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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 22865/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 11668-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] l'ONTANAROSAII).0“ ck v--sc, eri) .'hV e un 3,1 - co.ntroricorrente - avverso la sentenza n. 3083/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che Con sentenza del 16 ottobre 2020, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la decisione emessa dal locale Tribunale che aveva parzialmente accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 1\4eo, volta ad accertare il rapporto di lavoro subordinato in qualità di operaio, dal 23 gennaio 1998 sino al novembre 2007 - ad eccezione di un breve periodo dal maggio al novembre 2005 - condannando quest'ultimo al pagamento nei confronti del dipendente della somma di curo 73.586,31 oltre spese di lite; in particolare, la Corte ha ritenuto del tutto generiche le indicazioni contenute nell'atto di appello a fronte dell'accertamento compiuto dal giudice di primo grado ed in particolare delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva reso una dichiarazione piena e coerente con le affermazioni contenute in ricorso ed ha escluso che le discrasie rinvenute potessero incidere sull'attendibilità del narrato circa l'attività lavorativa svolta; per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi; i resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; è stata comunicata la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, in combinato disposto con l'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., allegandosi l'insufficienza della motivazione, asseritamente limitatasi a riproporre le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado;con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ., e 2932 cod. civ. sempre alla luce della ritenuta apparenza della motivazione; i due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico — sistematiche, oltre ad essere inammissibilmente formulati in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti; come risulta da consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., sul punto, Cass. n. 17224 del 2020) il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto(' nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia; nella specie, la Corte analizzando le deduzioni di parte ricorrente, ha escluso che le stesse fossero sufficientemente precise e supportate da specifiche allegazioni reputandole carenti sotto il profilo descrittivo delle circostanze di fatto da cui potessOrtvincersi elementi contrastanti con la ritenuta univoca relazione di soggezione al potere datoriale e alle connesse pretese retributive; il giudice di secondo grado ha, inoltre reputato le enunciazioni contenute in appello generiche ed inconferenti mentre ha fornito adeguata contezza delle ragioni che suggerivano l'accoglimento del ricorso sulla base delle testimonianze assunte; in particolare, poi, deve rilevarsi come, trattandosi di impresa individuale la responsabilità è individuale non potendo seguire lo schema societario; deve concludersi che parte ricorrente, nel formulare le proprie censure mediante ricorso per cassazione, non si è conformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021); alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4000,00 per compensi professionali e in curo 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 11668-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] l'ONTANAROSAII).0“ ck v--sc, eri) .'hV e un 3,1 - co.ntroricorrente - avverso la sentenza n. 3083/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che Con sentenza del 16 ottobre 2020, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la decisione emessa dal locale Tribunale che aveva parzialmente accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 1\4eo, volta ad accertare il rapporto di lavoro subordinato in qualità di operaio, dal 23 gennaio 1998 sino al novembre 2007 - ad eccezione di un breve periodo dal maggio al novembre 2005 - condannando quest'ultimo al pagamento nei confronti del dipendente della somma di curo 73.586,31 oltre spese di lite; in particolare, la Corte ha ritenuto del tutto generiche le indicazioni contenute nell'atto di appello a fronte dell'accertamento compiuto dal giudice di primo grado ed in particolare delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva reso una dichiarazione piena e coerente con le affermazioni contenute in ricorso ed ha escluso che le discrasie rinvenute potessero incidere sull'attendibilità del narrato circa l'attività lavorativa svolta; per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi; i resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; è stata comunicata la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, in combinato disposto con l'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., allegandosi l'insufficienza della motivazione, asseritamente limitatasi a riproporre le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado;con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ., e 2932 cod. civ. sempre alla luce della ritenuta apparenza della motivazione; i due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico — sistematiche, oltre ad essere inammissibilmente formulati in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti; come risulta da consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., sul punto, Cass. n. 17224 del 2020) il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto(' nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia; nella specie, la Corte analizzando le deduzioni di parte ricorrente, ha escluso che le stesse fossero sufficientemente precise e supportate da specifiche allegazioni reputandole carenti sotto il profilo descrittivo delle circostanze di fatto da cui potessOrtvincersi elementi contrastanti con la ritenuta univoca relazione di soggezione al potere datoriale e alle connesse pretese retributive; il giudice di secondo grado ha, inoltre reputato le enunciazioni contenute in appello generiche ed inconferenti mentre ha fornito adeguata contezza delle ragioni che suggerivano l'accoglimento del ricorso sulla base delle testimonianze assunte; in particolare, poi, deve rilevarsi come, trattandosi di impresa individuale la responsabilità è individuale non potendo seguire lo schema societario; deve concludersi che parte ricorrente, nel formulare le proprie censure mediante ricorso per cassazione, non si è conformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021); alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4000,00 per compensi professionali e in curo 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13,
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