CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 13140/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7890/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliat a in Roma , v ia Liberiana 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo con cessione dei beni, elettivamente domiciliata in Roma , v ia [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentata e difes a dall'avvoc ato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'appello di L ' A quila n. 2326/2018 depositata il12.12.2018 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.4.2023dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 23.9.2005 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione controllata (di seguito, semplicemente, IAC) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in seguito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito, semplicemente, la Banca), nella qualità di successore a titolo universale di [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio delle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo: (a) di dichiarare l’indebita ritenzione da parte sua della somma di € 349.315,82,e per l’effetto condannarla alla restituzione; (b) di dichiarare la nullità di ogni eventuale pattuizione per interessi ultralegali, anatocismo, valuta e commissione di massimo scoperto e di condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 154.871,01, il tutto con interessi e maggior danno ex art.1224, comma 2, cod.civ. La società attrice ha lamentato a tali fini sia che la Banca avesse trattenuto le somme incassate in forza di vaglia cambiari e ricevute bancarie che le erano stati affidati per la riscossione nel periodo luglio-settembre 2001 dalla IAC, già collocata in amministrazione controllata, sia che la Banca avesse illegittimamente addebitato a vario titolo somme non dovute in conto corrente. Si è costituita in giudizio la Banca, chiedendo declaratoria di inammissibilità o il rigetto delle domande attrici. Il Tribunale di Pescara, esperita consulenza tecnica, con sentenza del 16.3.2012 ha rigettato la prima domanda attorea, ritenendo lecite le operazioni di compensazione poste in essere dalla Banca in pendenza di amministrazione controllata; ha accolto invece la seconda domanda, ritenendo nulla la clausola di determinazione degli interessi ultralegali con rinvio agli usi su piazza, come pure la clausola di capitalizzazione anatocistica trimestrale, e correggendo la data di antergazione e postergazione delle valute con riferimento alle date di operazione e registrazione; per l’effetto ha condannato la Banca a corrispondere a IAC la somma di € 240.175,66 oltre interessi legali o al tasso, se superiore dei titoli di stato a durata non superiore a dodici mesi, dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello la Banca, a cui ha resistito l’appellata IAC, proponendo appello incidentale. La Corte di appello di L’Aquila con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha respinto il gravame principale della Banca e ha accolto parzialmente il gravame incidentale di IAC, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma ulteriore di € 366.471,84 oltre accessori, con favore di spese per IAC La Corte di appello ha escluso l’errore di calcolo lamentato dalla Banca; ha ritenuto che la domanda di parte attrice includesse la richiesta di restituzione di ogni somma illegittimamente appostata in conto corrente; ha escluso l’applicazione di interessi anatocistici a favore del correntista nel calcolo operato dal consulente tecnico d’ufficio (di seguito C.t.u.); ha ritenuto corretto il tasso sostitutivo di interessi che era stato applicato; ha confermato l’esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi anche in data successiva al 1.7.2000; ha ritenuto IAC legittimata alla domanda di restituzione delle somme trattenute in compensazione dalla Banca; ha ritenuto che la compensazione praticata dalla Banca avesse violato il principio di cristallizzazione delle posizioni debitorie della società ammessa alla procedura concursuale, sia perché il patto di compensazione non era previsto nella convenzione relativa all’anticipazione su ricevute bancarie, ma solo nel contratto di conto corrente, sia perché IAC non era debitrice della Banca al momento dell’operazione, tenuto conto del ricalcolo effettuato dal C.t.u. 3.Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 25.2.2019 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] svolgendo quattro motivi. Con atto notificato il 1.4.2019 ha proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato IAC in concordato preventivo con cessione di beni, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando, a sua volta, con il supporto di due motivi, per la cassazione della sentenza di secondo grado. Con controricorso notificato il 10.5.2019 la Banca ha resistito al ricorsoincidentale avversario. Entrambe le parti hanno presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 4. La controricorrente ha esposto preliminarmente che esiste altra pronuncia in pari data della Corte di appello di L’Aquila, fra le stesse parti, afferente le medesime problematiche giuridiche e fattuali e di analogo contenuto (oggetto della sentenza 2224/2018), parimenti impugnata con ricorso per cassazione. In difetto di rappresentazione di elementi di pregiudizialità e dipendenza fra le due controversie, legate solo dalla identità delle parti e dalla analogia dei temi, non vi è ragione di disporre rinvio della presente causa, matura per la decisione. 5. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito in via preliminare che il controricorso con ricorso incidentale ex adverso notificato sia inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legitimatio ad processum. Ciò perché il potere di rappresentanza dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo con cessione dei beni, alla stregua della prodotta visura CCIAA spetterebbe in capo al liquidatore dott. [OSCURATO:PERSONA] e non al liquidatore giudiziale avv. [OSCURATO:PERSONA], indicato in atti quale legale rappresentante che ha conferito laprocura speciale alle liti al difensore della società per la costituzione nel presente giudizio di Cassazione. 6. Nel corso del giudizio di merito la ricorrente aveva contestato la legittimazione attiva della società attrice ammessa alla procedura di amministrazione controllata, con eccezione riproposta in appello e rigettata nella sentenza impugnata nelle pagine 13 e 14, § 4 e subalterni. Viceversa la ricorrente nulla aveva eccepito in ordine alla legittimazione processuale dell’avv.Pimpini, liquidatore di IAC in concordato preventivo con cessione di beni, nominato con decreto del Tribunale di Chieti del 23.11.2016, costituitosi nel giudizio di appello in data 6.12.2017. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui le questioni attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale sono rilevabili d'ufficio anche nel giudizio di legittimità va coordinato con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che comportano un'applicazione in senso restrittivo e residuale di tale rilievo officioso; ne consegue che le questioni suddette devono ritenersi coperte dal giudicato implicito allorché siano state ignorate dalle parti nei precedenti gradi di giudizio (essendosi il contraddittorio incentrato sul merito della controversia) e su esse non si sia pronunciato il giudice di merito. (Sez.1, n.10088 del 17.5.2016; Sez. 2, n. 2427 del 2.2.2011). 7. In ogni caso l’eccezione è anche infondata. Nella visura per intero è registrata sia l’ammissione della IAC al concordato preventivo con decreto di omologazione del 9.11.2016 sia la nomina alla carica di liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] in tale data. La procura speciale per il giudizio di cassazione, rilasciata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed allegata al controricorso contenente ricorso incidentale condizionato (come da pagg.1 e 21 del dossier aggiornato concernente la visura storica della IAC, e copia del decreto del Tribunale di Chieti) e, quindi, ben dopo ed in vigenza della carica conferita all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Documenti questi legittimamente prodotti dal controricorrente in replica all’avversaria eccezione nel rispetto dell’art.372 cod.proc.civ. perché attinenti l’ammissibilità del controricorso contestata ex adverso. 8. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.115 cod.proc.civ. in relazione alla efficacia e opponibilità del patto di compensazione, la cui esistenza assume non fosse contestata inter partes. Secondo la ricorrente, infatti, la IAC non aveva mai contestato l’esistenza di un patto di compensazione e la Corte di appello avrebbe dovuto tenerne conto e non metterne in dubbio invece, d’ufficio, l’esistenza. 