CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 novembre 2025
Cassazione n. 34286/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21686-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 958/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/03/2022 R.G.N. 149/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di agenzia R.G.N.21686/2022 Cron. Rep. Ud.20/11/2025 Fatti di causa 1.Il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di amministratore unico della società AM Rappresentanze (cedente e cessionaria del ramo d'azienda cui afferisce il credito di causa) accertava l'insussistenza di giusta causa di recesso dal contratto di agenzia stipulato con la società R.F. Celada, intimato con missiva del 13.6.2005, e condannava la preponente al pagamento in favore dell'agente dell'importo complessivo di € 100.590,72 a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, FIRR, indennità suppletiva di clientela, differenze provvisionali, oltre accessori. 2.Pronunciandosi sull'appello principale dell’agente diretto al conseguimento di maggiori somme rivendicate, e su quello incidentale della preponente sull'accertamento di giusta causa di recesso, la Corte d'appello di Napoli rideterminava l'indennità suppletiva di clientela nella maggior somma di € 22.207,34 e confermava la sentenza di primo grado nel resto. 3.Per la cassazione della sentenza d’appello l’agente propone ricorso con due motivi, cui resiste con controricorso la società; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza. Ragioni della decisione 1.Osserva preliminarmente il Collegio che l’oggetto del presente giudizio di legittimità è delimitato dai motivi di ricorso, che attengono unicamente al rigetto, nel doppio grado di merito, delle pretese provvigionali relative a due specifici affari: la vendita alla società ELCO e la vendita alla società MMV. 2.Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (affare ELCO in vendita diretta) violazione o falsa applicazione degli artt. 2948, n. 4, e 2946 c.c. (art. 360 n. 3, c.p.c.) e nullità della sentenza per motivazione apparente (art. 360, n. 4, c.p.c.). Censura la statuizione di rigetto per intervenuta prescrizione quinquennale in relazione a detta vendita alla cliente ELCO, con sede nella zona assegnata in esclusiva all’agente Magaldi, effettuata direttamente dalla preponente (per il tramite di agente di altra zona), anziché quella decennale. Sostiene che si sarebbe dovuta applicare la prescrizione decennale, trattandosi di affare isolato, svincolato dalle dinamiche degli ordinari rapporti dare/avere (liquidati mensilmente) e inquadrabile nella fattispecie dell’illecito contrattuale. Contesta la motivazione della sentenza d’appello che, sul punto, ha ritenuto di non seguire il principio affermato da Cass. n. 15069/2008, perché precedente isolato, in assenza di pronunce successive conformi. 3.Il motivo è fondato. 4.Ritiene il Collegio di dare continuità al citato precedente, perché persuasivo, e quindi meritevole di essere condiviso in assenza di esplicite pronunce difformi. 5.Il principio in tale sede affermato è che, in materia di rapporto di agenzia, il preponente non può operare, con continuità, nella zona di competenza dell'agente ma, ai sensi dell'art. 1748, secondo comma, c.c., ha solamente la facoltà di concludere, direttamente, singoli affari, anche se di rilevante entità, dal cui compimento sorge il diritto dell'agente medesimo a percepire le cosiddetteprovvigioni indirette; ne consegue che, ove l'intervento del preponente sia meramente isolato, il diritto al pagamento della provvigione ha, a sua volta, natura episodica e non periodica, e, come tale, è soggetto allaprescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c. e non allaprescrizione "breve" ex art. 2948, n. 4, c.c. 6.Ciò in quanto (come chiarito nella motivazione del risalente, ma del tutto perspicuo, precedente citato), pur potendo la ditta preponente concludere legittimamente singoli affari, anche se rilevanti, nella zona di competenza dell'agente, non puòlegittimamente farlo con continuità invadendo la zona (o la materia) di competenza dell'agente. Se, dunque il comportamento del preponente che abbia concluso direttamente, senza la promozione da parte dell'agente, un affare singolo, anche se di rilevante entità, è legittimo, questo comporta però il diritto dell'agente alle provvigioni (cd. provvigioni indirette). Proprio perché l'affare direttamente concluso è necessariamente (per essere lecito) un fatto isolato, anche le provvigioni indirette, destinate a costituire la quota sull'affare di spettanza dell'agente, costituiscono altrettanto necessariamente un fatto isolato, che, come tale, non si inserisce nel normale rapporto di dare ed avere tra ditta preponente ed agente riferito alle provvigioni ordinarie per gli affari promossi dall'agente. 7.Le provvigioni ordinarie sono soggette a prescrizione quinquennale perché, in un normale rapporto di agenzia con carattere di stabilità, si inseriscono in una serie continuata di rapporti di dare ed avere, nel cui ambito vengono liquidate periodicamente all'agente, e rientrano nella nozione, di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. di “tutto ciò che”, oltre agli interessi, “deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", trattandosi di poste contabili liquidate periodicamente. 8.Nel caso di specie di credito relativo a una provvigione indiretta, la conclusione diretta di un singolo affare, anche rilevante, da parte del preponente senza intervento dell'agente è lecita, e non determina un credito risarcitorio; ma, quale diritto sorto episodicamente, come tale da non liquidarsi periodicamente, ma, appunto, episodicamente, non è soggetto alla cd. prescrizione breve, bensì a quella ordinaria di cui all’art.2946 c.c. 9.La Corte del merito ha omesso ogni accertamento in ordine alla natura isolata e/o episodica dell’affare concluso dalla preponente e, quindi, sui presupposti di fatto che regolano il regime della prescrizione, e neppure ha motivato il dissenso rispetto al precedente citato, limitandosi ad argomentare solo sull’assenza di ulteriori più recenti pronunce che lo avvalorino. 10. Con il secondo motivo, parte ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 434 c.p.c. (art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.) e di violazione e falsa applicazione dell’art. 1748, comma 1, c.c.; lamenta che la Corte di Napoli, pur avendo riconosciuto inoperante l’avversaria eccezione di prescrizione quinquennale, non abbia riconosciuto il credito dell’agente per provvigioni per l’affare MMV. Sostiene poi, in memoria, che il vizio involge l’interpretazione della domanda, giacché il fatto che l’agente non avesse concluso i contratti de quibus era il presupposto della domanda, essendo state con essa richieste provvigioni indirette (per affari non conclusi dall’agente), e non dirette 11.Il motivo non è meritevole di accoglimento. 12.Nel medesimo ricorso per cassazione è specificato (pp. 16-17) che si trattava di pretesa di “provvigioni dirette in luogo di quelle indirette” “pacificamente riconosciute e pagate dalla preponente”. 13.Dunque, la domanda è stata interpretata (in base al dato letterale e alla stessa narrativa) come richiesta di provvigioni dirette in luogo di indirette, e sono stati ritenuti, dalla Corte di merito, in fatto mancanti i presupposti per il loro riconoscimento. 14.La Corte di merito ha rilevato l'infondatezza nel merito della pretesa, avendo accertato che le vendite in questione "non possono riconoscersi anche considerando che, dalla documentazione in atti e dalle stesse allegazioni di cui al ricorso introduttivo, risulta che le stesse non erano state concluse per il tramite del ricorrente" (p. 7 sentenza impugnata). 15.Tale accertamento di assenza di un contributo causale dell’agente alla conclusione dell'affare in esame attiene tipicamente al merito, è stato basato sull'esame della documentazione e delle allegazioni, non è suscettibile di riesame in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., qui né ritualmente dedotto né sussistente, ein ogni caso precluso dalla pronuncia di merito cd. doppia conforme. Né è ammissibile l’irrituale modifica del petitumin sede di memoria conclusiva. 16.Deve pertanto essere accolto il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo; la sentenza impugnata deve essere cassata con riferimento al motivo accolto, con rinvio alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, per il riesame nel merito della fattispecie concreta limitatamente all’aspetto oggetto di detto motivo, tenendo conto del principio di diritto (sulla prescrizione) sopra ribadito. 17.Alla Corte di rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relaz