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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:T:2024:692
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0388_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 ottobre 2024 –

[OSCURATO:PERSONA]/ERCEA

(causa T-388/22) ( 1 ) «Clausola compromissoria – Settimo programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Convenzione di sovvenzione – Costi ammissibili – Costi di personale – Indagine dell’OLAF – Onere della prova – Diritto di essere ascoltati – Diritto a un ricorso effettivo»

1. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Convenzione di sovvenzione stipulata nell’ambito di un programma specifico per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione – Assoggettamento dell’organismo interessato ai principi che disciplinano i contratti – Comunicazione alla ricorrente di una versione occultata della relazione d’indagine dell’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) – Violazione del diritto di essere ascoltati – Assenza – Violazione del diritto a un ricorso effettivo – Assenza [Art. 272 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a), e 47,1 o comma] (v. punti 29, 31, 33-39, 44, 46, 47, 53, 61, 64-66)

2. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Convenzione di sovvenzione – Costi ammissibili – Relazione d’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) che ha constatato l’inammissibilità di talune spese sostenute – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Ripartizione dell'onere della prova (Art. 317 TFUE) (v. punti 77, 80, 81)

3. Procedimento giurisdizionale – Autorità di cosa giudicata – Portata (v. punto 125)

4. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Competenza del Tribunale – Portata – Divieto di statuire ultra petita – Obbligo di attenersi all’ambito della controversia definito dalle parti (Art. 272 TFUE; statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76 e 84, § 1) (v. punto 126)

5. Procedimento giurisdizionale – Spese – Spese superflue o defatigatorie – Comportamento di un organo o di un organismo dell’Unione che ha favorito l’insorgere della controversia (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 2) (v. punti 142, 143) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) è condannata a sopportare le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare la metà delle proprie spese. ( 1 ) GU C 359 del 19.9.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0388_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 ottobre 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/ERCEA (causa T-388/22) ( 1 ) «Clausola compromissoria – Settimo programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Convenzione di sovvenzione – Costi ammissibili – Costi di personale – Indagine dell’OLAF – Onere della prova – Diritto di essere ascoltati – Diritto a un ricorso effettivo» 1. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Convenzione di sovvenzione stipulata nell’ambito di un programma specifico per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione – Assoggettamento dell’organismo interessato ai principi che disciplinano i contratti – Comunicazione alla ricorrente di una versione occultata della relazione d’indagine dell’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) – Violazione del diritto di essere ascoltati – Assenza – Violazione del diritto a un ricorso effettivo – Assenza [Art. 272 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a), e 47,1 o comma] (v. punti 29, 31, 33-39, 44, 46, 47, 53, 61, 64-66) 2. Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Convenzione di sovvenzione – Costi ammissibili – Relazione d’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) che ha constatato l’inammissibilità di talune spese sostenute – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Ripartizione dell'onere della prova (Art. 317 TFUE) (v. punti 77, 80, 81) 3. Procedimento giurisdizionale – Autorità di cosa giudicata – Portata (v. punto 125) 4. Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Competenza del Tribunale – Portata – Divieto di statuire ultra petita – Obbligo di attenersi all’ambito della controversia definito dalle parti (Art. 272 TFUE; statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76 e 84, § 1) (v. punto 126) 5. Procedimento giurisdizionale – Spese – Spese superflue o defatigatorie – Comportamento di un organo o di un organismo dell’Unione che ha favorito l’insorgere della controversia (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 2) (v. punti 142, 143) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) è condannata a sopportare le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare la metà delle proprie spese. ( 1 ) GU C 359 del 19.9.2022 .
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