma né nell’immediatezza, né successivamente;che poteva essere riconosciuta la circostanza speciale del fatto di lieve entità;che non poteva riconoscersi la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen., tenuto conto delle circostanze dell’azione ovvero del fatto che il ricorrenteera stato trovato in possesso dell’arma in orario serale (ore 21.20), in zona dispaccio, con il coltello detenuto a portata di mano ovvero nella tasca delgiubbotto.2.

Avverso detta sentenza ha proposto appello la difesa dell’imputato e laCorte di appello di Catanzaro, rilevato che le sentenze con condanna a penapecuniaria dell’ammenda sono inappellabili, dichiarava inammissibile il ricorso,condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e disponeva latrasmissione degli atti a questa Corte.Nell’atto di impugnazione, la difesa del ricorrente censurava la decisione peraver ritenuto ingiustificato il porto del coltello e per non aver riconosciuto ipresupposti per la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo di dichiarareinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso, in quanto fondato su motivi manifestamenteinfondati, deve essere dichiarato inammissibile.2.

Devono premettersi alcune considerazioni.La Corte territoriale, con l’ordinanza del 25 febbraio 2026, hacorrettamente ritenuto, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc.pen, l'inappellabilità della sentenza pronunciata dal Tribunale diCrotone in data 17 gennaio 2024 in quanto il gravame è statoproposto avverso una sentenza di condanna alla sola penadell’ammenda.

Ha errato, però, nel farne derivare la declaratoriad'inammissibilità dell’impugnazione, con condanna alle speseprocessuali.

Infatti, una volta che sia stato proposto appello avversouna sentenza inappellabile, la corte di merito deve astenersi daldecidere e limitarsi a qualificare come ricorso l'impugnazione stessa,disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.

Qualora,invece, la corte di appello abbia, come nel caso in esame, pronunciatola sentenza d'inammissibilità e poi trasmesso gli atti a questa Corte dicassazione, la Corte di legittimità deve annullare senza rinvio lasentenza impugnata per eliminare le determinazioni erronee edabnormi assunte dalla Corte territoriale (ovvero la declaratoria diinammissibilità e la condanna alle spese) e ritenere il giudizio,qualificando l'originario gravame come ricorso per cassazione.

Ciò sulpresupposto che la Corte territoriale, nonostante l’erroneità di talunedelle statuizioni assunte, non ha tuttavia in queste esaurito il propriopotere decisionale, mantenendo piuttosto quello che esclusivamentepossedeva, di trasmettere gli atti a questa Corte di legittimità.3.

Tanto premesso, riqualificato l'appello proposto dalla difesadi [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Crotone del 17 gennaio2024, come r icorso per cassazione, deve dichiararsenel'inammissibilità, in quanto i motivi di ricorso sono palesementeinfondati.3.1 Con la prima censura, il ricorrente lamenta che non sia stataprovata la circostanza che il coltello è stato portato fuori dall’abitazione senzagiustificato motivo e che tale prova gravava sul pubblico ministero.

La tesisostenuta dal ricorrente non è condivisibile.

“Il porto del coltello è sempreproibito, a norma dell’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 100, a meno che non vengadimostrato un giustificato motivo, che, costituendo una eccezione allaconfigurabilità del reato, deve sottostare all’onere della prova incombentesull’imputato” (Sez. 6, n. 17777 del 29/09/1989, Rv. 182923-01; Sez. 6, n. 9369del 18/07/1984, Rv. 166389-01; Sez. 1, n. 1633 del 26/10/2016, dep. 2017,n.m.; n. 37822 del 07/06/2016, n.m.).

Si osserva, inoltre, che nellagiurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che per motivo giustificativo delporto deve intendersi quello determinato da particolari esigenze dell'agenteperfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate allanatura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizionisoggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzionedell'oggetto (Cass., Sez. 1, 5 dicembre 1995, Paterni, Rv. 203466).

Nellasentenza impugnata è stata data esatta applicazione al principio di dirittoenunciato in quanto - con motivazione esauriente sul piano logico ed esente davizi giuridici - il giudice di merito ha escluso l'esistenza di un giustificato motivo,peraltro non dedotto dall’imputato né nell’immediatezza del controllo nésuccessivamente, in relazione alle specifiche circostanze di tempo in cui è statoaccertato il porto del coltello, ovvero in orario serale.A fronte della allegazione dicircostanze di obiettivo rilievo dimostrativo, era onere dell'imputato fornire laprova del giustificato motivo del trasporto, atteso che l'assenza di giustificatomotivo risulta essere prevista come elemento di tipicità del fatto di reato,punibile solo lì dove risulti ingiustificato il porto (trattasi di elemento costitutivodella fattispecie, come precisato da Sez.

Un. n. 7739 del 9.7.1997).3.2 Quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, ilgiudice ha motivato in ordine alle ragioni che, a suo avviso, non consentono diapplicare la disposizione invocata.

Ha osservato che le modalità della condotta(arma tenuta a disposizione nella tasca del giubbotto) e le circostanze di tempo edi luogo del porto (in orario serale) e in una nota piazza di spaccio,determinavano il rischio di utilizzo dell’arma sia contro persone, sia per esigenzeconnesse alla cessione o all’assunzione di stupefacenti.

Si tratta di motivazionecongrua, che non presenta profili di illogicità e contraddittorietà e che non è,quindi, censurabile in questa sede.4.

L’inammissibilità del gravame impedisce la declaratoria diimprocedibilità del ricorso.

Questa Corte, con sentenza della Sezione4, n. 20971 del 13/05/2025, Rv. 288268-01, ha affermato che “Intema di impugnazioni, l'accertamento dell'inammissibilità dell'attointroduttivo impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio persuperamento dei termini di durata massima di cui all'art. 344-bis cod.proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 2, lett. a), legge 27settembre 2021, n. 134, posto che la circostanza che l'inammissibilitàdell'impugnazione sia dichiarata dopo il decorso dei predetti termininon esclude che la stessa logicamente preceda tale decorso. (Inmotivazione, la Corte ha altresì affermato che l'esigenza dir ag i onevo l e du ra ta de l p rocesso , so t t e sa a l l ' i s t i t u todell'improcedibilità, non può elidere la necessità di rispettare le regolesulla corretta instaurazione del rapporto processuale).”Il comma 2 dell'art. 2 legge 27 settembre 2021, n. 134, allalettera a), ha introdotto nel codice l'art. 344-bis cod. proc. pen.(rubricato «Improcedibilità per superamento dei termini di duratamassima del giudizio di impugnazione»), ai sensi del quale costituiscecausa di improcedibilità dell'azione penale la mancata definizione delgiudizio d'appello entro il termine di due anni (comma 1) e del giudiziodi Cassazione entro il termine di un anno (comma 2).

Tale causa diimprocedibilità incide sul potere statuale di proseguire "nell'esame delmerito e di giungere ad una condanna definitiva, caducando laprecedente pronuncia" (Rel. illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150).

Secondo un principio costantemente recepito dal lagiurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. .12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, 266818 - 01; sull'assoluta genericità dei motivi, Sez.

U, n.23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01; sulla manifestainfondatezza dei motivi, Sez.

U, n.15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv.213981 - 01 e Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01;sui motivi non consentiti o non dedotti in appello, Sez.

U, n. 21 del11/11/1994, Cresci, Rv. 199903-01), la presentazione di un ricorsoper cassazione invalido comporta l'inammissibilità del medesimo, ostaalla costituzione di valido avvio della corrispondente fase processualee determina la formazione del "giudicato sostanziale", con laconseguenza che il giudice, in quanto non investito del potere dicognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevareeventuali cause di non punibilità.Si è ritenuto che il primato della causa di inammissibilità operianche rispetto all’istituto dell’improcedibilità.

Ciò in quanto solo iricorsi ammissibili sono in grado di radicare il valido rapportoprocessuale e, di conseguenza, di attribuire rilievo al decorso deltermine di prescrizione (sia sostanziale che processuale).Al contrario, l'inammissibilità impedisce a priori la correttainstaurazione del giudizio di impugnazione, invalidando tutti gli atti inipotesi già compiuti prima della sua declaratoria e considerato che,d'altro canto, l'improcedibilità, pur precludendo la pronuncia nelmerito, presuppone un'impugnazione regolarmente proposta e, quindi,ammissibile, definendo il giudizio d'impugnazione con una decisione inrito.

