CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09289/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine all'omessa disapplicazione della circostanza aggravante della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, e conseguente vizio di violazione di legge in relazione al giudizio sulla pena, risulta manifestamente infondato: i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, anche per reati specifici, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; che, nel caso di specie, la Corte di appello (si veda pag. 2 della impugnata sentenza) ha correttamente sottolineato come la ricaduta nel reato da parte dell'odierno ricorrente sia sintomatica della sua intensa e accresciuta pericolosità sociale e capacità criminale, oltreché dimostrativa della inefficacia della comminatoria penale nei suoi confronti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 202