CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 49275/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha prospettato il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro - pronunciando incidentalmente, ai sensi dell'art. 58-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), in relazione a istanza di ammissione ai benefici penitenziari di cui all'art. 47 Ord. pen. avanzata dalla detenuta [OSCURATO:PERSONA], in espiazione di pena per reati rientranti nel catalogo di cui al precedente art. 4-bis, comma 1 (c.d. prima fascia) - negava che ricorresse l'ipotesi dell'impossibilità di utile collaborazione con la giustizia e affermava che l'istante fosse soggetto tuttora gravitante nell'orbita della criminalità organizzata. Rilevava che Gualtieri era stata ritenuta responsabile del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e in espiazione della pena per quello di estorsione aggravata ex art. 7 I. n. 203 del 1991. Il Tribunale ne sottolineava il ruolo tutt'altro che marginale (alla stessa era assegnato quello di commettere estorsioni in danno di imprenditori e commercianti) e i collegamenti con [OSCURATO:PERSONA] (coniuge) e il [OSCURATO:PERSONA] (cugino), elementi di spicco del sodalizio. Evidenziava che l'istante non aveva adempiuto l'onere di allegazione sulla stessa gravante concernente l'avvenuta collaborazione ovvero di specifici elementi circa l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione, essendosi limitata a dedurre che il fatto oggetto di condanna era stato integralmente accertato per il tramite delle dichiarazioni della persona offesa e dei collaboratoti di giustizia; ciò che rendeva ogni suo apporto collaborativo inutile. In chiusura, il medesimo giudice specializzato affermava che Gualtieri non aveva intrapreso alcun percorso collaborativo con la giustizia, che non era stata, comunque, acquisita la prova dell'avvenuta rescissione dei collegamenti con il crimine organizzato e che il clan di appartenenza risultava ancora attivo nel territorio di influenza, come segnalato dalla nota informativa della Direzione distrettuale antimafia. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'interessato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. Deduce, con un unico e articolato motivo, ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza ha erroneamente ritenuto che l'istante non abbia soddisfatto l'onere di allegazione della condotta collaborativa ovvero dell'indicazione di specifici elementi concernenti l'impossibilità ovvero ancora l'irrilevanza della sua collaborazione. E, anzi, ha dedotto l'esistenza di una possibile collaborazione da elementi informativi diversi e ulteriori rispetto a quelli oggetto della condanna in espiazione, in patente violazione del principio di diritto espresso in sede di legittimità secondo cui «in tema di concessione di benefici penitenziari a soggetti condannati per delitti ostativi di prima fascia, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., l'accertamento della impossibilità (o della inesigibilità) della collaborazione con la giustizia è circoscritto alle sole circostanze su cui il condannato potrebbe riferire in relazione al delitto per cui è in esecuzione la custodia o la pena, e non può essere dilatato fino a ricomprendervi gli ulteriori contenuti informativi che consentono la repressione o la prevenzione di condotte criminose diverse, inerendo tale requisito alla diversa figura della collaborazione effettiva con la, giustizia, di cui all'art. 58-ter, comma 1, ord. pen., ovvero quella forma di collaborazione che sola consente il superamento delle soglie minime di pena espiata necessario per l'accesso ai diversi benefici penitenziari» (Sez. 1, n. 51891 del 29/10/2019, Filippone, Rv. 278480). 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il delitto di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203, condizione a fronte della quale l'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, subordina l'accesso ai benefici penitenziari all'accertamento dell'avvenuta collaborazione con la giustizia, rimesso alla competenza del Tribunale di sorveglianza secondo le modalità procedurali stabilite dall'art. 58-ter del medesimo testo normativo. A mente di quest'ultima disposizione, infatti, il Tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione, accerta se il richiedente, anche dopo la condanna, si sia adoperato «per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori» ovvero abbia «aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati». 2.1. Va rammentato che questa Corte ha ribadito con orientamento consolidato che la collaborazione utile non deve essere circoscritta ai soli reati compresi nel catalogo dell'art. 4-bis Ord. pen., ma che deve ritenersi estesa a tutti i delitti che siano con questi finalisticamente connessi in quanto riconducibili a una medesima risoluzione criminosa. Questa linea interpretativa trae origine da significativi elementi di ordine letterale e logico, in una visione speculare rispetto alla vera e propria collaborazione con la giustizia e alla connotazione di 'utilità di quest'ultima: è pienamente giustificato che la utile collaborazione non può intendersi limitata ai delitti ostativi alla concessione dei benefici penitenziari, ma è estesa a tutti i delitti che siano con questi finalisticamente connessi, poiché non sarebbe rispondente alla ratio legis ammettere l'accesso ai benefici in presenza di una collaborazione parziale da cui dovessero restare esclusi taluni delitti che, pur essendo estranei alla previsione dell'art. 4-bis Ord. pen., costituiscono però elementi di un medesimo piano operativo e forme attuative di criminalità organizzata (Sez. 1, 06/05/1997, n. 3176, Battisti, Rv. 207969; Sez. 1, n. 12949 del 03/12/2013, Gallo, Rv. 259544; Sez. 1, n. 43391 del 03/10/2014, Cuffaro, Rv. 261145; Sez. 1, n. 45330 del 02/07/2019, Celli, Rv. 277489; Sez. 1, n. 1790 del 13/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278172; Sez. 1, n. 18866 del 25/05/2020, Leone, Rv. 279366). Così, una volta ritenuta la stretta correlazione tra i vari delitti-scopo e il contesto mafioso, essendo i primi strumentali al perseguimento delle finalità criminose del clan, deve certamente tenersi conto, ai fini della valutazione di una eventuale possibilità/esigibilità della condotta collaborativa, del patrimonio conoscitivo concernente i molteplici ambiti in cui, con la diretta partecipazione del condannato, si esplicavano le attività illecite della cosca. Patrimonio conoscitivo la cui ricostruzione non è affatto eccentrica rispetto al perimetro dell'accertamento della collaborazione, proprio in considerazione della sua stretta inerenza rispetto alla ragione per la quale detto accertamento deve essere svolto. In altri termini e conclusivamente sul punto, una volta ritenuto che la realizzazione di una determinata attività criminosa abbia trovato la sua causale nelle dinamiche di un sodalizio mafioso, essendo stata finalizzata ad attuarne le strategie, la necessità di accertare la collaborazione (o della sua impossibilità/irrilevanza/inesigibilità), quale prova legale del venir meno della pericolosità sociale connessa all'appartenenza al sodalizio, deve estendersi a tutte le situazioni che specificamente riguardano l'organizzazione criminale, a beneficio della quale l'attività delittuosa era stata compiuta. 2.2. Così, nella fattispecie, il Tribunale di Sorveglianza, preso atto del complessivo insieme di reati ostativi e finalisticamente connessi ha accertato - con motivazione la cui adeguatezza logica non è scalfita dalle censure del ricorrente - che l'oggetto delle possibili dichiarazioni collaborative (o della impossibilità di collaborare) era costituito anche dai delitti associativi, rispetto ai quali sussisteva ragionevolmente la possibilità di riferire utilmente. E, infatti, facendo riferimento alla vicenda processuale che ha coinvolto il ricorrente, ne ha evidenziato i punti essenziali per i quali ha ritenuto come possibile la sua eventuale collaborazione con la giustizia, aderendo correttamente all'orientamento secondo il quale il presupposto della utile collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter Ord.Pen. comprende i contributi informativi integranti un "aiuto concreto" per l'autorità di polizia o per quella giudiziaria, da intendersi come apporto non oggettivamente irrilevante e, quindi, dotato di una reale efficacia ai fini della ricostruzione dei fatti e dell'accertamento delle responsabilità, che contribuisce alla formazione in dibattimento di prove indispensabili per dimostrare la responsabilità degli imputati e determinarne la condanna (Sez. 1, n. 58075 del 26/10/2017, Rv. 271616). Infatti, l'accertamento dell'utile collaborazione previsto dall'art. 58-ter Ord. pen. postula un giudizio globale sulla personalità del condannato e del suo concreto percorso espiativo, con riferimento a tutti i fatti e le responsabilità oggetto del processo sfociato nella sentenza definitiva. Il Tribunale di Sorveglianza ha, dunque, precisato gli ambiti collaborativi possibili (il contesto nel quale l'estorsione è maturata e le ulteriori vicende estorsive certamente a lei note) ed ha precisato le ragioni (il ruolo svolto, la fiducia nutrita dai vertici, il prestigio di cui godeva soprattutto nel periodo in cui gli esponenti di spicco erano in detenzione da lungo tempo e nell'impossibilità di avere contatti con i sodali e di gestione degli affari illeciti) per le quali riteneva che la ricorrente avesse acquisito un profondo compendio di conoscenza in relazione ad un'organizzazione criminale stabile ed operativa sul territorio: in altri termini, ha respinto la richiesta della condannata sulla base dei risultati informativi previsti dalla normativa, esprimendo un giudizio completo e coerente con i dati in possesso. 3. Alla stregua di queste considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. • Rigetta il ricorso e condanna la ricorren