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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 settembre 2025

Cassazione n. 31673/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA] MAUROnato a Gallarate (Va) il 0 6 /0 9 /19 90 avverso lasentenza del 16/09/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]Agostaè stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cremonail 16/09/2024, applicativa della pena richiesta dalle parti di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 700,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 629 cod. pen.e 73, comma 5 , d.

P .

R . 309/90

2. Si eccepisce, con un unico motivo di ricorso, il mancato recepimento, senza alcuna motivazione sul punto, della richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, formulata con la richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione alla quale il pubblico ministero aveva formalizzato il consenso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere proposto per motivi attinenti al difetto di correlazione tra la richiesta stessa e la sentenza.

2. Nel caso di specie,risulta che la proposta dell ’imputato , datata 19 giugno 2024, è stata formulata nei seguenti termini: “ si richiede la definizione del procedimento…con applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.…”, “in subordine, qualora la superiore richiesta di applicazione pena non venisse accolta si chiede la definizione del procedimento con il giudizio abbreviato”; “si chiede , inoltre, la concessione ex art. 20-bis c.p. della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità”.

Il pubblico ministero, con decreto del 28 giugno 2024 , ha prestato il consenso all’applicazione della pena come formulata nell’istanza, con evidente riferimento alla richiesta costituita dalla applicazione della pena e “inoltre” d a l la sostituzione della pena detentivacon il lavoro di pubblica utilità .

3. Non correttamente nella sentenza impugnata è stato riportato l’accordo delle partiattinente soltanto all’applicazione della pena finale di anni due e mesi quattro di reclusione senza tener conto della misura alternativa, oggetto di specifica istanza, riferibile a ciascuno dei due riti richiesti, in via alternativa e subordinata.

Tale difetto di correlazione determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata , con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio.

Così deciso in Roma il11 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA] MAUROnato a Gallarate (Va) il 0 6 /0 9 /19 90 avverso lasentenza del 16/09/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]Agostaè stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cremonail 16/09/2024, applicativa della pena richiesta dalle parti di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 700,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 629 cod. pen.e 73, comma 5 , d. P . R . 309/90 2. Si eccepisce, con un unico motivo di ricorso, il mancato recepimento, senza alcuna motivazione sul punto, della richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, formulata con la richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione alla quale il pubblico ministero aveva formalizzato il consenso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere proposto per motivi attinenti al difetto di correlazione tra la richiesta stessa e la sentenza. 2. Nel caso di specie,risulta che la proposta dell ’imputato , datata 19 giugno 2024, è stata formulata nei seguenti termini: “ si richiede la definizione del procedimento…con applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.…”, “in subordine, qualora la superiore richiesta di applicazione pena non venisse accolta si chiede la definizione del procedimento con il giudizio abbreviato”; “si chiede , inoltre, la concessione ex art. 20-bis c.p. della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità”. Il pubblico ministero, con decreto del 28 giugno 2024 , ha prestato il consenso all’applicazione della pena come formulata nell’istanza, con evidente riferimento alla richiesta costituita dalla applicazione della pena e “inoltre” d a l la sostituzione della pena detentivacon il lavoro di pubblica utilità . 3. Non correttamente nella sentenza impugnata è stato riportato l’accordo delle partiattinente soltanto all’applicazione della pena finale di anni due e mesi quattro di reclusione senza tener conto della misura alternativa, oggetto di specifica istanza, riferibile a ciascuno dei due riti richiesti, in via alternativa e subordinata. Tale difetto di correlazione determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata , con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio. Così deciso in Roma il11 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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