“L'accertamento dell'inammissibilità dell'impugnazione, in altreparole, rende inoperante l'improcedibilità in quanto ciò che rileva nonè il momento in cui l'inammissibilità è accertata, ma quello in cui essasi realizza; la circostanza che l'inammissibilità sia dichiarata dopo ildecorso dei termini di cui all'art. 344 bis cod. proc. pen. non escludeche logicamente preceda tale decorso ogni qualvolta la fase, protrattaoltre i termini massimi, si sia avviata mediante un atto inammissibile”(sentenza n. 20971 del 13/05/2025, citata).

Pertanto, deve ritenersiche «in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso percassazione, precludendo la costituzione di un valido rapportoprocessuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizioper superamento del termine di durata massima di un anno di cuiall'art. 344 bis cod. proc. pen. inserito dall'art. 2, comma 2 lett. a),legge 27 settembre 2021, n. 134», (Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024,Piano, Rv. 287085 - 01; Sez. 7, Ord. n. 43883 del 19/11/2021,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 283043 - 01).Nel caso in esame, poiché la sentenza impugnata è statapronunciata il 17 gennaio 2024 con termine di giorni 90 per il depositodella motivazione (scadenza 16.4.2024), il termine di improcedibilitàdi cui all’art. 344-bis, comma 2, cod. proc. pen. è andato a scadere il16.4.2025.

Tuttavia, essendo il ricorso inammissibile, l’improcedibilitànon può essere dichiarata.5.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla lucedella sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale erilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che«la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», il ricorrente vacondannato al pagamento di una somma che si stima equodeterminare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza 25 febbraio 2026 della Corte di appello diCatanzaro.

Dichiara inammissibile il ricorso, cosi' qualificato l'atto diimpugnazione proposto il 23 aprile 2024 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], checondanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della cassa delle ammende.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntenza del 17/01/2024 del Tribunale di Crotonevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo di dichiarareinammissibile il ricorsoprocedimento a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 17 gennaio 2024, il Tribunale di Crotone condannavaGregorio [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 2000,00 di ammenda, avendolo ritenutocolpevole del reato contravvenzionale di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, peraver portato fuori dell’abitazione senza giustificato motivo, un coltello a farfallacon lama di cm. 9. Perveniva a tale quantificazione della pena, previoriconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 3 della norma citatae delle circostanze attenuanti generiche. Osservava che nessuna giustificazioneera stata fornita del porto dell’arma né nell’immediatezza, né successivamente;che poteva essere riconosciuta la circostanza speciale del fatto di lieve entità;che non poteva riconoscersi la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen., tenuto conto delle circostanze dell’azione ovvero del fatto che il ricorrenteera stato trovato in possesso dell’arma in orario serale (ore 21.20), in zona dispaccio, con il coltello detenuto a portata di mano ovvero nella tasca delgiubbotto.2. Avverso detta sentenza ha proposto appello la difesa dell’imputato e laCorte di appello di Catanzaro, rilevato che le sentenze con condanna a penapecuniaria dell’ammenda sono inappellabili, dichiarava inammissibile il ricorso,condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e disponeva latrasmissione degli atti a questa Corte.Nell’atto di impugnazione, la difesa del ricorrente censurava la decisione peraver ritenuto ingiustificato il porto del coltello e per non aver riconosciuto ipresupposti per la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo di dichiarareinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, in quanto fondato su motivi manifestamenteinfondati, deve essere dichiarato inammissibile.2. Devono premettersi alcune considerazioni.La Corte territoriale, con l’ordinanza del 25 febbraio 2026, hacorrettamente ritenuto, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc.pen, l'inappellabilità della sentenza pronunciata dal Tribunale diCrotone in data 17 gennaio 2024 in quanto il gravame è statoproposto avverso una sentenza di condanna alla sola penadell’ammenda. Ha errato, però, nel farne derivare la declaratoriad'inammissibilità dell’impugnazione, con condanna alle speseprocessuali. Infatti, una volta che sia stato proposto appello avversouna sentenza inappellabile, la corte di merito deve astenersi daldecidere e limitarsi a qualificare come ricorso l'impugnazione stessa,disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. Qualora,invece, la corte di appello abbia, come nel caso in esame, pronunciatola sentenza d'inammissibilità e poi trasmesso gli atti a questa Corte dicassazione, la Corte di legittimità deve annullare senza rinvio lasentenza impugnata per eliminare le determinazioni erronee edabnormi assunte dalla Corte territoriale (ovvero la declaratoria diinammissibilità e la condanna alle spese) e ritenere il giudizio,qualificando l'originario gravame come ricorso per cassazione. Ciò sulpresupposto che la Corte territoriale, nonostante l’erroneità di talunedelle statuizioni assunte, non ha tuttavia in queste esaurito il propriopotere decisionale, mantenendo piuttosto quello che esclusivamentepossedeva, di trasmettere gli atti a questa Corte di legittimità.3. Tanto premesso, riqualificato l'appello proposto dalla difesadi [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Crotone del 17 gennaio2024, come r icorso per cassazione, deve dichiararsenel'inammissibilità, in quanto i motivi di ricorso sono palesementeinfondati.3.1 Con la prima censura, il ricorrente lamenta che non sia stataprovata la circostanza che il coltello è stato portato fuori dall’abitazione senzagiustificato motivo e che tale prova gravava sul pubblico ministero. La tesisostenuta dal ricorrente non è condivisibile. “Il porto del coltello è sempreproibito, a norma dell’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 100, a meno che non vengadimostrato un giustificato motivo, che, costituendo una eccezione allaconfigurabilità del reato, deve sottostare all’onere della prova incombentesull’imputato” (Sez. 6, n. 17777 del 29/09/1989, Rv. 182923-01; Sez. 6, n. 9369del 18/07/1984, Rv. 166389-01; Sez. 1, n. 1633 del 26/10/2016, dep. 2017,n.m.; n. 37822 del 07/06/2016, n.m.). Si osserva, inoltre, che nellagiurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che per motivo giustificativo delporto deve intendersi quello determinato da particolari esigenze dell'agenteperfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate allanatura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizionisoggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzionedell'oggetto (Cass., Sez. 1, 5 dicembre 1995, Paterni, Rv. 203466). Nellasentenza impugnata è stata data esatta applicazione al principio di dirittoenunciato in quanto - con motivazione esauriente sul piano logico ed esente davizi giuridici - il giudice di merito ha escluso l'esistenza di un giustificato motivo,peraltro non dedotto dall’imputato né nell’immediatezza del controllo nésuccessivamente, in relazione alle specifiche circostanze di tempo in cui è statoaccertato il porto del coltello, ovvero in orario serale.A fronte della allegazione dicircostanze di obiettivo rilievo dimostrativo, era onere dell'imputato fornire laprova del giustificato motivo del trasporto, atteso che l'assenza di giustificatomotivo risulta essere prevista come elemento di tipicità del fatto di reato,punibile solo lì dove risulti ingiustificato il porto (trattasi di elemento costitutivodella fattispecie, come precisato da Sez. Un. n. 7739 del 9.7.1997).3.2 Quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, ilgiudice