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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:804
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 1º ottobre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Articolo 1, paragrafi 1 e 2 – Ambito di applicazione – Articolo 2, punto 4 – Nozione di “ritardo di pagamento” – Articolo 6 – Importo forfettario minimo di EUR 40 quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore – Condizioni – Principio generale del diritto dell’Unione che vieta l’abuso di diritto » Nella causa C‑209/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Capitale, Varsavia, Polonia), con decisione del 1º luglio 2024, pervenuta in cancelleria il 18 marzo 2025, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. contro [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o., LA CORTE (Terza Sezione), composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, S. Rodin, N. Piçarra (relatore) e N. Fenger, giudici, avvocato generale: T. Ćapeta cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo polacco, da B. Majczyna e D. Lutostańska, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da D. Milanowska e M. Owsiany-Hornung, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1), nonché del principio generale di diritto secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o (in prosieguo: la «PFK») e la [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o, due società di diritto polacco, in merito a una domanda della PFK diretta ad ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di un importo forfettario di EUR 40 a causa del ritardo nel pagamento di una fattura.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3 I considerando 12, da 16 a 19 e 28 della direttiva 2011/7 così recitano: «(12) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati o dalla loro assenza e/o dalla lentezza delle procedure di recupero.

È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi, in cui, tra l’altro, l’esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia sempre considerata una clausola o prassi contrattuale gravemente iniqua, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento.

Tale passaggio dovrebbe inoltre includere l’introduzione di disposizioni specifiche sui periodi di pagamento e sul risarcimento dei creditori per le spese sostenute e prevedere, tra l’altro, che l’esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero sia presunta essere gravemente iniqua. (…) (16) La presente direttiva non dovrebbe obbligare un creditore ad esigere interessi di mora.

In caso di ritardo di pagamento, la presente direttiva dovrebbe consentire al creditore di applicare interessi di mora senza alcun preavviso di inadempimento o altro simile avviso che ricordi al debitore il suo obbligo di pagare. (17) Ai fini del diritto agli interessi di mora, dovrebbe essere considerato tardivo il pagamento di un debitore qualora il creditore non possa disporre della somma a lui dovuta alla data di scadenza, a condizione che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi legali e contrattuali. (18) Le fatture determinano richieste di pagamento e costituiscono documenti importanti nella catena delle transazioni per la fornitura di merci e servizi, tra l’altro ai fini della determinazione dei termini di pagamento. (…) (19) Un risarcimento equo dei creditori, relativo ai costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento, serve a disincentivare i ritardi di pagamento.

Tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento, per i quali la presente direttiva dovrebbe determinare un importo minimo forfettario che possa cumularsi agli interessi di mora.

Il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero.

Il risarcimento delle spese di recupero dovrebbe essere determinato fatte salve le disposizioni nazionali in base alle quali l’autorità giurisdizionale nazionale può concedere al creditore un risarcimento per eventuali danni aggiuntivi connessi al ritardo di pagamento del debitore. (…) (28) La presente direttiva dovrebbe proibire l’abuso della libertà contrattuale a danno del creditore. (…) La presente direttiva non dovrebbe incidere sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti o che disciplinano la validità delle clausole contrattuali inique nei confronti del debitore». 4 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», così dispone: «1.

Lo scopo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle [piccole e medie imprese (PMI)].

2. La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. (…)». 5 Ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: 1) “transazioni commerciali”: transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo; (…) 4) “ritardo di pagamento”: pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, o all’articolo 4, paragrafo 1, sono soddisfatte; (…)». 6 L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Transazioni fra imprese», prevede quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che nelle transazioni commerciali tra imprese il creditore abbia diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e

b) il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore. (…)

3. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che:

a) il creditore abbia diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto; (…)

5. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’articolo 7». 7 Ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2011/7, intitolato «Risarcimento delle spese di recupero»: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell’articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che l’importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.

3. Il creditore, oltre all’importo forfettario di cui al paragrafo 1, ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore.

Ciò potrebbe comprendere anche le spese che il creditore ha sostenuto per aver affidato un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti». 8 L’articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Clausole contrattuali e prassi inique», al suo paragrafo 1 enuncia quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri dispongono che una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell’interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non possa essere fatta valere oppure dia diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.

Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del primo comma, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, tra cui: (…)

c) se il debitore abbia qualche motivo oggettivo per derogare (…) all’importo forfettario di cui all’articolo 6, paragrafo

1. (…)».

Diritto polacco 9 L’ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (legge sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali), dell’8 marzo 2013 (Dz.

U. del 2013, posizione 403), nella versione applicabile nel procedimento principale (Dz.

U. del 2022, posizione 893), la quale ha recepito la direttiva 2011/7 nell’ordinamento giuridico polacco, prevede, all’articolo 7, paragrafo 1, quanto segue: «Nelle transazioni commerciali, fatta eccezione per le transazioni nell’ambito delle quali il debitore è un ente pubblico, il creditore ha diritto di ottenere, senza previa messa in mora, gli interessi legali relativi ai ritardi nelle transazioni commerciali, a meno che le parti non abbiano convenuto interessi più elevati, per il periodo compreso tra la data di esigibilità della prestazione pecuniaria e la data del pagamento, qualora siano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: 1) il creditore ha eseguito la sua prestazione; 2) il creditore non ha ricevuto il pagamento nel termine previsto nel contratto». 10 Ai sensi dell’articolo 10 di tale legge: «1.

