Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 giugno 2021

Cassazione n. 06867/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05RHMZT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 del TRIBUNALE di PARMAelate-aw~14€-Paft-è udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. in data 29 giugno 2021, il Tribunale di Parma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 3 di reclusione ed C 4.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione in particolare con riferimento alla mancata disamina circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Consideratoche il ricorso è inammissibile; che secondo il costante orientamento di questa Corte nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sez.

VI penale, 7 gennaio 2015 n.250); che tale orientamento trova applicazione anche nel caso di specie in cui il ricorrente si è limitato a censurare la mancata disamina di eventuali argomenti di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen, mancando di indicare quale avrebbe omesso di esaminare il Giudice di primo grado; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05RHMZT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 del TRIBUNALE di PARMAelate-aw~14€-Paft-è udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. in data 29 giugno 2021, il Tribunale di Parma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 3 di reclusione ed C 4.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che per l'annullamento di predetta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione in particolare con riferimento alla mancata disamina circa la sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Consideratoche il ricorso è inammissibile; che secondo il costante orientamento di questa Corte nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sez. VI penale, 7 gennaio 2015 n.250); che tale orientamento trova applicazione anche nel caso di specie in cui il ricorrente si è limitato a censurare la mancata disamina di eventuali argomenti di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen, mancando di indicare quale avrebbe omesso di esaminare il Giudice di primo grado; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 06867/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris