CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 26646/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4306/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1295/2017,depositata i l 26/06/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA] di Venezia ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto ingiuntivo per l’importo di euro 103.672,32, emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] rilevava che l’assegno posto alla base del procedimento monitorio non era funzionalmente connesso all’attuazione dei giochi d’azzardo praticati all’interno del Casinò, escludeva altresì che il titolo fosse stato consegnato in bianco (essendo stato provato che l’assegno era stato emesso in sostituzione di precedenti assegni emessi a loro volta a pagamento di fiches ) e riteneva che non vi fossero i presupposti per l’applicazione dell’art. 1933 c.c., trattandosi di vendita di fiches utilizzate per partecipare a un gioco effettuato contro terzi giocatori cui era estraneo il Casinò, che si era limitato a predisporre quanto necessario allo svolgimento del gioco. 2. La sentenza è stata impugnata da Pilotti. La Corte d’appello di Venezia – con la sentenza 26 giugno 2017, n. 1295 – h a rigettato ilgravame, confermando la decisione di primo grado . 3. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ricorr e per cassazione. Resiste con controricorsoCasinò di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente collegati, che lamenta no il primo “ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.” e il secondo “violazione e falsa applicazione dell’art. 1933 c.c.”. I motivi sono infondati. Entrambi contestano, il primo richiamando il parametro dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (parametro che peraltro non è applicabile ratione temporis alla fattispecie) e il secondo quello della violazione/falsa applicazione di legge, la mancata applicazione alla fattispecie del disposto di cui all’art. 1933 c.c.; è infatti – ad avviso del ricorrente – “assolutamente illogico e contraddittorio” affermare che la “disciplina dell’art. 1933 c.c. sarebbe applicabile solo nel caso in cui il giocatore giocasse e perdesse direttamente col Casinò”, mentre nel caso di perdita in giochi che si svolgono direttamente tra i giocatori “verrebbe meno per ciò solo il collegamento funzionale tra il gioco e il negozio (mutuo o vendita a credito di fiches) avente ad oggetto la cessione di fiches”. La decisione della Corte d’appello, che ha appunto ritenuto che ai fatti così come accertati (accertamento in fatto che il ricorrente sostanzialmente non contesta, v. le pagg. 23-25 del ricorso) non possa applicarsi il disposto dell’art. 1933 c.c., per il quale “non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa”, lungi dall’essere illogica e contraddittoria è coerente con i principi dettati in materia da questa Corte. Secondo l’orientamento della Corte di cassazione, infatti, “il richiamo alla teoria del c.d. collegamento negoziale non è pertinente a giustificare la applicazione dell'art. 1933 c.c. e a ricondurre anche il mutuo alla causa di gioco, atteso che la connessione funzionale può ravvisarsi solo tra atti negoziali idonei a produrre effetti giuridici, mentre il risultato del gioco non fa sorgere alcuna obbligazione giuridica (salvo l'effetto legale della soluti retentio)”; affinch é il prestito di denaro –o di fiches – possa essere ricondotto alla posta di gioco, “occorre piuttosto che il mutuante venga a partecipare direttamente al giuoco in antagonismo con il mutuatario, o comunque, unitamente a quello in quanto, pur non effettuando direttamente la giocata, sia in qualche modo anch'egli effettivo destinatario del risultato del giuoco (abbia scelto cioè di correre l'alea tipica del giuoco di azzardo)” (così Cass. 17686/2019, v. pure Cass. 14375/2019). Ove il mutuante non assuma anche il rischio del risultato del gioco, il nesso relazionale tra la prestazione di quanto dato a mutuo e l'impiego della stess a “ per partecipare al giuoco si esaurisce sul piano meramente teleologico, permanendo il mutuo quale autonomo negozio giuridico dotato di propria causa, relazione che può evidenziare finanche un diretto interesse del mutuante ad incentivare il mutuatario alla partecipazione al giuoco d'azzardo”, ma che “ per ciò solo non determina alcuna partecipazione anche del mutuante al rapporto di giuoco ” , “essendo irrilevante a tal fine la mera consapevolezza della destinazione finale delle somme prestate” (ancora Cass.17686/2019). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro8.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13