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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 05499/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9783/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R oma [OSCURATO:PERSONA] n.15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 104/2022depositata il 01/02/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. convenne in giudizio I.T.N. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per ottenere, ex art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà superficiaria di alcuni beni immobili, da costruirsi nell’area demaniale sita nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, ad un prezzo ridotto rispetto a quello concordato, a causa di alcuni vizi presenti.

Ritualmente costituitasi, ITN propose domanda riconvenzionale, volta ad accertare il legittimo recesso del promittente venditore, con diritto di quest’ultimo a trattenere la caparra ed ad ottenere una pronuncia di risoluzione del preliminare.

In esito all’istruttoria, il giudice adito – con sentenza non definitiva - rigettò la domanda riconvenzionale e, con quella definitiva, accolse la domanda proposta da [OSCURATO:SOCIETA] di pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., riducendo di 50.000,00 euro il prezzo di vendita convenuto nel preliminare.

Su impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], che si doleva del mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno, la Corte d’appello di Genova confermò sostanzialmente la decisione di prime cure.

Il giudice di secondo grado, con riguardo alla domanda di risarcimento formulata dall’appellante, ritenne che fosse inammissibile, giacché solo con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.

N.P.M. avrebbe specificato i diversi pregiudizi lamentati, procedendo ad allegazioni del tutto nuove.

Contro la predetta sentenza (n. 104/2022) ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso ITN. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la violazione ex art. 360 co.1 n.3 c.p.c., per erronea applicazione dell'art. 183 co.

VI c.p.c. in termini di modificazione della domanda, violazione art. 111 Cost., art. 118 disp. att. c.p.c.

La Corte distrettuale avrebbe assunto erroneamente a fondamento della propria decisione un convincimento in palese violazione dei principi enucleati dalla costante ed attuale giurisprudenza di Codesta Suprema Corte.

In particolare, le allegazioni di cui alla memoria ex art. 183 co.

VI n.1 di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero rappresentato una integrazione della domanda spiegata in atto di citazione, al fine di rendere esplicito l'oggetto della domanda stessa, a guisa di una mera rettifica della portata di essa, chiarendo eventuali deduzioni rimaste oscure.

Le stesse, infatti, avrebbero rappresentato una emendatio libelli e non una mutatio. 2) Con il secondo mezzo, [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma, n.3 e n. 5, per aver omesso di valutare un fatto decisivo per la controversia oggetto di discussione tra le parti.

I giudici di secondo grado avrebbero formato il pr oprio convincimento senza prendere in considerazione le prove dedotte da parte appellante, in quanto avrebbero completamente ignorato la perizia del Geom. [OSCURATO:PERSONA], c.t.p. di parte appellante. 3) Il primo motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha testualmente affermato: “parte appellante, nella citazione di primo grado, ha formulato la domanda, chiedendo di “condannare la controparte al risarcimento dei danni subiti e subendi, a causa degli inadempimenti della convenuta, mentre solo con la memoria ex art. 183 n°1 c.p.c. ha specificato i diversi pregiudizi lamentati”.

Dopo tale premessa, peraltro, i giudici genovesi hanno discusso nel merito le singole voci di danno allegate dall’appellante, facendo precedere tale esame dalle parole “In ogni caso” (pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata) e le hanno motivatamente disattese. 3.1) La ricorrente ha impugnato la sola ragione riguardante la novità della sua modifica in sede di art. 183 comma 6° c.p.c., senza incidere sulla motivazione riguardante il rigetto, nel merito, della domanda di risarcimento del danno.

Com’è noto, il giudice, delibando una questione che, benché logicamente pregiudiziale sulle altre, attiene al merito della causa- a differenza di quanto avviene qualora dichiari l'inammissibilità della domanda o il suo difetto di giurisdizione, o competenza - non si priva della "potestas iudicandi" in relazione alle ulteriori questioni di merito, sicché, ove si pronunci anche su di esse, le relative decisioni non configurano "obiter dicta", ma ulteriori " rationes decidendi", che la parte ha l'interesse e l'onere d'impugnare, in quanto da sole idonee a sostenere il "decisum" (Sez. 1, n. 6985 dell’11 marzo 2019; Sez. 5, n. 7838 del 17 aprile 2015). 3.2) Ed allora, la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga pure una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, ma configura una pronuncia basata su due distinte "rationesdecidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso(Sez. 1, n. 17182 del 14 agosto 2020; Sez. 3, n. 10815 del 18 aprile 2019; Sez. 3, n. 15399 del 13 giugno 2018). 4) Il secondo motivo è inammissibile sotto plurimi profili.

Con riguardo all’art. 360 n. 5 c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, esso ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.

U., n. 8053 del 7 aprile 2014).

In questo senso, la CTP costituisce un elemento istruttorioe non un fatto storico. 4.1) In ogni caso, la conferma anche in punto di fatto della sentenza di primo grado ad opera dell’appello integra l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 6-2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016). 4.2) In definitiva, la doglianza – lungi dal censurare violazioni di norme di legge – si traduce in una critica alla valutazione delle prove, come effettuata dalla Corte d’appello.

Va in proposito rammentato che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Sez. 2, n. 20553 del 19 luglio 2021).

Alla statuizione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite della controricorrente, come liquidate in dispositivo.

Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di I.T.N. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 15.000 (quindicimila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9783/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in R oma [OSCURATO:PERSONA] n.15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 104/2022depositata il 01/02/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. convenne in giudizio I.T.N. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per ottenere, ex art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà superficiaria di alcuni beni immobili, da costruirsi nell’area demaniale sita nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, ad un prezzo ridotto rispetto a quello concordato, a causa di alcuni vizi presenti. Ritualmente costituitasi, ITN propose domanda riconvenzionale, volta ad accertare il legittimo recesso del promittente venditore, con diritto di quest’ultimo a trattenere la caparra ed ad ottenere una pronuncia di risoluzione del preliminare. In esito all’istruttoria, il giudice adito – con sentenza non definitiva - rigettò la domanda riconvenzionale e, con quella definitiva, accolse la domanda proposta da [OSCURATO:SOCIETA] di pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., riducendo di 50.000,00 euro il prezzo di vendita convenuto nel preliminare. Su impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], che si doleva del mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno, la Corte d’appello di Genova confermò sostanzialmente la decisione di prime cure. Il giudice di secondo grado, con riguardo alla domanda di risarcimento formulata dall’appellante, ritenne che fosse inammissibile, giacché solo con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. N.P.M. avrebbe specificato i diversi pregiudizi lamentati, procedendo ad allegazioni del tutto nuove. Contro la predetta sentenza (n. 104/2022) ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso ITN. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la violazione ex art. 360 co.1 n.3 c.p.c., per erronea applicazione dell'art. 183 co. VI c.p.c. in termini di modificazione della domanda, violazione art. 111 Cost., art. 118 disp. att. c.p.c. La Corte distrettuale avrebbe assunto erroneamente a fondamento della propria decisione un convincimento in palese violazione dei principi enucleati dalla costante ed attuale giurisprudenza di Codesta Suprema Corte. In particolare, le allegazioni di cui alla memoria ex art. 183 co. VI n.1 di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero rappresentato una integrazione della domanda spiegata in atto di citazione, al fine di rendere esplicito l'oggetto della domanda stessa, a guisa di una mera rettifica della portata di essa, chiarendo eventuali deduzioni rimaste oscure. Le stesse, infatti, avrebbero rappresentato una emendatio libelli e non una mutatio. 2) Con il secondo mezzo, [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma, n.3 e n. 5, per aver omesso di valutare un fatto decisivo per la controversia oggetto di discussione tra le parti. I giudici di secondo grado avrebbero formato il pr oprio convincimento senza prendere in considerazione le prove dedotte da parte appellante, in quanto avrebbero completamente ignorato la perizia del Geom. [OSCURATO:PERSONA], c.t.p. di parte appellante. 3) Il primo motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha testualmente affermato: “parte appellante, nella citazione di primo grado, ha formulato la domanda, chiedendo di “condannare la controparte al risarcimento dei danni subiti e subendi, a causa degli inadempimenti della convenuta, mentre solo con la memoria ex art. 183 n°1 c.p.c. ha specificato i diversi pregiudizi lamentati”. Dopo tale premessa, peraltro, i giudici genovesi hanno discusso nel merito le singole voci di danno allegate dall’appellante, facendo precedere tale esame dalle parole “In ogni caso” (pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata) e le hanno motivatamente disattese. 3.1) La ricorrente ha impugnato la sola ragione riguardante la novità della sua modifica in sede di art. 183 comma 6° c.p.c., senza incidere sulla motivazione riguardante il rigetto, nel merito, della domanda di risarcimento del danno. Com’è noto, il giudice, delibando una questione che, benché logicamente pregiudiziale sulle altre, attiene al merito della causa- a differenza di quanto avviene qualora dichiari l'inammissibilità della domanda o il suo difetto di giurisdizione, o competenza - non si priva della "potestas iudicandi" in relazione alle ulteriori questioni di merito, sicché, ove si pronunci anche su di esse, le relative decisioni non configurano "obiter dicta", ma ulteriori " rationes decidendi", che la parte ha l'interesse e l'onere d'impugnare, in quanto da sole idonee a sostenere il "decisum" (Sez. 1, n. 6985 dell’11 marzo 2019; Sez. 5, n. 7838 del 17 aprile 2015). 3.2) Ed allora, la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga pure una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, ma configura una pronuncia basata su due distinte "rationesdecidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso(Sez. 1, n. 17182 del 14 agosto 2020; Sez. 3, n. 10815 del 18 aprile 2019; Sez. 3, n. 15399 del 13 giugno 2018). 4) Il secondo motivo è inammissibile sotto plurimi profili. Con riguardo all’art. 360 n. 5 c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, esso ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014). In questo senso, la CTP costituisce un elemento istruttorioe non un fatto storico. 4.1) In ogni caso, la conferma anche in punto di fatto della sentenza di primo grado ad opera dell’appello integra l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico - argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 6-2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 1, n. 26774 del 22 dicembre 2016). 4.2) In definitiva, la doglianza – lungi dal censurare violazioni di norme di legge – si traduce in una critica alla valutazione delle prove, come effettuata dalla Corte d’appello. Va in proposito rammentato che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Sez. 2, n. 20553 del 19 luglio 2021). Alla statuizione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite della controricorrente, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di I.T.N. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 15.000 (quindicimila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo uni
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