Al creditore, dal giorno in cui gli interessi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, o dell’articolo 8, paragrafo 1, diventano esigibili spetta, senza che sia necessaria la messa in mora, il diritto di ottenere dal debitore il risarcimento dei costi per il recupero del credito, di importo equivalente alla somma di: 1) EUR 40 – quando l’ammontare del credito pecuniario è inferiore a 5 000 zloty polacchi (PLN); (…)

2. Oltre all’importo di cui al paragrafo 1, al creditore spetta anche il diritto al rimborso, entro un ammontare ragionevole, dei costi sostenuti per il recupero del credito che eccedono tale importo».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 11 Nell’agosto 2020, la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato prodotti alimentari dalla PFK, uno dei suoi fornitori abituali, nell’ambito della sua attività di ristorazione.

La fattura emessa dalla PFK per tale acquisto ammontava a PLN 4 874,60 (circa EUR 1 218,00) e doveva essere pagata il 3 settembre 2020. [OSCURATO:PERSONA] ha pagato tale fattura l’8 settembre 2020. 12 Il 23 maggio 2023, la PFK ha proposto ricorso dinanzi al Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Capitale, Varsavia, Polonia), giudice del rinvio, chiedendo la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versarle un importo forfettario di EUR 40, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7.

La PFK non ha richiesto interessi di mora sull’importo del suo credito, esigibile, a suo avviso, dal 4 settembre 2020. 13 Tale giudice constata che, alla data di emissione della fattura, la PFK e la [OSCURATO:PERSONA] intrattenevano, da quattro anni, un rapporto d’affari stabile, nell’ambito del quale talune merci venivano consegnate più volte alla settimana e il cui pagamento avveniva talvolta con qualche giorno di ritardo, senza che la PFK esigesse interessi di mora dalla [OSCURATO:PERSONA].

Lo stesso giudice aggiunge che, al momento della cessione, nell’ottobre 2022, della totalità delle quote della PFK alla [OSCURATO:PERSONA] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, una società con sede a Varsavia, non è stato constatato alcun arretrato di pagamento da parte della [OSCURATO:PERSONA].

Secondo detto giudice, tale società cessionaria è, peraltro, finanziariamente inaffidabile. 14 Lo stesso giudice ritiene che la PFK agisca in modo sleale chiedendo il pagamento di un importo forfettario minimo diversi anni dopo la cessazione del suo rapporto d’affari con la [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’acquisizione della PFK da parte di una nuova società.

Esso precisa che la PFK ha presentato contro la [OSCURATO:PERSONA] centinaia di altre domande di pagamento di un simile importo, senza esigere interessi sul capitale dei crediti, al solo scopo di ottenere profitti aggiuntivi da una precedente controparte contrattuale con la quale essa non aveva mai avuto una reale controversia in materia di pagamenti. 15 In tali circostanze, il giudice del rinvio si interroga sulle conseguenze da trarre dalla giurisprudenza della Corte relativa alle condizioni per il pagamento dell’importo forfettario minimo previsto all’articolo 6 della direttiva 2011/7.

Lo stesso giudice ritiene che tale giurisprudenza possa indurre i creditori a strumentalizzare manifestamente le disposizioni di detto articolo 6 e che quest’ultimo non possa essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale respinga una domanda diretta al pagamento di un importo forfettario qualora, sebbene l’attore abbia dimostrato il ritardo di pagamento, le circostanze in cui tale domanda è presentata rivelino che essa è iniqua e contraria agli obiettivi perseguiti da tale direttiva.

Il giudice nazionale dovrebbe, pertanto, valutare una siffatta domanda alla luce di un abuso di diritto soggettivo, anche del diritto dell’Unione. 16 Il giudice del rinvio ritiene, inoltre, che ogni domanda diretta al pagamento di un importo forfettario dovrebbe essere accompagnata da una domanda di pagamento di adeguati interessi di mora e che la concessione incondizionata di tale risarcimento, anche in situazioni in cui il ritardo di pagamento è trascurabile, dovrebbe essere considerata iniqua nell’ambito di un rapporto d’affari consolidato. 17 In tale contesto, il Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Capitale, Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 6, paragrafo 1, della [direttiva 2011/7] debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale può non concedere l’importo forfettario a titolo di risarcimento per i costi di recupero di un credito, qualora le circostanze in cui l’avente diritto ha chiesto la corresponsione di tale importo indichino che il risarcimento preteso non è equo e che la proposizione dell’azione diretta ad ottenere il pagamento del risarcimento per i costi di recupero del credito è contraria agli obiettivi della direttiva».

Sulla questione pregiudiziale 18 Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice di uno Stato membro respinga una domanda di un creditore diretta al pagamento dell’importo forfettario minimo previsto da tale disposizione qualora, con il suo comportamento, tale creditore abbia violato il principio generale di diritto secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione. 19 In via preliminare, occorre osservare, da un lato, che il giudice del rinvio non esclude, alla luce delle circostanze del procedimento principale, che la [OSCURATO:PERSONA] non si trovasse in una situazione di ritardo di pagamento nei confronti della PFK, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, della direttiva 2011/7, cosicché quest’ultima non avrebbe avuto il diritto di esigere il pagamento dell’importo forfettario di EUR 40 previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva. 20 Dall’altro lato, il giudice del rinvio rileva che la PFK ha tollerato ritardi di pagamento occasionali e di modesta entità da parte della [OSCURATO:PERSONA], sulla base del rilievo che la PFK avrebbe ritenuto più vantaggioso rinunciare a chiedere interessi di mora al fine di mantenere la [OSCURATO:PERSONA] come cliente. 21 Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se, con tale comportamento, la PFK abbia implicitamente riconosciuto che la [OSCURATO:PERSONA] non era in «ritardo nel pagamento», ai sensi dell’articolo 2, punto 4, della direttiva 2011/7, al momento in cui la stessa ha pagato la fattura di cui trattasi nel procedimento principale o se, con tale comportamento, la PFK abbia rinunciato ai diritti che le derivano dall’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, essendo una siffatta rinuncia compatibile con detta direttiva, purché il consenso sia stato effettivamente libero (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2017, IOS Finance EFC, C‑555/14, EU:C:2017:121, punti 33 e 34). 22 Ciò precisato, occorre rilevare che la direttiva 2011/7, conformemente al suo articolo 1, letto alla luce del considerando 28 di quest’ultima, ha l’obiettivo di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Tale direttiva vieta l’abuso della libertà contrattuale a danno del creditore, senza tuttavia «incidere sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti o che disciplinano la validità delle clausole contrattuali inique nei confronti del debitore». 23 La nozione di «ritardo di pagamento» è definita all’articolo 2, punto 4, di detta direttiva come qualsiasi pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale.

