CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 16494/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRAFFAELE GARGIULO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino, che ha rigettato l’istanza di riesame presentata avverso ildecreto in data 29/08/2025 del G.i.p. del Tribunale di Torino, che disponeva il sequestropreventivo -impeditivo e a fini di confisca- di alcuni immobili in relazione ai reati di truffa eappropriazione indebita.Deduce:1.1. Omessa declaratoria della perdita di efficacia del decreto di sequestro.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 324, comma 7, e 309,comma 10, cod. proc. pen., sostenendo che l'omessa tempestiva trasmissione degli atti daparte dell'autorità procedente al Tribunale del Riesame — richiesta dalla cancelleria in data24 ottobre 2025 e nuovamente il 3 dicembre 2025, senza che vi si adempisse — dovessedeterminare la perdita di efficacia della misura cautelare reale. I difensori contestano ilconsolidato orientamento di legittimità che qualifica come meramente ordinatorio il terminedi un giorno previsto dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., opponendo che: (a)l'orientamento giurisprudenziale contrasta con l'esigenza — affermata dal legislatore del1995 e consacrata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 1998 — di renderecerto e predeterminato il termine di conclusione del procedimento di riesame, fissato inquindici giorni complessivi; (b) il richiamo operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. dovrebbe essere letto, in chiave sistematica esecondo il canone della ragionevolezza, nel senso della perentorietà del termine di cinquegiorni per la trasmissione degli atti; (c) interpretare il rinvio come riferito al testo previgentedell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. — quello antecedente alla riforma del 1995, che nonprevedeva la perentorietà — si porrebbe in contrasto con il principio dell'interpretazionesincronica delle disposizioni di uno stesso corpo normativo; (d) sarebbe comunqueirragionevole rimettere alla discrezionalità dell'organo dell'accusa quando trasmettere gli attia sostegno di un provvedimento ablativo che incide sul diritto di proprietà tutelato dall'art. 42Cost..2.2. Natura del sequestro e conseguente violazione di legge; omessa riduzione.Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen.,censurando la qualificazione del sequestro operata dal Tribunale del Riesame. Si sostieneche nella fattispecie concreta il Gip abbia applicato i presupposti del sequestro impeditivo —di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., che richiede un pericolo concreto e attuale chela libera disponibilità della res aggravi o protragga le conseguenze del reato ovvero agevolila commissione di ulteriori reati — a una situazione che al più avrebbe potuto giustificare unsequestro finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen..A tale riguardo si osserva che gli immobili non costituiscono lo strumento attraversocui il reato è stato commesso, bensì il presunto reimpiego del profitto; la loro eventualealienazione non aggraverebbe né protrarrebbe le conseguenze del reato di truffa —consumato con il conseguimento dell'ingiusto profitto — né agevolerebbe la commissione diulteriori reati. L'esigenza cautelare concretamente perseguita dal GIP — impedire ladispersione del profitto per salvaguardare le ragioni dei creditori danneggiati — sarebbepropria del sequestro conservativo ex art. 316 cod. proc. pen., istituto non esperibile nellafase delle indagini preliminari se non su richiesta della parte civile costituita.Si assume, dunque, che utilizzare il sequestro preventivo come surrogato delsequestro conservativo integrerebbe una palese violazione di legge.Il ricorrente aggiunge che, in ogni caso — anche ove si aderisse alla tesi delTribunale che ravvisa un sequestro a fini di confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen.— esso dovrebbe essere limitato al profitto del reato specificamente identificato nel denarocarpito alle vittime del reato. La difesa evidenzia che le produzioni documentali del 17dicembre 2025 dimostravano come le provviste per l'acquisto degli immobili provenissero,almeno in parte, da fonti autonome e diverse dalle somme sottratte alle persone offese,sicché il sequestro avrebbe dovuto essere ridotto previo esame puntuale dei flussi finanziari,omesso dal Tribunale.1.3. Omessa valutazione delle produzioni difensive.Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, lett. d), cod. proc.pen. per omessa valutazione delle produzioni documentali effettuate all'udienza del 17dicembre 2025. Tali produzioni consistevano, in primo luogo, nella denuncia presentatadallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Alterio per una truffa relativa acompravendite di orologi Rolex: vicenda — secondo la difesa — centrale nella ricostruzione,poiché nell'acquisto di detti orologi erano confluite con ogni probabilità parte delle sommeversate dalle persone offese, e che avrebbe determinato la "reazione" dei coniugi Montironi— i quali sarebbero venuti a conoscenza della denuncia — alla base della querela. Talecircostanza non viene considerata nell'ordinanza impugnata.In secondo luogo, la documentazione bancaria relativa ai bonifici effettuati perl'acquisto dei tre immobili avrebbe dimostrato che le provviste provenivano — almenoparzialmente — da fonti distinte dal denaro sottratto alle persone offese: il conto correntepersonale del [OSCURATO:PERSONA] era alimentato anche da risorse di diversa provenienza, el'annotazione della Guardia di Finanza del 17 luglio 2025 confermava che l'indagato avevaricevuto da terzi provviste di denaro rilevanti, ben superiori al valore degli immobili. Il Tribunale del Riesame si sarebbe limitato ad affermare apoditticamente che lesomme impiegate per gli acquisti immobiliari provenivano dai denari sottratti alle personeoffese, senza confrontarsi con la ricostruzione documentale versata in atti, incorrendo in unvizio di motivazione per travisamento della prova.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato e perchésolleva questioni non consentite.2. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’inefficacia del sequestro per tardivatrasmissione degli atti, censurando la consolidata giurisprudenza di legittimità che afferma ilprincipio contrario.La questione relativa agli effetti dell'inosservanza del termine per la trasmissionedegli atti al Tribunale del Riesame nel procedimento ex art. 324 cod. proc. pen. è statadefinitivamente risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 26268 del28/03/2013 (Cavalli, Rv. 255581 – 01), che -attesa la sua datazione- ha preso inconsiderazione tutti gli aspetti evidenziati dalla difesa, tutti anteriori a tale pronuncia esuperati con l’affermazione del seguente principio: «nel procedimento di riesame delprovvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per latrasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., conconseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissionetardiva, ma il diverso termine indicato dall'art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che hanatura meramente ordinatoria». La giurisprudenza successiva si è costantemente conformata a tale principio didiritto, senza arresti di segno contrario, al pari del Tribunale del Riesame, che vi hacorrettamente aderito.Da tutto ciò discende la manifesta infondatezza del primo motivo d’impugnazione.3. A eguale conclusione di inammissibilità si perviene anche in relazione al secondomotivo d’impugnazione, che si rivolge alla natura del sequestro, che il ricorrente assumeillegittimo in quanto «nel caso di specie, il G.i.p. ha erroneamente applicato i presupposti delsequestro impeditivo (comma 1) a una situazione che, al più, potrebbe giustificare unsequestro finalizzato alla confisca», da individuarsi nelle somme di denaro carpito allevittime e non negli immobili sottoposti ad ablazione.L’assunto difensivo è manifestamente infondato, alla luce di quanto chiarito dalleSezioni Unite sin dal 2007, quando è stato affermato che «in tema di sequestro preventivofinalizzato alla confisca prevista dall'art. 322 ter cod. pen., costituisce "profitto" del reatoanche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quandol'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibileall'autore di quest'ultimo. (Fattispecie in tema di concussione nella quale il danaro era statorichiesto da un ufficiale di P.G. per l'acquisto di un immobile)» (Sez. U, n. 10280 del25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700 – 01; da ultimo, Sez. 6, n. 25329 del01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281532 – 02).Il tribunale -con motivazione logica, non contradittoria e, comunque, non censurabilein questa sede- ha evidenziato proprio questo aspetto, ossia che i beni immobili in sequestrosono stati acquistati con i soldi provenienti dalle truffe, per come emergente dalla scansionetemporale e dalla consequenzialità tra l’apertura del conto corrente su cui le vittimeversavano le somme di denaro provento delle truffe, il trasferimento di tali somme nei conticorrenti dell’indagato e il successivo