9. Il motivo è inammissibile, innanzitutto perché la ricorrente non indica, in modo puntuale e specifico, le condotte processuali della controparte che avrebbero, in ipotesi, determinato la configurazione della stipulazione di un patto di compensazione come fatto non contestato. Infatti il ricorso per cassazione con cui si deduca l'erronea applicazione del principio di non contestazione - la cui omissione espunge il fatto dall’ambito del controverso e esclude il bisogno di prova ex art.115 cod.proc.civ. - non può prescindere dalla trascrizione degli atti processuali che ne integrerebbero i presupposti, perché l'onere di specifica contestazione, a opera della parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (Sez.3, n. 6303 5.3.2019). E ciò tanto nel caso in cui il ricorrente lamenti l’erronea qualificazione da parte del giudice del merito di un fatto come non contestato, sia perché effettivamente e specificamente contestato da parte sua, sia perché non allegato in modo specifico dalla controparte, quanto nel caso, che ricorre nella presente fattispecie, in cui il ricorrente lamenti la mancata qualificazione del fatto come non contestato da parte del giudice del merito, benché fosse stato specificamente allegato e la controparte non lo avesse specificamente contestato (Sez.3, 5.3.2019, n. 6303, cit.; Sez. 6- 3, n. 12840 del 22.5.2017; Sez. 3, n. 20637 del 13.10.2016; Sez. 1, n. 9843 del 7.5.2014; Sez. 1, n. 324 del 11.1.2007). 10. In secondo luogo, al § 4.14, pag.16, della sentenza impugnata la Corte territoriale ha rilevato che il patto di compensazione che avrebbe potuto autorizzare la Banca a procedere in tal senso non poteva essere contenuto nel contratto di conto corrente ma avrebbe dovuto essere specificamente previsto nella convenzione di anticipazione su ricevute bancarie, regolata in conto corrente, in forza della quale erano stati rilasciati i mandati all’incasso di ricevute bancarie e vaglia cambiari datati 1.8.2001, 2.8.2001 e 1.10.2001. La ricorrente non ha indicato con il motivo i termini precisi in cui avrebbe dedotto in causa l’esistenza di un patto del genere nella predetta convenzione e, tantomeno, le condotte processuali addebitate alla sua contraddittrice con cui tali deduzioni non sarebbero state contestate. 11. Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti in relazione all’art.115 cod.proc.civ., poiché l’esistenza del patto di compensazione risultava per tabulas dalla stessa documentazione prodotta dalla controparte. In particolare dal doc.1 prodotto in primo grado e dai documenti prodotti da parte attrice sub 3/10 nelle singole distinte era prevista la facoltà attribuita alla Banca di portare le somme riscosse a estinzione e decurtazione del credito. In secondo luogo, l’affermazione contenuta nel § 4.15. di pag.17 in ordine al difetto di prova dell’esistenza di una corrispondente esposizione debitoria su cui incidere con la compensazione non avrebbe pregio poiché la prova del credito emergeva dalle stesse difese di controparte (note ai chiarimenti del C.t.u.) e dagli estratti conto prodotti. 12. La tesi della IAC, sviluppata anche con il motivo di ricorso incidentale condizionato, è che la controparte, costituitasi tardivamente, fosse decaduta dalla possibilità di proporre l’eccezione di compensazione, non rilevabile d’ufficio. L’atto di citazione aveva indicato la data di comparizione al 22.12.2005, che era slittata al 27.1.2006, udienza nella quale era stata dichiarata la contumacia della Banca e disposto rinvio per la trattazione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con termine ex art.180 cod.proc.civ. per la convenuta. [OSCURATO:PERSONA] si era costituita in giudizio il 14.4.2006. Il giudizio era stato incardinato in data anteriore al 1°.3.2006, L’articolo 180 cod.proc.civ. è stato sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. c-bis) d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006 e ai sensi dell'art. 2, comma 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche da esso apportate si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo precedentemente in vigore, applicabile ratione temporis recitava: «Udienza di prima comparizione e forma della trattazione. [I] All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, dall'articolo 167, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma. [II]. La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170. In ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. [III]. Della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza». Tale formulazione è il frutto delle modifiche operate dall'art. 14 della l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 581; dall'art. 4 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, conv., con modif., nella l. 20.12.1995, n. 534 (che aveva modificato la rubrica); dal comma 1 dell'art. 4 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 432, conv., con modif., nella l. 20.12.1995, n. 534 (che aveva sostituito i commi 1 e 2). È quindi pur vero che il convenuto, non costituitosi tempestivamente, fruiva di un termine per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio sino a venti giorni prima dell’udienza di trattazione, ma nel caso la Banca non se ne è avvalsa tempestivamente poiché si è costituita in giudizio solo il 14.4.2006 mentre l’udienza di trattazione era stata fissata al 18.4.2006. 