CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 luglio 2023
Cassazione n. 50306/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 26/09/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza del 18/11/2023, con la quale il Giudice per l'udienza preliminare di Terni aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen. e art. 8 D.Igs. 74/2000 per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato in qualità di amministratore di fatto), emesso in qualità di legale rappresentante della "M2 Racing di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]", al fine di consentire l'evasione delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto, fatture per operazioni inesistenti, con indicazione degli importi dell'imponibile dell'Iva in misura superiore a quella reale in relazione agli importi accertati dal giudice di merito (reato commesso in Porano dal 31 marzo 2014 al 20 dicembre 2014); nonché in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 81 cpv cod. pen. e all'art. 10 d. Igs. n. 74/2000, per avere, in qualità di legale rappresentante della predetta società, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore di fatto della predetta società, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultato la documentazione contabile di cui era obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari (reato commesso in Porano, dal 31 marzo 2014 al 20 dicembre 2014). 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per Cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. 2.1. Carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 606 lett. e) cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello omesso di rispondere alla doglianza difensiva in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74/2000, dove si deduceva l'illogicità dell'accertamento di emissione di fatture per operazioni relativamente inesistenti, sulla base della mera comparazione con le tariffe per prestazioni simili praticate a favore di altro cliente. 2.2. Carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 606 lett. e) cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello omesso di rispondere alla doglianza difensiva in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 10 d. Igs. n. 74/2000, dove si deduce il mancato accertamento del dolo specifico di evasione. 3. In data 25/07/2023, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] faceva pervenire rinuncia al mandato. 4. In data 30/09/2023 il ricorrente, revocata ogni precedente nomina ed elezione del domicilio, nominava l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Terni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente, il Collegio evidenzia come, giusto il richiamo alla sentenza di primo grado contenuto a pagina 6 del provvedimento impugnato, la sostanziale sovrapponibilità del percorso argomentativo delle due sentenze (i giudici del gravame hanno infatti esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice, operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza) e la sostanziale concordanza nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle decisioni, non vi è dubbio che nel caso di specie si sia in presenza di una «doppia conforme» di merito. In tal caso, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo. Le motivazioni dei due provvedimenti, quindi (v. Sez. 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze anche ai fini dell'ammissibilità del ricorso, circostanza, nel caso di specie, non sussistente. 3. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia, inoltre, che le censure proposte dal ricorrente costituiscono la mera riproduzione delle censure formulate con l'atto di appello e motivatamente disattese dai giudici del merito (v., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01, n.m. sul punto; Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Rv. 256133, secondo cui è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti, ovvero limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione). 4. Ad ogni buon conto, in riferimento ai motivi di censura dedotti, il Collegio evidenzia quanto segue. 4.1. Quanto al primo motivo, il ricorso non si confronta con la motivazione già addotta dal giudice di primo grado e ribadita dalla Corte di appello, secondo cui l'elemento oggettivo del reato è stato inferito dalla compresenza di numerosi elementi, quali: la circostanza che tutte, e solo, le società riconducibili al Bottura (che pure era collega dell'imputato e suo amico) risultavano avere fatturato a prezzi più alti degli altri; che non fosse stata trovata traccia negli estratti conto, del pagamento delle fatture di nessuna delle società riconducibili al Bottura ([OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:SOCIETA]); che l'imputato abbia giustificato tale mancanza sulla base della asserita compensazione tra l'importo delle fatture ed un debito «personale» con il Bottura (pertanto non suscettibile di essere portato in compensazione); che la contabilità della società M2 Racing fosse lacunosa, tanto che risultavano mancanti numerose fatture, rinvenute solo grazie al controllo incrociato con le società utilizzatrici. Le tariffe praticate al Graziosi sono state invece utilizzate al fine di valutare (rectius: stimare) l'importo della sovrafatturazione, quantificato, secondo un giudizio di fatto non suscettibile di rivalutazione in sede di legittimità, del 160% circa. Il motivo è quindi manifestamente infondato 4.2. Il secondo motivo è infondato. Entrambe le pronunce di merito sottolineano infatti, al fine di ritenere provata la sussistenza del dolo specifico, la circostanza secondo cui l'amministratore di diritto risponde, ai sensi dell'articolo 40 cod. pen. e 2932 cod. civ., per omesso impedimento dell'evento (quanto all'articolo 10), citando un precedente di questa Corte (Sez. F., n. 42897 del 09/08/2018, Cestari, Rv. 273939 - 02), che il Collegio condivide, secondo cui «l'amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli (nella specie emissione di fatture per operazioni inesistenti) quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino» (conf.: Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831 - 01). P.Q.M. Rigetta il ricorso