Come risulta dal considerando 18 della medesima direttiva, le fatture, che determinano richieste di pagamento e costituiscono documenti importanti nella catena delle transazioni commerciali, rivestono particolare importanza ai fini della determinazione dei termini di pagamento. 24 Poiché la direttiva 2011/7 riguarda, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 2, «ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale», come definita all’articolo 2, punto 1, della stessa direttiva, la nozione di «ritardo di pagamento» è applicabile a ciascuna transazione commerciale considerata singolarmente [v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Skarb Państwa (Ritardo di pagamento non significativo o di credito esiguo), C‑279/23, EU:C:2024:605, punto 23 e giurisprudenza citata]. 25 L’articolo 3 di detta direttiva prevede, al paragrafo 1, letto in combinato disposto con i considerando 16 e 17 di quest’ultima, che nelle transazioni commerciali fra imprese, un creditore che abbia adempiuto ai propri obblighi e che non abbia ricevuto nei termini l’importo dovuto abbia diritto agli interessi di mora, senza che sia necessario un sollecito e purché il ritardo sia imputabile al debitore.

Detti interessi, al pari dell’importo forfettario minimo, diventano automaticamente esigibili alla scadenza del periodo di pagamento di cui all’articolo 3, paragrafi 3 e 5, della medesima direttiva, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo

3. 26 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, che rinvia segnatamente all’articolo 3 di quest’ultima, prevede che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di EUR 40, quale risarcimento dei costi di recupero.

Ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo 6, tale importo forfettario è esigibile, senza che sia necessario un sollecito rivolto al debitore, e mira a risarcire il creditore per i costi di recupero sostenuti da quest’ultimo.

In forza dell’articolo 6, paragrafo 3 di detta direttiva, il creditore ha il diritto di esigere dal debitore, oltre a detto importo forfettario, un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario, quali le spese sostenute per aver affidato un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti. 27 In primo luogo, da un’interpretazione letterale e contestuale dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva risulta che l’importo forfettario minimo di EUR 40 è dovuto al creditore che ha adempiuto i propri obblighi, per ogni pagamento non effettuato alla scadenza a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di detta direttiva, indipendentemente dall’importo del credito oggetto del ritardo di pagamento o dalla durata di tale ritardo [v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Skarb Państwa (Ritardo di pagamento non significativo o di credito esiguo), C‑279/23, EU:C:2024:605, punto 26]. 28 In secondo luogo, tale interpretazione è confermata dalla finalità della direttiva 2011/7.

Infatti, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, letto alla luce dei suoi considerando 12 e 19, detta direttiva mira non solo a disincentivare i ritardi di pagamento, impedendo che essi siano finanziariamente attraenti per il debitore, a causa dei bassi livelli o dell’assenza di interessi applicati in una simile situazione, ma anche a tutelare efficacemente il creditore da siffatti ritardi [v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Skarb Państwa (Ritardo di pagamento non significativo o di credito esiguo), C‑279/23, EU:C:2024:605, punto 27]. 29 In tale prospettiva, il carattere trascurabile del ritardo di pagamento non può giustificare né l’esonero del debitore che non ha pagato il suo debito alla scadenza dal pagamento dell’importo forfettario minimo né la riduzione di tale importo, che è dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ogni ritardo di pagamento di cui il debitore è l’unico responsabile.

