CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024
Cassazione n. 42062/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.MARINO Guido ricorre avverso la sentenza in epigrafe, la quale ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Enna che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di tentato furto in concorso pluriaggravato di capi di bestiame, uniti in mandria, all'interno della azienda agricola della persona offesa e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità laddove lo aveva individuato quale uno dei com- partecipi che si erano introdotti all'interno dell'azienda agricola della persona of- fesa per impossessarsi di capi di bestiame, nonché in relazione al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla riconosciute circostanze aggravanti. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, in fatto, privi di confronto con la decisione impu- gnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento della affermazione della penale re- sponsabilità del prevenuto e in relazione al giudizio di valenza di circostanze di segno opposto. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensore