CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 09783/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformando, limitatamente al trattamento sanzionatorio ed alle circostanze, la sentenza con cui il Tribunale di Verona, in data 24 luglio 2020, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 648 cod. pen.; considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi di motivazione in relazione agli artt.129 cod. proc. pen. e 133 cod. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto contiene deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, in modo tale da non consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]