CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 41764/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LARINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Larino, con la quale quest'ultimo ha ritenuto insussistente la denunciata propria incompatibilità a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione riproposta dal P.M., dopo che il Tribunale di Larino aveva annullato un precedente decreto di archiviazione emesso dallo stesso giudice persona fisica, perché assunto in assenza dell'avviso alla persona offesa della richiesta della pubblica accusa. 2. Il ricorso è stato esaminato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., poiché proposto avverso un provvedimento non impugnabile (art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), alla stregua del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 568, comma 1, del codice di rito. Né, d'altra parte, la soluzione comporta un vulnus per le garanzie della parte, legittimata a proporre, nei termini di legge, dichiarazione di ricusazione, ove ne ricorrano i presupposti. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12/07/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]