Tale esonero o riduzione equivarrebbe a privare di effetto utile l’articolo 6 della direttiva 2011/7 il cui obiettivo è non solo quello di risarcire, con detto importo, i «costi di recupero sostenuti dal creditore», ma anche quello di disincentivare tali ritardi di pagamento [v., in tal senso, sentenze del 4 maggio 2023, ALD Automotive, C‑78/22, EU:C:2023:379, punto 28 e giurisprudenza citata, nonché dell’11 luglio 2024, Skarb Państwa (Ritardo di pagamento non significativo o di credito esiguo), C‑279/23, EU:C:2024:605, punto 28]. 30 Inoltre, l’esonero del debitore dal pagamento dell’importo forfettario minimo di EUR 40, previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, significherebbe concedere al debitore una deroga a tale disposizione che equivarrebbe a dispensarlo dall’onere finanziario, derivante dal suo obbligo di versare un siffatto importo per ogni debito non pagato alla scadenza, senza che tale deroga sia giustificata da un qualsivoglia «motivo oggettivo», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), di detta direttiva [v., in tal senso, sentenze del 4 maggio 2023, ALD Automotive, C‑78/22, EU:C:2023:379, punto 28, e dell’11 luglio 2024, Skarb Państwa (Ritardo di pagamento non significativo o di credito esiguo), C‑279/23, EU:C:2024:605, punto 28 e giurisprudenza citata]. 31 Nel caso di specie, il giudice del rinvio ritiene che, oltre alla determinazione del termine del pagamento ad opera delle parti nel procedimento principale e all’accertamento di una mancata esecuzione da parte del debitore, gli spetti esaminare la domanda di pagamento dell’importo forfettario di EUR 40 presentata dalla PFK alla luce «di un abuso di diritto soggettivo, anche del diritto dell’Unione», dal momento che, a suo avviso, la PFK cerca di strumentalizzare le disposizioni della direttiva 2011/7 al solo scopo di ottenere profitti aggiuntivi dalla [OSCURATO:PERSONA], suo debitore. 32 Dal principio generale del diritto dell’Unione che vieta ai singoli di avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme di tale diritto discende che uno Stato membro deve negare, anche in assenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedano tale diniego, il beneficio di disposizioni di diritto dell’Unione laddove queste vengano invocate da una persona non già al fine di realizzare le finalità delle disposizioni medesime, bensì al fine di godere di un vantaggio concesso a tale persona dal diritto dell’Unione sebbene le condizioni oggettive richieste per poterne godere, previste dal diritto dell’Unione, siano rispettate solo formalmente (sentenza del 30 ottobre 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑143/23, EU:C:2025:837, punti 78 e 80 nonché giurisprudenza citata). 33 La prova di una pratica abusiva richiede, da una parte, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa applicabile dell’Unione, l’obiettivo perseguito da tale normativa non sia stato conseguito e, dall’altra, un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante da detta normativa dell’Unione per mezzo della creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento (sentenza del 30 ottobre 2025, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑143/23, EU:C:2025:837, punto 81 nonché giurisprudenza citata). 34 Sebbene spetti al giudice del rinvio verificare la sussistenza di una pratica abusiva nelle controversie dinanzi ad esso pendenti, prendendo in considerazione tutti i fatti e le circostanze del caso di specie, la Corte può tuttavia fornire a tale giudice tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione destinati a facilitare la sua valutazione (v., in tal senso, sentenza del 30 ottobre 2025, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑143/23, EU:C:2025:837, punto 82). 35 Nel caso di specie, occorre rilevare, al pari della Commissione nelle sue osservazioni scritte, che, da un lato, il riconoscimento, a favore della PFK, del diritto al pagamento dell’importo forfettario è idoneo a contribuire alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, quali ricordati al punto 28 della presente sentenza, disincentivando i ritardi di pagamento, impedendo che tali ritardi siano finanziariamente attraenti per il debitore a causa dei bassi livelli degli interessi di mora o della loro assenza e garantendo al creditore un risarcimento il più completo possibile dei costi di recupero sostenuti dallo stesso.

Dall’altro lato, il mero esercizio del diritto previsto da tale disposizione non può essere assimilato alla creazione artificiosa di una situazione in cui le condizioni per l’esercizio del diritto al risarcimento siano solo formalmente soddisfatte. 36 Inoltre, come risulta dal considerando 16 di tale direttiva, il creditore ha il diritto di esigere l’importo forfettario previsto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultima, indipendentemente da qualsiasi domanda diretta al pagamento degli interessi di mora. 37 Peraltro, nessuna disposizione di detta direttiva subordina l’esercizio di tale diritto al rispetto di un termine prestabilito.

A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che la direttiva 2011/7 non disciplina le condizioni alle quali i crediti corrispondenti, in particolare, all’importo forfettario minimo possono, se del caso, estinguersi [v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2025, E. (Compensazione di crediti), C‑481/24, EU:C:2025:996, punto 34]. 38 Pertanto, le modalità procedurali dirette a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione rientrano nell’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro in forza del principio dell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2026, Bukla, C‑26/25, EU:C:2026:593, punto 105 e giurisprudenza citata). 39 Inoltre, sulla base della giurisprudenza ricordata ai punti da 27 a 30 della presente sentenza, né il carattere asseritamente trascurabile del ritardo di pagamento, né la presentazione di altre domande dirette al pagamento dell’importo forfettario previsto all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 in circostanze analoghe, né il fatto che il rapporto d’affari tra la PFK e la [OSCURATO:PERSONA] sia cessato da diversi anni, né ancora l’acquisizione della PFK da parte di un’impresa finanziariamente inaffidabile sono di per sé sufficienti per dimostrare l’esistenza di una pratica abusiva ai sensi della giurisprudenza ricordata ai punti 32 e 33 della presente sentenza, idonea a mettere in discussione il diritto del creditore di ottenere, per ciascun ritardo di pagamento imputabile al debitore, l’importo forfettario minimo previsto da tale disposizione a titolo di risarcimento delle spese di recupero. 40 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un giudice di uno Stato membro respinga una domanda di un creditore diretta al pagamento dell’importo forfettario minimo previsto da detta disposizione qualora, con il suo comportamento, tale creditore abbia violato il principio generale di diritto secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione.

Tuttavia, la prova di una pratica abusiva richiede, da un lato, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa applicabile dell’Unione, l’obiettivo perseguito dalla normativa medesima non è stato conseguito e, dall’altro, un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante da detta normativa mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento.

Sulle spese 41 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dev’essere interpretato nel senso che: esso non osta a che un giudice nazionale respinga una domanda di un creditore diretta al pagamento dell’importo forfettario minimo previsto da detta disposizione qualora, con il suo comportamento, tale creditore abbia violato il principio generale di diritto secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione.

Tuttavia, la prova di una pratica abusiva richiede, da un lato, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa applicabile dell’Unione, l’obiettivo perseguito dalla normativa medesima non è stato conseguito e, dall’altro, un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante da detta normativa mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento.