ha motivato in ordine alle ragioni che, a suo avviso, non consentono diapplicare la disposizione invocata. Ha osservato che le modalità della condotta(arma tenuta a disposizione nella tasca del giubbotto) e le circostanze di tempo edi luogo del porto (in orario serale) e in una nota piazza di spaccio,determinavano il rischio di utilizzo dell’arma sia contro persone, sia per esigenzeconnesse alla cessione o all’assunzione di stupefacenti. Si tratta di motivazionecongrua, che non presenta profili di illogicità e contraddittorietà e che non è,quindi, censurabile in questa sede.4. L’inammissibilità del gravame impedisce la declaratoria diimprocedibilità del ricorso. Questa Corte, con sentenza della Sezione4, n. 20971 del 13/05/2025, Rv. 288268-01, ha affermato che “Intema di impugnazioni, l'accertamento dell'inammissibilità dell'attointroduttivo impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio persuperamento dei termini di durata massima di cui all'art. 344-bis cod.proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 2, lett. a), legge 27settembre 2021, n. 134, posto che la circostanza che l'inammissibilitàdell'impugnazione sia dichiarata dopo il decorso dei predetti termininon esclude che la stessa logicamente preceda tale decorso. (Inmotivazione, la Corte ha altresì affermato che l'esigenza dir ag i onevo l e du ra ta de l p rocesso , so t t e sa a l l ' i s t i t u todell'improcedibilità, non può elidere la necessità di rispettare le regolesulla corretta instaurazione del rapporto processuale).”Il comma 2 dell'art. 2 legge 27 settembre 2021, n. 134, allalettera a), ha introdotto nel codice l'art. 344-bis cod. proc. pen.(rubricato «Improcedibilità per superamento dei termini di duratamassima del giudizio di impugnazione»), ai sensi del quale costituiscecausa di improcedibilità dell'azione penale la mancata definizione delgiudizio d'appello entro il termine di due anni (comma 1) e del giudiziodi Cassazione entro il termine di un anno (comma 2). Tale causa diimprocedibilità incide sul potere statuale di proseguire "nell'esame delmerito e di giungere ad una condanna definitiva, caducando laprecedente pronuncia" (Rel. illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150). Secondo un principio costantemente recepito dal lagiurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. .12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, 266818 - 01; sull'assoluta genericità dei motivi, Sez. U, n.23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164 - 01; sulla manifestainfondatezza dei motivi, Sez. U, n.15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv.213981 - 01 e Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01;sui motivi non consentiti o non dedotti in appello, Sez. U, n. 21 del11/11/1994, Cresci, Rv. 199903-01), la presentazione di un ricorsoper cassazione invalido comporta l'inammissibilità del medesimo, ostaalla costituzione di valido avvio della corrispondente fase processualee determina la formazione del "giudicato sostanziale", con laconseguenza che il giudice, in quanto non investito del potere dicognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevareeventuali cause di non punibilità.Si è ritenuto che il primato della causa di inammissibilità operianche rispetto all’istituto dell’improcedibilità. Ciò in quanto solo iricorsi ammissibili sono in grado di radicare il valido rapportoprocessuale e, di conseguenza, di attribuire rilievo al decorso deltermine di prescrizione (sia sostanziale che processuale).Al contrario, l'inammissibilità impedisce a priori la correttainstaurazione del giudizio di impugnazione, invalidando tutti gli atti inipotesi già compiuti prima della sua declaratoria e considerato che,d'altro canto, l'improcedibilità, pur precludendo la pronuncia nelmerito, presuppone un'impugnazione regolarmente proposta e, quindi,ammissibile, definendo il giudizio d'impugnazione con una decisione inrito. “L'accertamento dell'inammissibilità dell'impugnazione, in altreparole, rende inoperante l'improcedibilità in quanto ciò che rileva nonè il momento in cui l'inammissibilità è accertata, ma quello in cui essasi realizza; la circostanza che l'inammissibilità sia dichiarata dopo ildecorso dei termini di cui all'art. 344 bis cod. proc. pen. non escludeche logicamente preceda tale decorso ogni qualvolta la fase, protrattaoltre i termini massimi, si sia avviata mediante un atto inammissibile”(sentenza n. 20971 del 13/05/2025, citata). Pertanto, deve ritenersiche «in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso percassazione, precludendo la costituzione di un valido rapportoprocessuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizioper superamento del termine di durata massima di un anno di cuiall'art. 344 bis cod. proc. pen. inserito dall'art. 2, comma 2 lett. a),legge 27 settembre 2021, n. 134», (Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024,Piano, Rv. 287085 - 01; Sez. 7, Ord. n. 43883 del 19/11/2021,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 283043 - 01).Nel caso in esame, poiché la sentenza impugnata è statapronunciata il 17 gennaio 2024 con termine di giorni 90 per il depositodella motivazione (scadenza 16.4.2024), il termine di improcedibilitàdi cui all’art. 344-bis, comma 2, cod. proc. pen. è andato a scadere il16.4.2025. Tuttavia, essendo il ricorso inammissibile, l’improcedibilitànon può essere dichiarata.5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla lucedella sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale erilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che«la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», il ricorrente vacondannato al pagamento di una somma che si stima equodeterminare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza 25 febbraio 2026 della Corte di appello diCatanzaro. Dichiara inammissibile il ricorso, cosi' qualificato l'atto diimpugnazione proposto il 23 aprile 2024 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], checondanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della cassa delle ammende.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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