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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21076/2026

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o, in proprio e quale liquidatore della Farmaciadell’Arco del dottor [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA], inproprio e quale socia accomandataria, rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]controQ [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Masciocchi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 501 pubblicata il25/2/2025;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del17/6/2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18148/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 21076/2026Data pubblicazione 22/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio erispettivamente quali liquidatore e socia accomandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emessoin favore di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di euro59.540,00, quale saldo prezzo di compravendita di farmaci.Il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione.Gli opponenti hanno proposto appello, che la Corte d’appello di Milanoha rigettato, dichiarando che la prova del credito azionato emergeva pereffetto della sostanziale non contestazione delle forniture in sé e,comunque, alla luce di altri elementi, come la prova dell’ordinativo, senzasuccessivo sollecito alla consegna, il pagamento di un acconto di euro10.000,00, comportamento incompatibile con la mancata consegna deiprodotti, la ricezione delle fatture, mai respinte, a fronte della clausolapattizia vigente fra le parti, per cui le consegne avvenivano senzasottoscrizione dei documenti di trasporto da parte del destinatario.2.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione.[OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistitocon controricorso.In data 22/1/2026 è stata formulata proposta di definizione accelerataex art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso eil 28/1/2026 i ricorrenti hanno formulato istanza di decisione.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.All’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, occorre rilevare che il consigliere delegato che haformulato la proposta di definizione può far parte del collegio investitoNumero registro generale 18148/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 21076/2026Data pubblicazione 22/06/2026della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., nonversando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, commaprimo, num. 4), e 52 c.p.c., per le ragioni esposte da Cass., Sez.

Un., n.9611/2024, alla quale è sufficiente in questa sede rinviare.2.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsaapplicazione ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115c.p.c.: la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere incontestata laconsegna della merce, in quanto gli opponenti avevano dedotto lamancata prova del credito vantato e avevano esplicitamente dedotto lamancata produzione della documentazione attestante la consegna dellamerce.2.1.

Il motivo è infondato.Come già osservato nella proposta di definizione accelerata, laviolazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazioneai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una partediversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni,non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudiceabbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, insede di legittimità, entro il ristretto ambito dell’art. 360, co.1, n. 5 c.p.c.,nella specie con l’ulteriore limite della cd. doppia conforme (Cass. n.13395/2018, Cass. n. 18092/2020).Quanto poi alla lamentata violazione dell’art. 115 c.p.c., si osservache, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare cheil giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio); invece è inammissibile la diversaNumero registro generale 18148/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 21076/2026Data pubblicazione 22/06/2026doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaprove, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.(Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020).Nel caso di specie, i ricorrenti non deducono né l’erronea distribuzionedell’onere della prova fra le parti, né l’utilizzo di prove non introdotte nelprocesso dalle parti, bensì censurano direttamente, in termini nonconsentiti nel giudizio di legittimità, la valutazione delle prove eseguita dalgiudice di merito, anche sotto il profilo dell’avere dato per non contestatala consegna della merce.A tal ultimo riguardo, si osserva che spetta al giudice del meritoapprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato,l'esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fattirilevanti, allegati dalla controparte, poiché tale apprezzamento esigel'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda e dellededuzioni delle parti; ne deriva che detto accertamento è sindacabile incassazione solo per vizio della motivazione (Cass. n. 4379/2026, Cass. n.27490/2019, Cass. n. 3680/2019).Nel caso di specie, in primo luogo, non è stata neppure formulata unacensura sulla motivazione della sentenza impugnata, che comunque èampiamente rispettosa del minimo costituzionale entro il quale ècircoscritto il sindacato di legittimità (Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014, pertutte).

La Corte d’appello ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenutoche la consegna della merce non era stata contestata e, di seguito, haaltresì esposto, con concretezza e coerenza logica, gli elementi acquisiti incausa che, valutati nel loro insieme, hanno dato la prova della consegnadella merce per la quale era chiesto il pagamento del prezzo, quali: laprova documentale dell’avvenuto ordinativo, la prova del pagamento di unacconto di euro 10.000,00 e il mancato rifiuto delle fatture a suo tempoemesse, senza che vi fosse stata doglianza dei farmacisti in relazione allaNumero registro generale 18148/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 21076/2026Data pubblicazione 22/06/2026consegna della merce.