Firme * Lingua processuale: il polacco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 1º ottobre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Articolo 1, paragrafi 1 e 2 – Ambito di applicazione – Articolo 2, punto 4 – Nozione di “ritardo di pagamento” – Articolo 6 – Importo forfettario minimo di EUR 40 quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore – Condizioni – Principio generale del diritto dell’Unione che vieta l’abuso di diritto » Nella causa C‑209/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Capitale, Varsavia, Polonia), con decisione del 1º luglio 2024, pervenuta in cancelleria il 18 marzo 2025, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. contro [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o., LA CORTE (Terza Sezione), composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, S. Rodin, N. Piçarra (relatore) e N. Fenger, giudici, avvocato generale: T. Ćapeta cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: –        per il governo polacco, da B. Majczyna e D. Lutostańska, in qualità di agenti; –        per la Commissione europea, da D. Milanowska e M. Owsiany-Hornung, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1), nonché del principio generale di diritto secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o (in prosieguo: la «PFK») e la [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o, due società di diritto polacco, in merito a una domanda della PFK diretta ad ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di un importo forfettario di EUR 40 a causa del ritardo nel pagamento di una fattura. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3 I considerando 12, da 16 a 19 e 28 della direttiva 2011/7 così recitano: «(12)      I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati o dalla loro assenza e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi, in cui, tra l’altro, l’esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia sempre considerata una clausola o prassi contrattuale gravemente iniqua, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Tale passaggio dovrebbe inoltre includere l’introduzione di disposizioni specifiche sui periodi di pagamento e sul risarcimento dei creditori per le spese sostenute e prevedere, tra l’altro, che l’esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero sia presunta essere gravemente iniqua. (…) (16)      La presente direttiva non dovrebbe obbligare un creditore ad esigere interessi di mora. In caso di ritardo di pagamento, la presente direttiva dovrebbe consentire al creditore di applicare interessi di mora senza alcun preavviso di inadempimento o altro simile avviso che ricordi al debitore il suo obbligo di pagare. (17)      Ai fini del diritto agli interessi di mora, dovrebbe essere considerato tardivo il pagamento di un debitore qualora il creditore non possa disporre della somma a lui dovuta alla data di scadenza, a condizione che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi legali e contrattuali. (18)      Le fatture determinano richieste di pagamento e costituiscono documenti importanti nella catena delle transazioni per la fornitura di merci e servizi, tra l’altro ai fini della determinazione dei termini di pagamento. (…) (19)      Un risarcimento equo dei creditori, relativo ai costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento, serve a disincentivare i ritardi di pagamento. Tra i costi di recupero dovrebbero essere inclusi anche i costi amministrativi e i costi interni causati dal ritardo di pagamento, per i quali la presente direttiva dovrebbe determinare un importo minimo forfettario che possa cumularsi agli interessi di mora. Il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero. Il risarcimento delle spese di recupero dovrebbe essere determinato fatte salve le disposizioni nazionali in base alle quali l’autorità giurisdizionale nazionale può concedere al creditore un risarcimento per eventuali danni aggiuntivi connessi al ritardo di pagamento del debitore. (…) (28)      La presente direttiva dovrebbe proibire l’abuso della libertà contrattuale a danno del creditore. (…) La presente direttiva non dovrebbe incidere sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti o che disciplinano la validità delle clausole contrattuali inique nei confronti del debitore». 4 L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», così dispone: «1.      Lo scopo della presente direttiva è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle [piccole e medie imprese (PMI)]. 2.      La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. (…)». 5 Ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva: «Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: 1)      “transazioni commerciali”: transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo; (…) 4)      “ritardo di pagamento”: pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale e in relazione al quale le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, o all’articolo 4, paragrafo 1, sono soddisfatte; (…)». 6 L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Transazioni fra imprese», prevede quanto segue: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che nelle transazioni commerciali tra imprese il creditore abbia diritto agli interessi di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a)      il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e b)      il creditore non ha ricevuto nei termini l’importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore. (…) 3.      Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che: a)      il creditore abbia diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto; (…) 5.      [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell’articolo 7». 7 Ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2011/7, intitolato «Risarcimento delle spese di recupero»: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell’articolo 3 o 4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR. 2.      [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che l’importo forfettario di cui al paragrafo 1 sia esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore. 3.      Il creditore, oltre all’importo forfettario di cui al paragrafo 1, ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore. Ciò potrebbe comprendere anche le spese che il creditore ha sostenuto per aver affidato un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti». 8 L’articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Clausole contrattuali e prassi inique», al suo paragrafo 1 enuncia quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri dispongono che una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell’interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non possa essere fatta valere oppure dia diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore. Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del primo comma, si tiene conto di tutte le circostanze del caso, tra cui: (…) c)      se il debitore abbia qualche motivo oggettivo per derogare (…) all’importo forfettario di cui all’articolo 6, paragrafo 1. (…)». Diritto polacco 9 L’ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (legge sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali), dell’8 marzo 2013 (Dz. U. del 2013, posizione 403), nella versione applicabile nel procedimento principale (Dz. U. del 2022, posizione 893), la quale ha recepito la direttiva 2011/7 nell’ordinamento giuridico polacco, prevede, all’articolo 7, paragrafo 1, quanto segue: «Nelle transazioni commerciali, fatta eccezione per le transazioni nell’ambito delle quali il debitore è un ente pubblico, il creditore ha diritto di ottenere, senza previa messa in mora, gli interessi legali relativi ai ritardi nelle transazioni commerciali, a meno che le parti non abbiano convenuto interessi più elevati, per il periodo compreso tra la data di esigibilità della prestazione pecuniaria e la data del pagamento, qualora siano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: 1)      il creditore ha eseguito la sua prestazione; 2)      il creditore non ha ricevuto il pagamento nel termine previsto nel contratto». 10 Ai sensi dell’articolo 10 di tale legge: «1.      Al creditore, dal giorno in cui gli interessi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, o dell’articolo 8, paragrafo 1, diventano esigibili spetta, senza che sia necessaria la messa in mora, il diritto di ottenere dal debitore il risarcimento dei costi per il recupero del credito, di importo equivalente alla somma di: 1)      EUR 40 – quando l’ammontare del credito pecuniario è inferiore a 5 000 zloty polacchi (PLN); (…) 2.      Oltre all’importo di cui al paragrafo 1, al creditore spetta anche il diritto al rimborso, entro un ammontare ragionevole, dei costi sostenuti per il recupero del credito che eccedono tale importo». Procedimento principale e questione pregiudiziale 11 Nell’agosto 2020, la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato prodotti alimentari dalla PFK, uno dei suoi fornitori abituali, nell’ambito della sua attività di ristorazione. La fattura emessa dalla PFK per tale acquisto ammontava a PLN 4 874,60 (circa EUR 1 218,00) e doveva essere pagata il 3 settembre 2020. [OSCURATO:PERSONA] ha pagato tale fattura l’8 settembre 2020. 12 Il 23 maggio 2023, la PFK ha proposto ricorso dinanzi al Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Capitale, Varsavia, Polonia), giudice del rinvio, chiedendo la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versarle un importo forfettario di EUR 40, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7. La PFK non ha richiesto interessi di mora sull’importo del suo credito, esigibile, a suo avviso, dal 4 settembre 2020. 13 Tale giudice constata che, alla data di emissione della fattura, la PFK e la [OSCURATO:PERSONA] intrattenevano, da quattro anni, un rapporto d’affari stabile, nell’ambito del quale talune merci venivano consegnate più volte alla settimana e il cui pagamento avveniva talvolta con qualche giorno di ritardo, senza che la PFK esigesse interessi di mora dalla [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso giudice aggiunge che, al momento della cessione, nell’ottobre 2022, della totalità delle quote della PFK alla [OSCURATO:PERSONA] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, una società con sede a Varsavia, non è stato constatato alcun arretrato di pagamento da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Secondo detto giudice, tale società cessionaria è, peraltro, finanziariamente inaffidabile. 14 Lo stesso giudice ritiene che la PFK agisca in modo sleale chiedendo il pagamento di un importo forfettario minimo diversi anni dopo la cessazione del suo rapporto d’affari con la [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’acquisizione della PFK da parte di una nuova società. Esso precisa che la PFK ha presentato contro la [OSCURATO:PERSONA] centinaia di altre domande di pagamento di un simile importo, senza esigere interessi sul capitale dei crediti, al solo scopo di ottenere profitti aggiuntivi da una precedente controparte contrattuale con la quale essa non aveva mai avuto una reale controversia in materia di pagamenti. 15 In tali circostanze, il giudice del rinvio si interroga sulle conseguenze da trarre dalla giurisprudenza della Corte relativa alle condizioni per il pagamento dell’importo forfettario minimo previsto all’articolo 6 della direttiva 2011/7. Lo stesso giudice ritiene che tale giurisprudenza possa indurre i creditori a strumentalizzare manifestamente le disposizioni di detto articolo 6 e che quest’ultimo non possa essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale respinga una domanda diretta al pagamento di un importo forfettario qualora, sebbene l’attore abbia dimostrato il ritardo di pagamento, le circostanze in cui tale domanda è presentata rivelino che essa è iniqua e contraria agli obiettivi perseguiti da tale direttiva. Il giudice nazionale dovrebbe, pertanto, valutare una siffatta domanda alla luce di un abuso di diritto soggettivo, anche del diritto dell’Unione. 16 Il giudice del rinvio ritiene, inoltre, che ogni domanda diretta al pagamento di un importo forfettario dovrebbe essere accompagnata da una domanda di pagamento di adeguati interessi di mora e che la concessione incondizionata di tale risarcimento, anche in situazioni in cui il ritardo di pagamento è trascurabile, dovrebbe essere considerata iniqua nell’ambito di un rapporto d’affari consolidato. 17 In tale contesto, il Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Capitale, Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 6, paragrafo 1, della [direttiva 2011/7] debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale può non concedere l’importo forfettario a titolo di risarcimento per i costi di recupero di un credito, qualora le circostanze in cui l’avente diritto ha chiesto la corresponsione di tale importo indichino che il risarcimento preteso non è equo e che la proposizione dell’azione diretta ad ottenere il pagamento del risarcimento per i costi di recupero del credito è contraria agli obiettivi della direttiva». Sulla questione pregiudiziale 18 Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice di uno Stato membro respinga una domanda di un creditore diretta al pagamento dell’importo forfettario minimo previsto da tale disposizione qualora, con il suo comportamento, tale creditore abbia violato il principio generale di diritto secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione. 19 In via preliminare, occorre osservare, da un lato, che il giudice del rinvio non esclude, alla luce delle circostanze del procedimento principale, che la [OSCURATO:PERSONA] non si trovasse in una situazione di ritardo di pagamento nei confronti della PFK, ai sensi dell’articolo 2, punto 4, della direttiva 2011/7, cosicché quest’ultima non avrebbe avuto il diritto di esigere il pagamento dell’importo forfettario di EUR 40 previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva. 20 Dall’altro lato, il giudice del rinvio rileva che la PFK ha tollerato ritardi di pagamento occasionali e di modesta entità da parte della [OSCURATO:PERSONA], sulla base del rilievo che la PFK avrebbe ritenuto più vantaggioso rinunciare a chiedere interessi di mora al fine di mantenere la [OSCURATO:PERSONA] come cliente. 