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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 giugno 2022

Cassazione n. 34979/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Campobasso, con sentenza resa il 22 aprile 2021, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia per il delitto di lesioni personali colpose in danno di [OSCURATO:PERSONA], contestato come commesso in Campodipietra il 9 agosto 2015.

Tanto in relazione a un incidente verificatosi in occasione di una competizione di go-kart alla quale il Marchesciano prendeva parte come concorrente.

Il sinistro si verificava per l'esattezza mentre il Marchesciano eseguiva una manovra di messa in moto del suo go-kart spingendolo per poi avviarlo e salire a bordo in corsa; ma, a seguito della manovra di spinta, il mezzo proseguiva la sua corsa prima che il pilota riuscisse a salire a bordo, andando a investire il Marinelli, che sedeva come spettatore a bordo pista e che riportava, in conseguenza dell'impatto, le lesioni meglio descritte in atti.

Avverso l'anzidetta sentenza il Marchesciano ha proposto appello; trattandosi, tuttavia, di sentenza di condanna a una pena pecuniaria cui non accedeva alcuna statuizione civile (come tale non appellabile, ai sensi dell'art. 37, d.lgs. 274/2000), il Tribunale di Campobasso, con ordinanza del 29 ottobre 2021, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 569, cod. proc. pen. 2.

L'impugnazione proposta dal Marchesciano, per il tramite del difensore di fiducia, consta di due motivi di lagnanza: il primo per erronea o insufficiente valutazione delle risultanze probatorie, con riferimento al nesso di causalità, che secondo l'appellante sarebbe stato interrotto dal mancato rispetto dalle norme di sicurezza da parte degli organizzatori, che avrebbero predisposto al margine del percorso protezioni inadeguate e non corrispondenti a quelle previste; il secondo per mancata considerazione del caso fortuito o della forza maggiore nel determinismo dell'evento lesivo, con riguardo all'imprevedibilità della corsa autonoma del go-kart, che usciva di strada per ragioni non acclarate investendo uno spettatore.

3. Deve tuttavia darsi atto che é pervenuta, in data 27 giugno 2022, documentazione attestante la remissione della querela sporta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], oggi deceduto, ad opera degli eredi del medesimo ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), con contestuale accettazione della remissione da parte del Marchesciano.

A

4. Ciò rilevato, deve osservarsi che, con sentenza n. 151 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 156 cod. pen. nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano.

Ne consegue che, stante la ritualità del fatto estintivo del reato e della circostanza che il reato medesimo é punito a querela della persona offesa, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela.

Nulla essendo stato convenuto dalle parti in tema di spese del procedimento, le stesse vengono poste a carico dell'imputato querelato, a norma dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Campobasso, con sentenza resa il 22 aprile 2021, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia per il delitto di lesioni personali colpose in danno di [OSCURATO:PERSONA], contestato come commesso in Campodipietra il 9 agosto 2015. Tanto in relazione a un incidente verificatosi in occasione di una competizione di go-kart alla quale il Marchesciano prendeva parte come concorrente. Il sinistro si verificava per l'esattezza mentre il Marchesciano eseguiva una manovra di messa in moto del suo go-kart spingendolo per poi avviarlo e salire a bordo in corsa; ma, a seguito della manovra di spinta, il mezzo proseguiva la sua corsa prima che il pilota riuscisse a salire a bordo, andando a investire il Marinelli, che sedeva come spettatore a bordo pista e che riportava, in conseguenza dell'impatto, le lesioni meglio descritte in atti. Avverso l'anzidetta sentenza il Marchesciano ha proposto appello; trattandosi, tuttavia, di sentenza di condanna a una pena pecuniaria cui non accedeva alcuna statuizione civile (come tale non appellabile, ai sensi dell'art. 37, d.lgs. 274/2000), il Tribunale di Campobasso, con ordinanza del 29 ottobre 2021, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 569, cod. proc. pen. 2. L'impugnazione proposta dal Marchesciano, per il tramite del difensore di fiducia, consta di due motivi di lagnanza: il primo per erronea o insufficiente valutazione delle risultanze probatorie, con riferimento al nesso di causalità, che secondo l'appellante sarebbe stato interrotto dal mancato rispetto dalle norme di sicurezza da parte degli organizzatori, che avrebbero predisposto al margine del percorso protezioni inadeguate e non corrispondenti a quelle previste; il secondo per mancata considerazione del caso fortuito o della forza maggiore nel determinismo dell'evento lesivo, con riguardo all'imprevedibilità della corsa autonoma del go-kart, che usciva di strada per ragioni non acclarate investendo uno spettatore. 3. Deve tuttavia darsi atto che é pervenuta, in data 27 giugno 2022, documentazione attestante la remissione della querela sporta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], oggi deceduto, ad opera degli eredi del medesimo ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), con contestuale accettazione della remissione da parte del Marchesciano. A 4. Ciò rilevato, deve osservarsi che, con sentenza n. 151 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 156 cod. pen. nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorché tutti vi consentano. Ne consegue che, stante la ritualità del fatto estintivo del reato e della circostanza che il reato medesimo é punito a querela della persona offesa, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela. Nulla essendo stato convenuto dalle parti in tema di spese del procedimento, le stesse vengono poste a carico dell'imputato querelato, a norma dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deci
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