CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2026
Cassazione n. 23062/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore;-intimata-avverso la [OSCURATO:PERSONA] n. 1777/9/17 depositata il 15 maggio 2017;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Agrigento la cartella di pagamento n. 291 20110012065829, relativa a tributi vari, unitamente al ruolo esattoriale in essaincorporato e a un prodromico avviso di accertamento, deducendo plurimivizi degli atti impugnati e delle relative notificazioni.Numero registro generale 1014/2018Numero sezionale 5285/2026Numero di raccolta generale 23062/2026Data pubblicazione 11/07/20262. Il giudice adìto dichiarava inammissibile il ricorso, perchétardivamente proposto.3. Successivamente la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) dellaSicilia, con sentenza n. 1777/9/17 del 15 maggio 2017, pur accertando latempestività dell’originario ricorso della contribuente, respingeva l’appelloda lei proposto, in base al rilievo che i motivi di gravame erano stati «[...]esposti in modo assolutamente generico» e «[...] non [aveva]no alcunaconcreta attinenza con il caso di specie».4. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato ricorso percassazione affidato a otto motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - alla quale il ricorso è stato notificatoanteriormente alla data del 30 settembre 2021, da cui decorrono gli effettidello scioglimento, della cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese edell’estinzione dell’ente previsti dall’art. 76, comma 1, del d.l. n. 73 del2021, conv. dalla legge n. 106 del 2021 - è rimasta intimata.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Tutti i motivi di ricorso sono formulati ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c.1.1 Con il primo vengono denunciate la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c., nonché degli artt. 1, comma 2, 36, comma 2, num. 4, e53 del d.lgs. n. 546 del 1992.1.2 Si assume che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullitàper difetto assoluto o mera apparenza della motivazione.2. Con i motivi dal secondo all’ottavo sono lamentate la violazione e lafalsa applicazione, rispettivamente:(2°) dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 eNumero registro generale 1014/2018Numero sezionale 5285/2026Numero di raccolta generale 23062/2026Data pubblicazione 11/07/2026dell’art. 2697 c.c.;(3°) dell’art. 2697 c.c., dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 26 del d.P.R. n.602 del 1973 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973;(4°) dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 23 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 edell’art. 2697 c.c.;(5°) degli artt. 112 e 148 c.p.c., dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c.;(6°) degli artt. 112 e 148 c.p.c., dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c.;(7°) dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 deld.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c.;(8°) dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 edell’art. 7 della legge n. 212 del 2000.2.1 Con i predetti mezzi d’impugnazione si rimprovera alla CTR di averomesso di pronunciare sui motivi d’appello con i quali erano stateriproposte le seguenti questioni, già dedotte a fondamento del ricorsointroduttivo della lite e non esaminate dai giudici di prime cure:(a) mancata chiamata in causa dell’ente impositore e conseguenze daessa derivanti;(b) omessa notifica del prodromico avviso di accertamento;(c) tardiva costituzione dell’agente della riscossione nel giudizio diprimo grado e conseguente inutilizzabilità della documentazione da essodepositata;(d) inesistenza della notifica della cartella di pagamento per omessasottoscrizione della relata da parte del soggetto notificatore e mancanzadei dati necessari per appurarne l’identità e la qualifica;(e) inesistenza della notifica della cartella per omessa indicazione delladata nella relazione stesa in calce alla copia consegnata alla contribuente;(f) inesistenza della notifica della cartella per mancata produzione dicopia o matrice della stessa con la relata o l’avviso di ricevimento;Numero registro generale 1014/2018Numero sezionale 5285/2026Numero di raccolta generale 23062/2026Data pubblicazione 11/07/2026(g) nullità della cartella per difetto di motivazione derivantedall’omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.2.2 Al riguardo, va osservato che anche il settimo motivo prospetta laviolazione dell’art. 112 c.p.c., come chiaramente si ricava dalla sua parteespositiva, sebbene tale norma non sia stata riportata nella rubrica (pag.22 del ricorso, righi dal sesto all’ottavo: «[i]l giudice tributario di secondecure ha omesso qualsiasi decisione su tale eccezione, con ciò integrandoun error in procedendo per violazione della corrispondenza tra il chiesto edil pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.»).3. Riassunte le censure poste a base della spiegata impugnazione,rileva la Corte che il primo motivo è fondato.3.1 [OSCURATO:PERSONA] regionale ha così argomentato il rigetto delgravame esperito dalla parte privata: «Nel merito [...], privi di pregioappaiono i motivi di appello articolati dal[la] contribuente, che ripropone inmaniera pedissequa le medesime generiche eccezioni sollevatenell’originario ricorso [...] Ebbene tutt[i] questi ”motivi di appello“ sonoesposti in modo assolutamente generico, così come i richiamigiurisprudenziali, e non hanno alcuna attinenza con il caso di specie.Deve, pertanto, essere rigettato l’appello [...]».3.2 Come è reso palese dalla trascrizione che precede, la motivazionedella sentenza è del tutto apodittica, risolvendosi nell’enunciazione di ungiudizio finale di infondatezza del gravame, non accompagnato da una pursintetica disamina delle singole doglianze mosse dalla contribuente edall’esposizione, ancorché succinta, delle ragioni per le quali queste nonrisultavano meritevoli di accoglimento.Non va, peraltro, tralasciato di considerare che nel caso di specie laCTP si era limitata a dichiarare tardivo il ricorso della Amato, senzaesprimere alcuna valutazione in ordine all’ammissibilità e alla fondatezzadei motivi in esso formulati.Nel descritto contesto, nemmeno può ritenersi che il collegio d’appelloNumero registro generale 1014/2018Numero sezionale 5285/2026Numero di raccolta generale 23062/2026Data pubblicazione 11/07/2026abbia implicitamente recepito le argomentazioni svolte sul punto dai primigiudici.3.3 Si è, quindi, al cospetto di una motivazione solo apparente,inidonea a rendere intelligibile il percorso logico che ha condotto i giudicidi seconde cure alla formazione del proprio convincimento.3.4 Una simile anomalia motivazionale determina la nullità delladecisione per inosservanza del c.d. «minimo costituzionale» di cui all’art.111, sesto comma, della Carta fondamentale, secondo la consolidatagiurisprudenza di questa Corte regolatrice formatasi sulla scia degli arrestidelle Sezioni Unite nn. 8053-8054/2014.4. I motivi dal secondo all’ottavo rimangono assorbiti dall’accoglimentodel primo.5. Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza con rinvio alla CGT di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, la quale procederà a un nuovo esame dell’appello dellacontribuente fornendo congrua motivazione.5.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 2 luglio 2026.Il PresidenteLucio Napolitano