21 Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se, con tale comportamento, la PFK abbia implicitamente riconosciuto che la [OSCURATO:PERSONA] non era in «ritardo nel pagamento», ai sensi dell’articolo 2, punto 4, della direttiva 2011/7, al momento in cui la stessa ha pagato la fattura di cui trattasi nel procedimento principale o se, con tale comportamento, la PFK abbia rinunciato ai diritti che le derivano dall’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, essendo una siffatta rinuncia compatibile con detta direttiva, purché il consenso sia stato effettivamente libero (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2017, IOS Finance EFC, C‑555/14, EU:C:2017:121, punti 33 e 34). 22 Ciò precisato, occorre rilevare che la direttiva 2011/7, conformemente al suo articolo 1, letto alla luce del considerando 28 di quest’ultima, ha l’obiettivo di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Tale direttiva vieta l’abuso della libertà contrattuale a danno del creditore, senza tuttavia «incidere sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti o che disciplinano la validità delle clausole contrattuali inique nei confronti del debitore». 23 La nozione di «ritardo di pagamento» è definita all’articolo 2, punto 4, di detta direttiva come qualsiasi pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale. Come risulta dal considerando 18 della medesima direttiva, le fatture, che determinano richieste di pagamento e costituiscono documenti importanti nella catena delle transazioni commerciali, rivestono particolare importanza ai fini della determinazione dei termini di pagamento. 24 Poiché la direttiva 2011/7 riguarda, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 2, «ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale», come definita all’articolo 2, punto 1, della stessa direttiva, la nozione di «ritardo di pagamento» è applicabile a ciascuna transazione commerciale considerata singolarmente [v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Skarb Państwa (Ritardo di pagamento non significativo o di credito esiguo), C‑279/23, EU:C:2024:605, punto 23 e giurisprudenza citata]. 25 L’articolo 3 di detta direttiva prevede, al paragrafo 1, letto in combinato disposto con i considerando 16 e 17 di quest’ultima, che nelle transazioni commerciali fra imprese, un creditore che abbia adempiuto ai propri obblighi e che non abbia ricevuto nei termini l’importo dovuto abbia diritto agli interessi di mora, senza che sia necessario un sollecito e purché il ritardo sia imputabile al debitore. Detti interessi, al pari dell’importo forfettario minimo, diventano automaticamente esigibili alla scadenza del periodo di pagamento di cui all’articolo 3, paragrafi 3 e 5, della medesima direttiva, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo 3. 26 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, che rinvia segnatamente all’articolo 3 di quest’ultima, prevede che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di EUR 40, quale risarcimento dei costi di recupero. Ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo 6, tale importo forfettario è esigibile, senza che sia necessario un sollecito rivolto al debitore, e mira a risarcire il creditore per i costi di recupero sostenuti da quest’ultimo. In forza dell’articolo 6, paragrafo 3 di detta direttiva, il creditore ha il diritto di esigere dal debitore, oltre a detto importo forfettario, un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario, quali le spese sostenute per aver affidato un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti. 27 In primo luogo, da un’interpretazione letterale e contestuale dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva risulta che l’importo forfettario minimo di EUR 40 è dovuto al creditore che ha adempiuto i propri obblighi, per ogni pagamento non effettuato alla scadenza a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di detta direttiva, indipendentemente dall’importo del credito oggetto del ritardo di pagamento o dalla durata di tale ritardo [v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Skarb Państwa (Ritardo di pagamento non significativo o di credito esiguo), C‑279/23, EU:C:2024:605, punto 26]. 28 In secondo luogo, tale interpretazione è confermata dalla finalità della direttiva 2011/7. Infatti, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, letto alla luce dei suoi considerando 12 e 19, detta direttiva mira non solo a disincentivare i ritardi di pagamento, impedendo che essi siano finanziariamente attraenti per il debitore, a causa dei bassi livelli o dell’assenza di interessi applicati in una simile situazione, ma anche a tutelare efficacemente il creditore da siffatti ritardi [v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, Skarb Państwa (Ritardo di pagamento non significativo o di credito esiguo), C‑279/23, EU:C:2024:605, punto 27]. 29 In tale prospettiva, il carattere trascurabile del ritardo di pagamento non può giustificare né l’esonero del debitore che non ha pagato il suo debito alla scadenza dal pagamento dell’importo forfettario minimo né la riduzione di tale importo, che è dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ogni ritardo di pagamento di cui il debitore è l’unico responsabile. Tale esonero o riduzione equivarrebbe a privare di effetto utile l’articolo 6 della direttiva 2011/7 il cui obiettivo è non solo quello di risarcire, con detto importo, i «costi di recupero sostenuti dal creditore», ma anche quello di disincentivare tali ritardi di pagamento [v., in tal senso, sentenze del 4 maggio 2023, ALD Automotive, C‑78/22, EU:C:2023:379, punto 28 e giurisprudenza citata, nonché dell’11 luglio 2024, Skarb Państwa (Ritardo di pagamento non significativo o di credito esiguo), C‑279/23, EU:C:2024:605, punto 28]. 30 Inoltre, l’esonero del debitore dal pagamento dell’importo forfettario minimo di EUR 40, previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, significherebbe concedere al debitore una deroga a tale disposizione che equivarrebbe a dispensarlo dall’onere finanziario, derivante dal suo obbligo di versare un siffatto importo per ogni debito non pagato alla scadenza, senza che tale deroga sia giustificata da un qualsivoglia «motivo oggettivo», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), di detta direttiva [v., in tal senso, sentenze del 4 maggio 2023, ALD Automotive, C‑78/22, EU:C:2023:379, punto 28, e dell’11 luglio 2024, Skarb Państwa (Ritardo di pagamento non significativo o di credito esiguo), C‑279/23, EU:C:2024:605, punto 28 e giurisprudenza citata]. 