Infine, la Corte d’appello ha valorizzato l’esistenzadi una clausola nelle condizioni generali di contratto, che prevedeva che leconsegne avvenissero senza sottoscrizione dei documenti di trasporto daparte del destinatario, in ragione della numerosità delle consegnequotidiane dei farmaci.Quanto esposto non è contraddetto dal contenuto della memoria, conla quale i ricorrenti ancora chiedono, in modo inammissibile, di valutare ilcontenuto delle loro difese per evidenziare che essi avrebbero contestatole consegne; si ripete, la valutazione della contestazione e della noncontestazione è attività riservata al giudice di merito e nella fattispecie ladomanda della società venditrice non è stata accolta sulla base dell’unicaconsiderazione della mancata contestazione della consegna della mercema perché gli elementi acquisiti, documentali e presuntivi, erano idonei adimostrare l’avvenuta consegna.Non ha fondamento neppure la tesi, in sostanza emergente dallamemoria, secondo la quale era necessaria la produzione dei documenti ditrasporto sottoscritti al fine di dimostrare la consegna.

Anche questacritica è direttamente volta a chiedere una rinnovata valutazione delleprove, estranea al sindacato di legittimità, in quanto spettaesclusivamente al giudice di merito individuare le fonti del proprioconvincimento e valutare le prove (Cass., Sez.

Un., 5802/1998, per tutte).Nulla osta a che la prova del fatto della consegna, in relazione al quale ildocumento di trasporto firmato dal solo vettore costituisce solo un indizio(Cass. n. 31974/2019), sia ritenuta raggiunta dal giudice di merito sullabase di altri elementi, che nella fattispecie sono stati individuati e posti afondamento della decisione in termini immuni da qualsiasi vizio logico egiuridico.3.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsaapplicazione ex art. 360, co.1, n.3 c.p.c. dell’art. 116 c.p.c., perché laCorte d’appello non avrebbe valutato la condotta processuale della societàNumero registro generale 18148/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 21076/2026Data pubblicazione 22/06/2026che, sebbene sollecitata dal Tribunale a documentare la consegna, nonl’ha fatto.3.1.

Il motivo è inammissibile.Deve richiamarsi l’orientamento delle Sezioni Unite, secondo il qualela doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove sialleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo divalore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta a unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento; invece, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez.

Un.,n. 20867/2020).Neppure il fatto che la parte non abbia prodotto i documenti ditrasporto sottoscritti, all’esito di un mero invito del giudice a produrli,assume alcun valore processuale specifico e certamente non è elementoprobatorio circa il tema della consegna; ciò, a fronte della valutazione chela corte di merito ha specificamente fatto della clausola contrattualevigente tra le parti, che prevedeva la consegna senza sottoscrizione deidocumenti di trasporto, in ragione della molteplicità di consegnegiornaliere.

Non coglie nel segno neppure quanto sostenuto nellamemoria, per cui la Corte d’appello avrebbe dato prevalenza alla clausolacontrattuale, così non applicando le disposizioni sull’onere della prova eritenendole derogabili dalle parti: il contenuto della clausola è stato, nelragionamento svolto dalla Corte d’appello, esclusivamente l’elemento cheNumero registro generale 18148/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 21076/2026Data pubblicazione 22/06/2026ha dato spiegazione al fatto che i documenti di trasporto non eranosottoscritti, con la conseguente irrilevanza della difesa basata dagliacquirenti sulla base di quel dato.

Però, si ripete, non è stato néesclusivamente sul contenuto della clausola, né su un singolo elementoche la Corte d’appello ha fondato la sua decisione, ma sulla valutazionecomplessiva delle risultanze probatorie che l’hanno condotta allaconclusione dell’avvenuta consegna della merce della quale era chiesto ilpagamento, sulla base dell’apprezzamento in fatto riservato al giudice dimerito ed estraneo al sindacato di legittimità.Quindi e infine, anche quanto affermato dai ricorrenti nella memoria,per cui il mancato accoglimento delle loro ragioni si tradurrebbenell’affermazione del principio che le fatture commerciali sono prova delcredito ex se, non trova alcun riscontro e dimostra, ancora una volta, che iricorrenti non considerano l’effettiva motivazione della sentenzaimpugnata, incentrata - si ripete ancora - su una serie di elementi di provacorroboranti in un unico senso.4.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia il vizio ex art. 360, co.1,n.5 c.p.c., per essere la motivazione della Corte di merito apparente econtraddittoria nella misura in cui essa ha concluso per la prova delcredito, dopo avere sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza di primogrado ex art. 283 c.p.c.4.1.

Il motivo è manifestamente infondato.A prescindere da ogni questione sulla corretta qualificazione delmotivo, basti osservare che il vizio di motivazione della sentenza d’appellonon può essere valutato in rapporto all’ordinanza che ha disposto lasospensiva della sentenza di primo grado.

Ciò in quanto il vizio dellamotivazione tale da determinare nullità della sentenza deve emergere daltesto dalla sentenza, a prescindere da qualsiasi confronto con le risultanzeprocessuali (Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014, per tutte).

Inoltre eall’evidenza, il dato che fossero stati ravvisati i presupposti dellaNumero registro generale 18148/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 21076/2026Data pubblicazione 22/06/2026sospensiva ex art. 283 c.p.c., per la cui concessione può essereapprezzato anche un profilo di fumus boni iuris, non incide in sé sull’esitodel giudizio, fondato sui risultati della cognizione piena.

La tesi deiricorrenti, riproposta anche in memoria, secondo la quale, in sostanza, lasentenza, per non incorrere nella nullità della motivazione, dovesseesporre le ragioni per le quali non era condivisa la valutazione svolta nellafase ex art. 283 c.p.c., risulta priva di qualsiasi fondamento.5.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e i ricorrenti, inapplicazione del principio della soccombenza, devono essere condannatialla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio dilegittimità.Inoltre, poiché il giudizio è definito in conformità della proposta,devono essere poste a carico dei ricorrenti le condanne ex art. 96 co. 3 e4 c.p.c., previste dall’art. 380-bis co. 3 c.p.c.Come evidenziato da Cass., Sez.