13. La tesi della IAC è comunque infondata. [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna necessità di proporre l’eccezione di compensazione poiché tale argomento faceva già parte del thema decidendum in conseguenza della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], che aveva appunto agito per far accertare l’illegittimità della compensazione praticata dalla Banca con la sua domanda n.1. 14. La controricorrente sostiene inoltre che la IAC non era mai stata dichiarata fallita ed era tuttora in concordato preventivo con cessione dei beni, ma non si vede come questa circostanza possa determinare l’illegittimità della compensazione se oggetto, come sostiene la ricorrente e anche la stessa Corte distrettuale, di specifica autorizzazione nella convenzione di anticipazione. Secondo questa Corte, in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, qualora le operazioni siano compiute anteriormente all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, occorre accertare, nel caso in cui il fallimento (successivamente dichiarato) del medesimo agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa a quella anticipazione contenga una clausola attributiva del diritto di incamerare le somme riscosse in favore della banca stessa (cd. patto di compensazione o di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto), atteso che solo in tale ipotesi quest'ultima ha diritto a compensare il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito in dipendenza di operazioni regolate nel medesimo conto corrente senza che rilevi l'anteriorità del credito e la posteriorità del debito rispetto all'ammissione alla procedura concorsuale, non operando, in tale evenienza, il principio della «cristallizzazione dei crediti». (Sez. 1, n. 3336 del 19.2.2016). Più recentemente si è ribadito che ove il correntista e la banca abbiano pattuito l'anticipazione su crediti per ricevute con clausola di compensazione, l'incasso da parte della banca, anche nell'interesse del cliente, del danaro incorporato nelle ricevute bancarie consegnatele costituisce adempimento di un'obbligazione già sorta e determina la sola esigibilità del relativo credito verso la banca da parte del cliente. Pertanto, in caso di successivo fallimento di quest'ultimo, tra le operazioni di anticipazione di danaro avvenute prima della dichiarazione di fallimento e la riscossione dei crediti portati dalle suddette ricevute bancarie avvenute in epoca successiva sussistono i presupposti richiesti dall'art. 56 l.fall., per effetto della perdurante efficacia della clausola di compensazione fra i reciprocidebiti restitutori, giacché il debito della banca è solo divenuto esigibile (da parte della curatela fallimentare) dopo la stessa dichiarazione di fallimento del correntista. (Sez. 1, n. 42008 del 30.12.2021). È evidente che tale principio se vale addirittura per l’ipotesi di dichiarazione di fallimento, opera altresì a fortiori se tale dichiarazione non sia intervenuta. 15.Sussiste quindi il vizio motivazionale denunciato, non avendo la Corte di appello esaminato i documenti indicati dalla parte ricorrente. In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento probatorio del giudice di merito, deve distinguersi la fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che consente l'impugnazione della sentenza nell'ipotesi di omissione di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti) da quella di cui all'art. 395, n. 4), c.p.c. (che ha riguardo a fatti costituenti un punto controverso su cui il giudice non si è espressamente pronunciato) e, ancora, da quella di cui all'art. 115 c.p.c., che ha ad oggetto le prove proposte dalle parti, oggetto di discussione (diversamente che nell'ipotesi di errore revocatorio) su cui il giudice si sia espressamente pronunciato. La valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali. Tuttavia, ai sensi degli artt. 115 e 360, comma 1, n. 4, c.p.c. possono essere denunciate l'errata percezione e la conseguente utilizzazione, da parte del giudice di merito, di prove inesistenti e, cioè, riferite a fonti che non sono mai state dedotte in giudizio dalle parti oppure, se riferite a fatti o fonti appartenenti al processo, costituite dall'elaborazione di contenuti informativi non riconducibili a dette fonti in alcun modo, neppure in via indiretta o mediata, sempre che