CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 01327/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 22487-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difes i da ll’ Avv oca t o [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale alle liti in atti -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenz a n. 211 /2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella L IGURIA , depositat a il 15.3 .202 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del14/1/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propon gono ricorso , affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe , con cui la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva parzialmente accolto l'appello avverso la sentenza n. 982 /2019 , emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova,in rigettodel ricorso proposto avverso avvis i di liquidazione di imposta di registro, con irrogazione di sanzioni,dovuta in riferimento alla registrazione della sentenza del Tribunale della Spezia n. 479/2009, parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Genova con sentenzan. 8/ 20 1 8 del 2/1/ 20 18. L’Agenzia delle Entrateè rimasta intimata. Partericorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo i ricorrent i denuncia no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.,violazione degli artt. 7 l. 212/2000, 3 l. 241/90, e 54 comma 5 d.p.r. 131/1986 , per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente respinto le eccezioni circa la nullità degli atti impugnati per mancata allegazione della sentenzatassata. 1.2. Con il secondomotivo i ricorrent i denuncia no, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, «per avere, la [OSCURATO:PERSONA] di Liguria, omesso l'esame dei dati e dei fatti storici riportati nella motivazione dientrambi gli atti impugnati e per non essersi pronunciata in merito alla loro ritenuta autosufficienza rispetto al piano dell'informazione dovuta al contribuente circa la causa el'oggetto della pretesa impositiva ». 1.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione «della Tariffa 1, art. 8, parte i, lett. c) D.P.R. 131/86 ... per avere, la [OSCURATO:PERSONA], erroneamente ritenuto corretta, rispetto all'oggetto della sentenza della Corte di Appello di Genova n. 8/2018, l'aliquota del 3% applicata dalla Agenzia delle Entrate con cuideterminare l'ammontare della corrispondente imposta di registro». 1.4 Occorre preliminarmente evidenziare che parte ricorrente, in allegato alla memoria difensiva da ultimo depositata, ha prodotto copia della sentenza n. 32422/2023di questa Corte con cui è stata cassata con rinvio la sentenza depositata dalla Corte d'Appello di Genova n. 8/ 201 8 del 2/1/ 20 18 , in relazione alla quale l'amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di liquidazione per omesso pagamento dell’imposta di registr o , sicché il presupposto per l'applicazione dell'imposta di registro è senz'altro venuto meno. 1.5.A tale riguardo, questa Corte ha avuto modo di affermare che i n tema di imposta di registro su atti giudiziari è irragionevole e contraria al principio di solidarietà la pretesa fiscale relativa ad una sanzione dipendente dal mancato pagamento di un'imposta la quale è stata ritenuta -sia pure in un secondo momento -non dovuta (cfr. Cass. n. 2367/2021). 1.6. Con particolare riguardo all’imposta di registro è stato inoltre affermato che in tema di registro, l'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l'atto dell'autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggioin giudicato della decisione, esclude che l'imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della definitiva riforma dell'atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l'irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che dovrebbe essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, equiparando l'ipotesi di presenza, ancora non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza (cfr. Cass. nn. 32626/2021, 3617/2020). 1.7.In riferimento a quanto dedotto e documentato dai contribuent i con memoria difensiva, va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere e la non debenza dell'imposta portata nell'atto impugnato. 1.8. La materia del contendere è, infatti, cessata per effetto, come si è detto, del la riforma della pronuncia della Corte d’ A ppello di Genova , in relazione alla cui registrazione è stato emesso il provvedimento impugnato. 1.9. La definizione della lite conseguente alla cessata materia del contendere comporta, dunque, l’estinzione dell’obbligazione tributaria con la conseguenza che non può darsi una sopravvivenza della sentenza di merito ai sensi dell'art. 310 c.p.c., secondo comma. 1.10. Il sopravvenire di un fatto nuovo, esterno al processo, diretto ad estinguere, modificare o sostituire l'originario rapporto controverso, e quindi a far venire meno l'oggetto stesso del giudizio (costituito dalle originarie contrapposte pretese/difese delle parti), da un lato, priva dette parti dell'interesse ad ottenere una -ormai inutile - pronuncia determinativa della regola del rapporto giuridico sostanziale, e dall'altro rende del tutto privo di funzione pratica il regolamento di un non più attuale assetto di interessi stabilito dalla pronuncia di merito impugnata - che in caso di declaratoria di estinzione del giudizio o di inammissibilità sopravvenuta della impugnazione, passerebbe in giudicato- (cfr. Cass. nn. 9811/2022 in motiv., 16324/2014, 19160/2007, 22972/2004). 1.11. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata senza rinvio, non potendo riconoscersi l’idoneità al passaggio in giudicato di una regolamentazione del rapporto controverso non più attuale né voluta dalle parti (cfr. Cass. nn. 9811/2022 in motiv., Cass. n. 19533/2011; id. Cass. n. 13109/2012). 2. Considerata la sopravvenienza delle ragion i del decidere le spese devono essere integralmente compensate. P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa integralmente le spese di lite. Così d