Un., n. 27433/2023 e Cass., Sez.Un., n. 28540/2023, l’art. 380-bis co.3 c.p.c., richiamando, per i casi diconformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 c.p.c.,codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore,un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione delproponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere unaresponsabilità aggravata.Infine, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va datodell'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per il ricorso anorma del co. 1-bis dell'art. 13 cit., se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore della controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 peresborsi ed euro 7.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo diNumero registro generale 18148/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 21076/2026Data pubblicazione 22/06/2026rimborso forfettario delle spese, iva e cpa come per legge; condannaaltresì i ricorrenti, in solido, al pagamento ex art. 96 co. 3 e 4 c.p.c. infavore della controricorrente della somma di euro 5.000,00 e in favoredella cassa delle ammende della somma di euro 2.000,00.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto delsussistere dei presupposti per il versamento a carico dei ricorrentidell'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per il ricorso anorma del co. 1-bis dell'art. 13 cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione del 17/6/2026La PresidenteLinalisa Cavallino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, in proprio e quale liquidatore della Farmaciadell’Arco del dottor [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA], inproprio e quale socia accomandataria, rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]controQ [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Masciocchi-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 501 pubblicata il25/2/2025;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del17/6/2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18148/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 21076/2026Data pubblicazione 22/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio erispettivamente quali liquidatore e socia accomandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emessoin favore di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo di euro59.540,00, quale saldo prezzo di compravendita di farmaci.Il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione.Gli opponenti hanno proposto appello, che la Corte d’appello di Milanoha rigettato, dichiarando che la prova del credito azionato emergeva pereffetto della sostanziale non contestazione delle forniture in sé e,comunque, alla luce di altri elementi, come la prova dell’ordinativo, senzasuccessivo sollecito alla consegna, il pagamento di un acconto di euro10.000,00, comportamento incompatibile con la mancata consegna deiprodotti, la ricezione delle fatture, mai respinte, a fronte della clausolapattizia vigente fra le parti, per cui le consegne avvenivano senzasottoscrizione dei documenti di trasporto da parte del destinatario.2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione.[OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistitocon controricorso.In data 22/1/2026 è stata formulata proposta di definizione accelerataex art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso eil 28/1/2026 i ricorrenti hanno formulato istanza di decisione.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.All’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, occorre rilevare che il consigliere delegato che haformulato la proposta di definizione può far parte del collegio investitoNumero registro generale 18148/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 21076/2026Data pubblicazione 22/06/2026della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., nonversando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, commaprimo, num. 4), e 52 c.p.c., per le ragioni esposte da Cass., Sez. Un., n.9611/2024, alla quale è sufficiente in questa sede rinviare.2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsaapplicazione ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115c.p.c.: la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere incontestata laconsegna della merce, in quanto gli opponenti avevano dedotto lamancata prova del credito vantato e avevano esplicitamente dedotto lamancata produzione della documentazione attestante la consegna dellamerce.2.1. Il motivo è infondato.Come già osservato nella proposta di definizione accelerata, laviolazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazioneai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltantonell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una partediversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni,non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudiceabbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, insede di legittimità, entro il ristretto ambito dell’art. 360, co.1, n. 5 c.p.c.,nella specie con l’ulteriore limite della cd. doppia conforme (Cass. n.13395/2018, Cass. n. 18092/2020).Quanto poi alla lamentata violazione dell’art. 115 c.p.c., si osservache, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare cheil giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio); invece è inammissibile la diversaNumero registro generale 18148/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 21076/2026Data pubblicazione 22/06/2026doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaprove, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.(Cass., Sez. Un., n. 20867/2020).Nel caso di specie, i ricorrenti non deducono né l’erronea distribuzionedell’onere della prova fra le parti, né l’utilizzo di prove non introdotte nelprocesso dalle parti, bensì censurano direttamente, in termini nonconsentiti nel giudizio di legittimità, la valutazione delle prove eseguita dalgiudice di merito, anche sotto il profilo dell’avere dato per non contestatala consegna della merce.A tal ultimo riguardo, si osserva che spetta al giudice del meritoapprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato,l'esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fattirilevanti, allegati dalla controparte, poiché tale apprezzamento esigel'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda e dellededuzioni delle parti; ne deriva che detto accertamento è sindacabile incassazione solo per vizio della motivazione (Cass. n. 4379/2026, Cass. n.27490/2019, Cass. n. 3680/2019).Nel caso di specie, in primo luogo, non è stata neppure formulata unacensura sulla motivazione della sentenza impugnata, che comunque èampiamente rispettosa del minimo costituzionale entro il quale ècircoscritto il sindacato di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014, pertutte). La Corte d’appello ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenutoche la consegna della merce non era stata contestata e, di seguito, haaltresì esposto, con concretezza e coerenza logica, gli elementi acquisiti incausa che, valutati nel loro insieme, hanno dato la prova della consegnadella merce per la quale era chiesto il pagamento del prezzo, quali: laprova documentale dell’avvenuto ordinativo, la prova del pagamento di unacconto di euro 10.000,00 e il mancato rifiuto delle fatture a suo tempoemesse, senza che vi fosse stata doglianza dei farmacisti in relazione allaNumero registro generale 18148/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 21076/2026Data pubblicazione 22/06/2026consegna della merce. Infine, la Corte d’appello ha valorizzato l’esistenzadi una clausola nelle condizioni generali di contratto, che prevedeva che leconsegne avvenissero senza sottoscrizione dei documenti di trasporto daparte del destinatario, in ragione della numerosità delle consegnequotidiane dei farmaci.Quanto esposto non è contraddetto dal contenuto della memoria, conla quale i ricorrenti ancora chiedono, in modo inammissibile, di valutare ilcontenuto delle loro difese per evidenziare che essi avrebbero contestatole consegne; si ripete, la valutazione della contestazione e della noncontestazione è attività riservata al giudice di merito e nella fattispecie ladomanda della società venditrice non è stata accolta sulla base dell’unicaconsiderazione della mancata contestazione della consegna della mercema perché gli elementi acquisiti, documentali e presuntivi, erano idonei adimostrare l’avvenuta consegna.Non ha fondamento neppure la tesi, in sostanza emergente dallamemoria, secondo la quale era necessaria la produzione dei documenti ditrasporto sottoscritti al fine di dimostrare la consegna. Anche questacritica è direttamente volta a chiedere una rinnovata valutazione delleprove, estranea al sindacato di legittimità, in quanto spettaesclusivamente al giudice di merito individuare le fonti del proprioconvincimento e valutare le prove (Cass., Sez. Un., 5802/1998, per tutte).Nulla osta a che la prova del fatto della consegna, in relazione al quale ildocumento di trasporto firmato dal solo vettore costituisce solo un indizio(Cass. n. 31974/2019), sia ritenuta raggiunta dal giudice di merito sullabase di altri elementi, che nella fattispecie sono stati individuati e posti afondamento della decisione in termini immuni da qualsiasi vizio logico egiuridico.3. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsaapplicazione ex art. 360, co.1, n.3 c.p.c. dell’art. 116 c.p.c., perché laCorte d’appello non avrebbe valutato la condotta processuale della societàNumero registro generale 18148/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 21076/2026Data pubblicazione 22/06/2026che, sebbene sollecitata dal Tribunale a documentare la consegna, nonl’ha fatto.3.1. Il motivo è inammissibile.Deve richiamarsi l’orientamento delle Sezioni Unite, secondo il qualela doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove sialleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo divalore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta a unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento; invece, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un.,n. 20867/2020).Neppure il fatto che la parte non abbia prodotto i documenti ditrasporto sottoscritti, all’esito di un mero invito del giudice a produrli,assume alcun valore processuale specifico e certamente non è elementoprobatorio circa il tema della consegna; ciò, a fronte della valutazione chela corte di merito ha specificamente fatto della clausola contrattualevigente tra le parti, che prevedeva la consegna senza sottoscrizione deidocumenti di trasporto, in ragione della molteplicità di consegnegiornaliere. Non coglie nel segno neppure quanto sostenuto nellamemoria, per cui la Corte d’appello avrebbe dato prevalenza alla clausolacontrattuale, così non applicando le disposizioni sull’onere della prova eritenendole derogabili dalle parti: il contenuto della clausola è stato, nelragionamento svolto dalla Corte d’appello, esclusivamente l’elemento cheNumero registro generale 18148/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 21076/2026Data pubblicazione 22/06/2026ha dato spiegazione al fatto che i documenti di trasporto non eranosottoscritti, con la conseguente irrilevanza della difesa basata dagliacquirenti sulla base di quel dato. Però, si ripete, non è stato néesclusivamente sul contenuto della clausola, né su un singolo elementoche la Corte d’appello ha fondato la sua decisione, ma sulla valutazionecomplessiva delle risultanze probatorie che l’hanno condotta allaconclusione dell’avvenuta consegna della merce della quale era chiesto ilpagamento, sulla base dell’apprezzamento in fatto riservato al giudice dimerito ed estraneo al sindacato di legittimità.Quindi e infine, anche quanto affermato dai ricorrenti nella memoria,per cui il mancato accoglimento delle loro ragioni si tradurrebbenell’affermazione del principio che le fatture commerciali sono prova delcredito ex se, non trova alcun riscontro e dimostra, ancora una volta, che iricorrenti non considerano l’effettiva motivazione della sentenzaimpugnata, incentrata - si ripete ancora - su una serie di elementi di provacorroboranti in un unico senso.4. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia il vizio ex art. 360, co.1,n.5 c.p.c., per essere la motivazione della Corte di merito apparente econtraddittoria nella misura in cui essa ha concluso per la prova delcredito, dopo avere sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza di primogrado ex art. 283 c.p.c.4.1. Il motivo è manifestamente infondato.A prescindere da ogni questione sulla corretta qualificazione delmotivo, basti osservare che il vizio di motivazione della sentenza d’appellonon può essere valutato in rapporto all’ordinanza che ha disposto lasospensiva della sentenza di primo grado. Ciò in quanto il vizio dellamotivazione tale da determinare nullità della sentenza deve emergere daltesto dalla sentenza, a prescindere da qualsiasi confronto con le risultanzeprocessuali (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014, per tutte). Inoltre eall’evidenza, il dato che fossero stati ravvisati i presupposti dellaNumero registro generale 18148/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 21076/2026Data pubblicazione 22/06/2026sospensiva ex art. 283 c.p.c., per la cui concessione può essereapprezzato anche un profilo di fumus boni iuris, non incide in sé sull’esitodel giudizio, fondato sui risultati della cognizione piena. La tesi deiricorrenti, riproposta anche in memoria, secondo la quale, in sostanza, lasentenza, per non incorrere nella nullità della motivazione, dovesseesporre le ragioni per le quali non era condivisa la valutazione svolta nellafase ex art. 283 c.p.c., risulta priva di qualsiasi fondamento.5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e i ricorrenti, inapplicazione del principio della soccombenza, devono essere condannatialla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio dilegittimità.Inoltre, poiché il giudizio è definito in conformità della proposta,devono essere poste a carico dei ricorrenti le condanne ex art. 96 co. 3 e4 c.p.c., previste dall’art. 380-bis co. 3 c.p.c.Come evidenziato da Cass., Sez. Un., n. 27433/2023 e Cass., Sez.Un., n. 28540/2023, l’art. 380-bis co.3 c.p.c., richiamando, per i casi diconformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 c.p.c.,codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore,un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione delproponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere unaresponsabilità aggravata.Infine, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va datodell'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per il ricorso anorma del co. 1-bis dell'art. 13 cit., se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore della controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 peresborsi ed euro 7.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo diNumero registro generale 18148/2025Numero sezionale 1590/2026Numero di raccolta generale 21076/2026Data pubblicazione 22/06/2026rimborso forfettario delle spese, iva e cpa come per legge; condannaaltresì i ricorrenti, in solido, al pagamento ex art. 96 co. 3 e 4 c.p.c. infavore della controricorrente della somma di euro 5.000,00 e in favoredella cassa delle ammende della somma di euro 2.000,00.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto delsussistere dei presupposti per il versamento a carico dei ricorrentidell'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per il ricorso anorma del co. 1-bis dell'art. 13 cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione del 17/6/2026La PresidenteLinalisa Cavallino
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