tali contenuti informativi abbiano, specularmente interpretati, il carattere della decisività. La deduzione di travisamento della prova ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione alla violazione dell'art. 115 c.p.c., postula che: a) l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova, ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima, con conseguente e assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) l'errore sia decisivo e, cioè, che la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi oggettivamente risultanti dal materiale probatorio e inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di mera probabilità, ma di assoluta certezza. (Sez. 3, n. 37382 del 21.12.2022). Pertanto il motivo, proposto ai sensi del n.5 dell’art.360 va riconfigurato d’ufficio alla luce dell’effettivo contenuto delle doglianze mosse ai sensi del n.4 dello stesso articolo, sempre in relazioneall’art.115 cod.proc.civ. In tema di ricorso per cassazione, l'erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina "ex se" l'inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Sez. 5, n. 12690 del 23.5.2018). 16. Resta da valutare se le censure svolte con gli altri motivi di ricorso dalla ricorrente riescono a infrangere la concorrente ratio decidendi esposta dalla Corte di appello al § 4.15 in punto ravvisata insussistenza di un credito della Banca da porre in compensazione con il suo debito riveniente dall’incasso delle somme per cui aveva ricevuto mandato. Il che evidentemente dipende dall’esito del ricalcolo richiesto alla Corte di appello e non si può raffrontare, come propone la Banca ricorrente, con la situazione contabile raffigurata negli estratti conto anteriori alla verifica giudiziale circa i lamentati addebiti illegittimi. 17. Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.112 e 115 cod.proc.civ. e 2697 cod.civ. E ciò in primo luogo perché la Corte di appello e il C.t.u. avevano attribuito alla IAC interessi attivi mai richiesti; infatti, l’importo determinato dal C.t.u. è composto per la somma di € 37.725,25 da interessi creditori calcolati sul saldo riclassificato che non erano mai stati richiesti da IAC. Ciò comporterebbe, poi, in secondo luogo, l’infrazione del divieto di anatocismo perché su tali interessi erano stati applicati ulteriori interessi. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.). (Sez. U, n. 8077 del 22.5.2012). La Corte, nell’esercizio dei suoi poteri di verifica officiosa del denunciato error in procedendo e di interpretazione della domanda giudiziale con riferimento alla presenza o meno di una richiesta di interessi attivi da parte della società correntista, ritiene corretta la risposta offerta dalla Corte territoriale che ha ritenuto che la domanda di IAC, che richiedeva la restituzione di ogni somma indebitamente percepita con l’appostazione in conto corrente, implicava la ricostruzione complessiva dell’andamento del rapporto e conseguentemente si estendeva alla diversa applicazione degli interessi attivi sulle somme che all’esito del ricalcolo dei saldi periodici risultavano a credito della correntista. Quanto al paventato anatocismo la ricorrente non si confronta con la motivazione addotta dalla Corte di appello a pagina 10 sub § 2.10 laddove il motivo di appello è stato ritenuto indeterminato. 18. Sempre con il terzo motivo la ricorrente deduce, in secondo luogo, l’errore percettivo consumato dalla Corte che non si era avveduta della comunicazione effettuata dalla Banca dell’adeguamento alla normativa CICR del 9.2.2000 (doc.3_11). Il motivo, in parte qua, è inammissibile perché rivolto contro una concorrente ragione della decisione (esposta in chiusura della pagina 12, sub. § 3.5.) e non affronta la concorrente e prioritaria ragione indicata nel § 3.4. ossia la mancata specifica indicazione del tasso debitorio, pattuito in modo indeterminato e non determinabile in modo certo. 19. Inoltre, la ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia sommato il saldo finale di chiusura del conto a € 81.485,81, come determinato dal C.t.u. a credito del correntista, e il saldo finale alla data di chiusura del rapporto, pari a € 158.689,85 a debito del correntista, che rappresentava un saldo passivo, a credito della Banca e rimasto insoluto. La ricorrente sostiene cioè che il Tribunale era incorso in un doppio errore perché il C.t.u. aveva rideterminato il saldo del conto corrente in € 81.485,81, ma a debito e non a credito del correntista, e perché la somma di € 158.689,85, risultante dalla chiusura del conto volturato a sofferenza, era a credito della Banca. La Corte di appello, invece, investita con il gravame, avrebbe così violato l’art.112 cod.proc.civ. e dell’art.2697 cod.civ., ritenendo pagato il credito della Banca per effetto dell’ammissione della Banca al passivo della procedura concursuale, in difetto di allegazione di IAC e in difetto di prova alcuna del pagamento, ancorché nella misura del 40%. Di più, la motivazione addotta dalla Corte di appello secondo cui l’ammissione della Banca alla procedura concursuale per l’importo di € 158.689,85 aveva determinato l’estinzione del credito si poneva in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e comunque dell’onere della prova. 20. L’ultima parte del terzo motivo va esaminata congiuntamente al quarto motivo, con cui presenta profili di stretta connessione. Con il quarto motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.112 cod.proc.civ. e 2033 cod.civ. e della normativa sul concordato preventivo. La ricorrente stigmatizza l’errore commesso dalla Corte di appello per aver ritenuto, anche con vizio di ultrapetizione, che l’iniziale saldo passivo presentato dal conto fosse stato integralmente pagato, mentre in sede di ripetizione indebito avrebbe potuto considerarsi tuttalpiù solo il 40% effettivamente corrisposto. 21. In primo luogo, non vi è alcuna dimostrazione del fatto che il saldo calcolato dal C.t.u. di € 81.485,81 fosse a credito della Banca e non del correntista, come invece afferma inequivocabilmente la sentenza impugnata. L’assunto apodittico dellaricorrente, a pagina 32, incorre in difetto di autosufficienza, visto che la relazione del C.t.u. sul punto non è stata né trascritta, né sintetizzata, né allegata. Anzi contraddittoriamente la stessa Banca ricorrente a pagina 28, capoverso, e a pagina 31, penultimo capoverso, afferma il contrario, ossia che la predetta ricostruzione del C.t.u. era a credito del correntista. In secondo luogo, il ragionamento della Corte non viola l’onere di allegazione perché risulta che la difesa della parte appellata (§ 1.3., pag.7) si era difesa proprio assumendo che la somma di € 158.689,85 (corrispondente al saldo passato a sofferenza ante ricalcolo da parte del C.t.u.) fosse stata pagata seppur in moneta concorsuale. 22. Sussiste comunque un evidente doppio errore della Corte abruzzese, sia perché essa nulla dice sulle ragioni per cui ha ritenuto che il pagamento fosse effettivamente avvenuto (seppur in misura concursuale e cioè al 40%), sia soprattutto perché (§ 1.5.) deliberatamente grava la ricorrente di restituire alla IAC ciò che ella stessa assume che la procedura non abbia versato a [OSCURATO:PERSONA], e cioè l’importo di € 158.689,85 non falcidiato. Quand’anche effettivamente l’importo fosse stato pagato a [OSCURATO:PERSONA], sarebbe l’importo del pagamento indebito percepito a dover essere sommato al nuovo saldo ricalcolato dal C.t.u. a credito di IAC a dover essere versato a IAC, e non già, come ha fatto la Corte dell’Aquila, l’importo del credito che risultava a credito della Banca prima del ricalcolo, in gran parte e cioè al 60%, secondo la sua stessa ricostruzione in fatto, non pagato. 23. Il terzo motivo nei sensi di cui in motivazione e il quarto motivo vanno pertanto accolti. Non può invece essere accolto il secondo motivo perché comunque il ricalcolo (€ 81.485,81 a credito della IAC più eventualmente la somma di € 63.475,94 pari al 40% della somma di € 158.689,85 quand’anche effettivamente pagata, cosa che il giudice di rinvio dovrà opportunamente accertare) non può condurre a evidenziare un saldo attivo a favore della Banca da portare in compensazione: permane quindi intatta la concorrente ratio di cui al § 4.15 della sentenza impugnata. 24. Con il motivo di ricorso incidentale condizionato, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti nonché violazione dell’art.35 cod.proc.civ. in relazione all’art.167, comma 2, cod.civ. e sostiene la tardività dell’eccezione di compensazione, nonché deduce violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod.proc.civ. Il motivo merita rigetto alla luce di quanto esposto nel precedente § 10. 25. Per i motivi esposti occorre accogliere il terzo motivo, nei sensi di cui in motivazione, e il quarto motivo di ricorso principale, inammissibili il primo e il secondo, e rigettare altresì il ricorso incidentale condizionato, cassare la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviare alla Corte di appello dell’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo, nei sensi di cui in motivazione, e il quarto motivo di ricorso principale, inammissibili il primo e il secondo, rigetta il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello de