CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 dicembre 2021
Cassazione n. 00447/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 del TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza il 12.11.2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c comma 2bis e comma 2 sexies Divo n.285/1992. 2.Propone il seguente motivo di ricorso: I)violazione di legge in quanto nel dispositivo risulta !a condanna a 4 mesi di arresto ed euro 6000,00 di ammenda, inferiore al minimo edittale previsto per la pena detentiva di un anno di arresto. 3.11 Procuratore generale presso la corte di cassazione con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto della richiesta di annullamento della sentenza e che si proceda alla rettifica del dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va rilevato che nel caso di specie vi è un contrasto derivante da un'omissione materiale tra la motivazione della sentenza impugnata, fol 4, che indica la pena finale in anni 1 e mesi 4 dì arresto ed euro 6000,00 di ammenda e il dispositivo della sentenza impugnata in cui si legge pena di anni e mesi 4 di arresto ed euro 6000 di ammenda. Del resto, è stato correttamente affermato, con ragioni che il Collegio condivide, che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuali, il carattere unitario della sentenza, in conformità al quale l'uno e l'altra, quali sue parti, si integrano naturalmente a vicenda, non sempre determina l'applicazione del principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice; invero, laddove nel dispositivo ricorra un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest'ultima per determinare l'effettiva portata del dispositivo, individuare l'errore che lo affligge ed eliminarne gli effetti, giacché essa, permettendo di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice, conserva la sua funzione di spiegazione e chiarìmento delle ragioni fondanti la decisione (ex multis Sez. 1, n. 47576 del 9/9/2014, Savini, Rv. 261402; conf. Sez. 6, n. 1397 del 15/9/2015, dep. 2016, Loielo, Rv. 266495; Sez. 4, n. 43419 del 29/9/2015, Forte, Rv. 264909; Sez. 2, n. 23343 del 1/3/2016, Ariano, Rv. 267082). Addirittura, si è detto che, in caso di discrasia sulla quantificazione della pena tra dispositivo e motivazione, qualora essa dipenda da un errore nella materiale indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione emerga in modo chiaro ed evidente la volontà del giudice, potendosi ricostruire il procedimento seguito per determinare la sanzione, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore in sede di legittimità, secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen., non essendo necessarie, in tal caso, valutazioni di merito (Sez. 4, n. 26172 del 19/5/2016, Ferlito, Rv. 267153; Sez. 2, n. 13904 del 9/3/2016, Palumbo, Rv. 266660; vedi anche, sulla concessione del beneficio della sospensione condizionale, erroneamente omesso in dispositivo, da parte della stessa Corte di cassazione, Sez. 2, n. 3186 del 28/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258533). La natura dell'errore materiale è determinante ha una funzione meramente riparatoria, consistendo in una rettifica volta ad "armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto", senza alcuna modificazione essenziale del contenuto del provvedimento (Cass., Sez. Un., 18 maggio 1994, Armati, cit.), secondo quanto previsto dall'art. 619 comma 2 cod.proc.pen. 2. Conseguentemente alla luce dei principi sopra richiamati nel caso di specie per superare la discrasia tra dispositivo e motivazione che palesemente dipende da un errore materiale si può procedere alla rettifica in anni 1 e mesi 4 di arresto della pena detentiva indicata nel dispositivo della sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza il 12.11.2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 619 cod.proc.pen. P.Q.M Rettifica la sentenza impugnata nel senso che la previsione della pena in dispositivo di "anni e mesi quattro di arresto e seimila euro di ammenda" è sostituita con "anni uno e mesi quattro di arresto ed euro seimila di ammenda". Così deciso il 3.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 6,,p0L atella Ferr ti Francesco a Cíampí DEPOSITAT