31 Nel caso di specie, il giudice del rinvio ritiene che, oltre alla determinazione del termine del pagamento ad opera delle parti nel procedimento principale e all’accertamento di una mancata esecuzione da parte del debitore, gli spetti esaminare la domanda di pagamento dell’importo forfettario di EUR 40 presentata dalla PFK alla luce «di un abuso di diritto soggettivo, anche del diritto dell’Unione», dal momento che, a suo avviso, la PFK cerca di strumentalizzare le disposizioni della direttiva 2011/7 al solo scopo di ottenere profitti aggiuntivi dalla [OSCURATO:PERSONA], suo debitore. 32 Dal principio generale del diritto dell’Unione che vieta ai singoli di avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme di tale diritto discende che uno Stato membro deve negare, anche in assenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedano tale diniego, il beneficio di disposizioni di diritto dell’Unione laddove queste vengano invocate da una persona non già al fine di realizzare le finalità delle disposizioni medesime, bensì al fine di godere di un vantaggio concesso a tale persona dal diritto dell’Unione sebbene le condizioni oggettive richieste per poterne godere, previste dal diritto dell’Unione, siano rispettate solo formalmente (sentenza del 30 ottobre 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑143/23, EU:C:2025:837, punti 78 e 80 nonché giurisprudenza citata). 33 La prova di una pratica abusiva richiede, da una parte, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa applicabile dell’Unione, l’obiettivo perseguito da tale normativa non sia stato conseguito e, dall’altra, un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante da detta normativa dell’Unione per mezzo della creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento (sentenza del 30 ottobre 2025, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑143/23, EU:C:2025:837, punto 81 nonché giurisprudenza citata). 34 Sebbene spetti al giudice del rinvio verificare la sussistenza di una pratica abusiva nelle controversie dinanzi ad esso pendenti, prendendo in considerazione tutti i fatti e le circostanze del caso di specie, la Corte può tuttavia fornire a tale giudice tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione destinati a facilitare la sua valutazione (v., in tal senso, sentenza del 30 ottobre 2025, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑143/23, EU:C:2025:837, punto 82). 35 Nel caso di specie, occorre rilevare, al pari della Commissione nelle sue osservazioni scritte, che, da un lato, il riconoscimento, a favore della PFK, del diritto al pagamento dell’importo forfettario è idoneo a contribuire alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, quali ricordati al punto 28 della presente sentenza, disincentivando i ritardi di pagamento, impedendo che tali ritardi siano finanziariamente attraenti per il debitore a causa dei bassi livelli degli interessi di mora o della loro assenza e garantendo al creditore un risarcimento il più completo possibile dei costi di recupero sostenuti dallo stesso. Dall’altro lato, il mero esercizio del diritto previsto da tale disposizione non può essere assimilato alla creazione artificiosa di una situazione in cui le condizioni per l’esercizio del diritto al risarcimento siano solo formalmente soddisfatte. 36 Inoltre, come risulta dal considerando 16 di tale direttiva, il creditore ha il diritto di esigere l’importo forfettario previsto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultima, indipendentemente da qualsiasi domanda diretta al pagamento degli interessi di mora. 37 Peraltro, nessuna disposizione di detta direttiva subordina l’esercizio di tale diritto al rispetto di un termine prestabilito. A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che la direttiva 2011/7 non disciplina le condizioni alle quali i crediti corrispondenti, in particolare, all’importo forfettario minimo possono, se del caso, estinguersi [v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2025, E. (Compensazione di crediti), C‑481/24, EU:C:2025:996, punto 34]. 38 Pertanto, le modalità procedurali dirette a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione rientrano nell’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro in forza del principio dell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2026, Bukla, C‑26/25, EU:C:2026:593, punto 105 e giurisprudenza citata). 39 Inoltre, sulla base della giurisprudenza ricordata ai punti da 27 a 30 della presente sentenza, né il carattere asseritamente trascurabile del ritardo di pagamento, né la presentazione di altre domande dirette al pagamento dell’importo forfettario previsto all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 in circostanze analoghe, né il fatto che il rapporto d’affari tra la PFK e la [OSCURATO:PERSONA] sia cessato da diversi anni, né ancora l’acquisizione della PFK da parte di un’impresa finanziariamente inaffidabile sono di per sé sufficienti per dimostrare l’esistenza di una pratica abusiva ai sensi della giurisprudenza ricordata ai punti 32 e 33 della presente sentenza, idonea a mettere in discussione il diritto del creditore di ottenere, per ciascun ritardo di pagamento imputabile al debitore, l’importo forfettario minimo previsto da tale disposizione a titolo di risarcimento delle spese di recupero. 40 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un giudice di uno Stato membro respinga una domanda di un creditore diretta al pagamento dell’importo forfettario minimo previsto da detta disposizione qualora, con il suo comportamento, tale creditore abbia violato il principio generale di diritto secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione. Tuttavia, la prova di una pratica abusiva richiede, da un lato, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa applicabile dell’Unione, l’obiettivo perseguito dalla normativa medesima non è stato conseguito e, dall’altro, un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante da detta normativa mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Sulle spese 41 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dev’essere interpretato nel senso che: esso non osta a che un giudice nazionale respinga una domanda di un creditore diretta al pagamento dell’importo forfettario minimo previsto da detta disposizione qualora, con il suo comportamento, tale creditore abbia violato il principio generale di diritto secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione. Tuttavia, la prova di una pratica abusiva richiede, da un lato, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa applicabile dell’Unione, l’obiettivo perseguito dalla normativa medesima non è stato conseguito e, dall’altro, un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante da detta normativa mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Firme * Lingua processuale: il polacco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris