CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 26623/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 febbraio 1968 avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 21 dicembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la reiezione del ricorso; lette le conclusioni scritte, conformi al ricorso, inviate dalla difesa del ricorrente, pervenute il 10 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Torino ha modificato solo in punto di pena quella di condanna resa dal Tribunale di Vercelli ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dell'evasione allo stesso contestata, commessa il 14 dicembre 2014. 2. Propone ricorso la difesa dell'imputato e lamenta violazione dell'art. 606, lettera c), in relazione agli artt. 178, comma 1, e 179, comma 1, cod. proc. pen. In particolare, si ribadisce la nullità della sentenza di primo grado, già rilevata con l'appello, alla luce della avvenuta trattazione dell'udienza del 22 novembre 2019, fissata in prosecuzione innanzi al Tribunale di Vercelli per l'escussione di alcuni testi, in un orario diverso e anticipato rispetto a quello fissato. Da qui la nullità assoluta della decisione assunta in primo grado, erroneamente non dichiarata dalla sentenza gravata, attesa l'assenza alla detta udienza dell'imputato, con conseguente lesione delle relative prerogative difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso riposa su censure manifestamente infondate. Si impone in coerenza la dichiarazione di inammissibilità. 2. In disparte il profilo sia della natura del vizio prospettato (destinato a dare corpo ad una nullità a regime intermedio perché legata all'intervento in giudizio dell'imputato), sia delle derive che ne conseguono in ordine alla tempestività del rilievo (alla luce di un orientamento di questa Corte in forza del quale l'eventuale attività istruttoria resa senza garantire all'imputato di prendere parte alla relativa attività processuale deve ritenersi sanata in caso di mancato rilievo da parte del difensore, presente all'incombente, giusta il disposto di cui al primo periodo del secondo comma dell'art. 182 cod. proc. pen.: Sez. 2, n. 40322 del 31/05/2019, Rv. 277926; Sez. 5, n. 30186 del 4/5 2021, n. m.), ben più radicalmente va osservato che nel caso non è dato riscontrare alcuna effettiva lesione rispetto alle prerogative del ricorrente, in linea con quanto ritenuto dalla sentenza gravata. 3.E' infatti incontroverso che l'udienza, trattata senza la presenza dell'imputato, ebbe inizio cinque minuti prima rispetto all'orario fissato per poi chiudersi tre minuti dopo ( il dato riportato in sentenza trova conferma nel tenore del ricorso). Prescindendo dunque dall'apprezzabilità, davvero modesta, dell'anticipazione, l'udienza si è dunque chiusa (all'esito della escussione dei testi indicati dalla difesa, suocera e moglie del ricorrente, che dichiararono di avvalersi della facoltà di non rispondere), dopo l'orario di trattazione all'uopo fissato, senza che l'imputato sia mai comparso (era invece presente il difensore). 4.In questa cornice, l'anticipazione non ha inciso in termini concreti sulla possibilità dell'imputato di prendere parte all'udienza e al relativo incombente istruttorio proprio perché il Ravetti, pur avendone la possibilità, non ebbe comunque a comparire (in linea del resto con le precedenti udienze).Nè con il ricorso si lamenta in alcun modo una irragionevole immediata chiusura del verbale, tale da aver precluso al ricorrente di partecipare all'udienza, considerato il modesto scarto temporale occorso tra il momento di apertura dell'attività processuale in origine stabilito e quello di chiusura della stessa, atteso che le censure prospettate sono unicamente rivolte a stigmatizzare l'anticipata trattazione del processo, non la stringente immediatezza della relativa definizione. Inoltre, anche il fatto che prima delle ore 12,30 (e dunque dell'orario fissato per la trattazione) risultava già esitata l'attività istruttoria resa nel corso della detta udienza finisce per non assumere rilievo tale circostanza,, infatti, ancora una volta, avrebbe assunto concreta incidenza solo se il ricorrenl:e fosse comunque comparso prima della chiusura del verbale, così da cristallizzare la violazione prospettata (con l'appello e ora ribadita) dal ricorso, per l'intervenuta assunzione del mezzo istruttorio senza consentirgli di prendere puntualmente parte al relativo incombente. 4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso cui seguono le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., determinate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav