Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:T:2024:692
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0388_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 ottobre 2024 –
[OSCURATO:PERSONA]/ERCEA
(causa T-388/22) (
1
)
«Clausola compromissoria – Settimo programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Convenzione di sovvenzione – Costi ammissibili – Costi di personale – Indagine dell’OLAF – Onere della prova – Diritto di essere ascoltati – Diritto a un ricorso effettivo»
1.
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Convenzione di sovvenzione stipulata nell’ambito di un programma specifico per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione – Assoggettamento dell’organismo interessato ai principi che disciplinano i contratti – Comunicazione alla ricorrente di una versione occultata della relazione d’indagine dell’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) – Violazione del diritto di essere ascoltati – Assenza – Violazione del diritto a un ricorso effettivo – Assenza
[Art. 272 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a), e 47,1
o
comma]
(v. punti 29, 31, 33-39, 44, 46, 47, 53, 61, 64-66)
2.
Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Convenzione di sovvenzione – Costi ammissibili – Relazione d’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) che ha constatato l’inammissibilità di talune spese sostenute – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Ripartizione dell'onere della prova
(Art. 317 TFUE)
(v. punti 77, 80, 81)
3.
Procedimento giurisdizionale – Autorità di cosa giudicata – Portata
(v. punto 125)
4.
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Competenza del Tribunale – Portata – Divieto di statuire ultra petita – Obbligo di attenersi all’ambito della controversia definito dalle parti
(Art. 272 TFUE; statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76 e 84, § 1)
(v. punto 126)
5.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Spese superflue o defatigatorie – Comportamento di un organo o di un organismo dell’Unione che ha favorito l’insorgere della controversia
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 2)
(v. punti 142, 143)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) è condannata a sopportare le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
3)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare la metà delle proprie spese.
(
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)
GU C 359 del 19.9.2022
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