CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 luglio 2026
Cassazione n. 24181/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegataal ricorso, domicilio digitale come in atti- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale Giampaoloprocura allegata alla memoria difensiva, domicilio digitale come in atti- resistente –avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1301/2025, pubblicatail 30.10.2025, resa nel procedimento iscritto al N. 2481/2024 R.G.;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del5.5.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA];N. 25213/25 R.G. Numero registro generale 25213/2025Numero sezionale 1601/2026Numero di raccolta generale 24181/2026Rilevato cheData pubblicazione 28/07/2026- [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA],propose appello avverso la sentenza n. 168/2024, con la quale il Giudicedi pace di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto l’eccezione diincompetenza territoriale sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]. con l’opposizioneavverso il decreto ingiuntivo n. 34/2024, dell’importo di € 882,23 oltreaccessori, emesso su istanza della predetta;- a sostegno del gravame, l’appellante dedusse l’erroneità dell’impugnatadecisione, sostenendo l’incompletezza dell’eccezione di incompetenzaterritoriale sollevata da [OSCURATO:SOCIETA]. e dunque la sua inammissibilità;- si costituì la [OSCURATO:SOCIETA]., contestando i motivi di gravame edeccependone l’inammissibilità, non essendo stato esperito il regolamentonecessario di competenza;- con sentenza del 30.10.2025, il Tribunale di Benevento rigettò l’appello,osservando che l’eccezione sollevata dalla banca era da ritenere completada ogni punto di vista, donde l’infondatezza dell’appello circa la pretesainammissibilità dell’eccezione stessa;- avverso detta sentenza ha proposto ricorso per regolamento necessariodi competenza [OSCURATO:PERSONA] n.q., sulla scorta di un unico articolatomotivo, cui resiste con memoria difensiva [OSCURATO:SOCIETA].;- il P.G. ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto delregolamento;- le parti hanno depositato memoria illustrativa;Considerato cheNumero registro generale 25213/2025N. 25213/25 R.G. Numero sezionale 1601/2026Numero di raccolta generale 24181/2026Data pubblicazione 28/07/2026- con l’unico motivo si denuncia l’erroneità della decisione per non aver ilTribunale sannita rilevato l’incompletezza dell’eccezione di incompetenzaper territorio, con riguardo ai criteri di cui agli artt. 19, 20 e 1182 c.c.,quanto al domicilio del creditore alla scadenza, e per non aver la bancaescluso la competenza del Tribunale stesso anche in ordine alla sedesecondaria della banca opponente;Ritenuto che- il ricorso per regolamento è manifestamente infondato, in relazione atutti i profili sollevati dalla ricorrente;- nell’atto di opposizione a d.i., nel sollevare la contestata eccezione diincompetenza per territorio, [OSCURATO:SOCIETA] ha specificamente affermato(sottolineatura ed enfasi dell’estensore): “la competenza territorialedell’ufficio del Giudice di Pace di Milano, ai sensi dell’art. 19 c.c., qualesede della persona giuridica convenuta, non avendo l’ingiunta econvenuta [OSCURATO:SOCIETA] nel circondario di Benevento uno stabilimentocon rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto delladomanda, così come comprovato dagli artt. 27 e 29 del relativo statuto(v. doc.), non avendo [OSCURATO:SOCIETA] in alcuna delle filiali presenti nelcircondario un rappresentante stabilmente nominato e con potere di starein giudizio conferito ex art. 77 c.p.c. e meno che mai per l’oggetto delladomanda, quale involgente asserite censure, contestazioni e pretesepacificamente radicantesi in Roma, sotto tutti i profili di individuazionedella competenza territoriale come di seguito esaminandi;Numero registro generale 25213/2025N. 25213/25 R.G. Numero sezionale 1601/2026Numero di raccolta generale 24181/2026Data pubblicazione 28/07/2026nonché ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c. quale domicilio di Unicreditspa, in cui il debitore ha diritto di eseguire il pagamento allorquando,come nella specie, risulti mutato il domicilio del creditore rispetto almomento in cui l’obbligazione era sorta (art. 1182 comma 3, secondoperiodo) e comunque trattandosi del domicilio del debitore al tempo dellascadenza dell’obbligazione ai sensi dell’art. 1182 comma 4, nonconstando l’effettiva sussistenza di alcun domicilio dell’asseritacreditrice nel circondario