acquisto degli immobili con quel denaro.3.1. Una volta ritenuto che gli immobili sono stati acquistati con i soldi delle truffe, iltribunale si è conformato al richiamato orientamento di legittimità, là dove ha confermato ilsequestro rimarcando la sua finalizzazione alla confisca dei beni.Vale la pena ricordare che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca èconsentito in presenza di due presupposti: anzitutto la confiscabilità dei beni, ossia lacondizione che si tratti di cose di cui è consentita la confisca a tenore del codice penale odelle leggi speciali, tanto nei casi di confisca facoltativa quanto nei casidi confiscaobbligatoria. In secondo luogo, è necessario che «il provvedimento di sequestro preventivodi cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod.pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alleragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alladefinizione del giudizio» (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01).Premesso che non è in discussione l’astratta confiscabilità dei beni, il provvedimentoimpugnato si è correttamente soffermato sulle ragioni per le quali i beni in sequestro, nellemore del giudizio, potrebbero essere modificati, dispersi, deteriorati, utilizzati o alienati, inciò consistendo il periculum caratterizzante il sequestro preventivo con fini di confisca.Non trova riscontro nella motivazione del provvedimento impugnato l'argomentodifensivo secondo il quale la finalità cautelare concretamente perseguita sarebbe propria delsequestro conservativo.Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, infatti, il provvedimento impugnatonon si limita a paventare la dispersione del profitto a tutela delle ragioni creditoriali dellepersone offese, ma valorizza specificamente la condotta dispersiva e dissipativadell'indagato, dimostrata dalla stipula — in data 18 febbraio 2025, successiva all'avvio delleindagini — di contratti preliminari di compravendita su tutti e tre gli immobili poi sequestrati,circostanza che integra in modo peculiarmente pregnante il requisito del periculum in morarichiesto dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., come sopra rappresentato. Quanto alla proporzionalità, il Tribunale ha adeguatamente evidenziato come ilvalore complessivo degli immobili — euro 986.500,00 — sia di gran lunga inferioreall'ammontare del profitto illecitamente conseguito, stimato in oltre 1.835.000,00 euro.Anche il secondo motivo d’impugnazione risulta, quindi, manifestamente infondato.4. Il terzo motivo di ricorso, in parte correlato al secondo motivo e con il quale sidenuncia l’omessa valutazione delle produzioni documentali difensive, con particolareriferimento all'omessa considerazione della denuncia presentata dall'indagato nei confrontidel D'Alterio per la truffa relativa agli orologi, è inammissibile perché non è consentito inquesta sede.Anche a voler ritenere tale circostanza potenzialmente rilevante sul piano dellaricostruzione dei flussi economici, la sua omessa valorizzazione nell'ordinanza impugnataintegrerebbe -eventualmente- un vizio di motivazione, che non è deducibile con il ricorso percassazione avverso una misura cautelare reale, che è soggetta a sindacato di legittimità neisoli limiti della violazione di legge.Nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla difesa non offre una provaautonoma e univocamente inconfutabile della diversa provenienza delle provviste impiegateper gli acquisti immobiliari, ma propone una ricostruzione alternativa rispetto a quellasuffragata dagli analitici accertamenti della Guardia di Finanza, che ha ricostruito la quasiperfetta sequenzialità temporale e logica tra il trasferimento delle somme delle personeoffese sul conto cointestato e il loro impiego per l'acquisto degli immobili.La mera allegazione della possibilità che i conti dell'indagato fossero alimentatianche da altre provviste non è sufficiente, in questa sede, a dimostrare che le specificherisorse confluite nei rogiti non provenissero dai denari delle vittime: la questione, che involgeuna valutazione di merito circa il tracciamento puntuale dei flussi finanziari, non può trovareingresso nel giudizio di legittimità, avendo il Tribunale motivato in modo non apparente sullabase della documentazione bancaria acquisita dalla PG e della coincidenza temporalepuntualmente ricostruita.Da qui l’inammissibilità anche dell’ultimo motivo d’impugnazione e, con esso, delricorso nella sua interezza.5. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di eurotremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]