del distretto di Corte d’appello adito ed anzi,proprio nell’epigrafe del ricorso per d.i. rinvenendosi l’espressa elezionedi domicilio nello studio professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma; … indenegata ipotesi, sussistendo la competenza territoriale dell’ufficio delGiudice di Pace di Roma, ai sensi degli artt. 20, 30 e 47 c.p.c. e 1182comma 3 c.c. quale domicilio del creditore al tempo della scadenza, avutoriguardo:- sia all’elezione di domicilio nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] n. 20 presente nell’epigrafe del ricorso per d.i. (v.doc.);- sia all’evidente domiciliazione in Roma dell’istante, asserita creditrice,nella procedura rge 12587/2020 Tribunale di Roma, definita conl’ordinanza di attribuzione menzionata nella narrativa del ricorso per d.i.;- sia alla indicazione della giacenza in Roma all’agenzia di [OSCURATO:SOCIETA] spasita presso il palazzo di giustizia delle somme vincolate a beneficio dellaprocedura rge 12587/2020, come da narrativa del ricorso per d.i., sempreNumero registro generale 25213/2025N. 25213/25 R.G. Numero sezionale 1601/2026Numero di raccolta generale 24181/2026Data pubblicazione 28/07/2026ivi avendo formulato l’istante asserita richiesta di pagamento a mezzoemissione di assegno circolare o bonifico.Se è vero, infatti, per come pacifico in atti, che il credito azionato inmonitorio innanzi codesto ufficio era relativo a procedure esecutivaradicata in Roma ed a somme vincolate sempre in Roma, è in Roma chel’obbligazione di pagamento era venuta a scadenza ed in Roma dovevaradicarsi la competenza territoriale dell’azione introdotta in monitorio …,ferma l’individuazione della competenza territoriale dell’Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] di Roma anche in virtù del foro concorrente di cui al domicilioeletto ex artt. 30 e 47 c.p.c. nell’epigrafe del ricorso per D.I”;- risulta dunque evidente che l’eccezione in discorso, come correttamenteritenuto dal giudice d’appello, era ed è da ritenersi completa sotto ognipunto di vista, risultando smentito per tabulas l’assunto di partericorrente secondo cui l’eccezione sarebbe stata carente “in ordine aldomicilio del creditore alla scadenza”, per essersi limitata a censurare ilforo soltanto in ordine alla residenza e al domicilio della debitrice e pernon aver contestato la competenza anche in ordine alla sua sedesecondaria;- al contrario, [OSCURATO:SOCIETA] ha specificamente negato, tra l’altro, che laricorrente avesse un domicilio o dimora nel circondario di Benevento,evidenziando che comunque la ricorrente aveva eletto domicilio nel luogoin cui l’obbligazione era sorta e andava in ipotesi eseguita alla scadenza,ed ha inoltre negato di avere, nel circondario di Benevento, unoNumero registro generale 25213/2025N. 25213/25 R.G. Numero sezionale 1601/2026Numero di raccolta generale 24181/2026Data pubblicazione 28/07/2026stabilimento con rappresentante abilitato a stare in giudizio per l’oggettodella domanda;- per quanto concerne, infine, i profili specificamente agitati dallaricorrente in memoria – e ferma l’inammissibilità della relativa produzionedocumentale, perché effettuata oltre il termine di cui all’art. 372 c.p.c. e,comunque, a supporto della propugnata fondatezza del ricorso perregolamento, non già della sua ammissibilità -, è sufficiente rilevare che,ove la parte interessata agisca a mezzo di procuratore, come nella specie,la contestazione circa i criteri di collegamento ai fini della competenza perterritorio non può che riguardare la stessa parte sostanziale, non già ilrappresentante, sicché postulare la rilevanza del foro della residenza dellaprocuratrice [OSCURATO:PERSONA] è prospettazione del tutto priva di pregio;- in definitiva, il ricorso per regolamento è rigettato;- le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenzadella ricorrente n.q.;- in relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi attodell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente n.q. alla rifusione dellespese in favore della resistente, che liquida in € 2.800,00 per compensi,oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali inmisura del 15%, oltre accessori di legge.Numero registro generale 25213/2025N. 25213/25 R.G. Numero sezionale 1601/2026Numero di raccolta generale 24181/2026Data pubblicazione 28/07/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dàparte della ricorrente n.q., di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, il giorno 5.5.2026.Il PresidenteRaffaele Frasca