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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01897/2026

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utato, aveva emesso un’ordinanza per il sequestro fiduciario dei capi di bestiame.

I controlli eseguiti dall’ASP di Enna a giugno e luglio 2020 avevano dato esito negativo per cui il 15 luglio l’imputato aveva chiesto l’autorizzazione a spostare il bestiame con assunzione di responsabilità.

Il dott. [OSCURATO:PERSONA], inizialmente, aveva espresso parere favorevole, ma poi, in seguito a ulteriori sopralluoghi e valutazioni, l’aveva revocato, ritenendo che non vi erano i presupposti per la deroga al sequestro fiduciario.

Il 30 luglio e il 3 agosto i veterinari erano ritornati in azienda per effettuare “una prova di riaccreditamento brucellosi bovina”, ma avevano trovato il cancello chiuso e nessuno in azienda.

Erano seguite varie interlocuzioni tra l’imputato e gli uffici, analiticamente riportate in sentenza.

All’esito, era stato accertato che i bovini erano stati trasferiti nonostante l’assenza di autorizzazione e in violazione dell’ordinanza comunale.Per tale motivo, il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva revocato il codice di allevamento e l’ASP di Messina aveva revocato il codice di pascolo, provvedimenti entrambi impugnati con esito negativo al TAR nonché al Consiglio di Stato che aveva rigettato la richiesta cautelare.

Il Tribunale ha quindi ritenuto integrati entrambi i reati contestati.

La Corte di appello ha riesaminato criticamente tutto il compendio probatorio e ha confermato l’accertamento di responsabilità avendo constatato i veterinari che due bovini avevanocontratto la brucellosi nel cluster nebroideo.

Il ricorrente ha lamentato che la positività era stata accertata dopo numerosi controlli, ma non ha confutato sotto il profilo tecnico la correttezza delle procedure seguite dai veterinari i quali hanno ben spiegato la necessità di numerosi controlli prima della revoca del sequestro fiduciario.

Sta di fatto che il ricorrente ha movimentato il bestiame quando ancora erano in corso i controlli, in spregio all’ordinanza sindacale e nonostante le autorità sanitarie avessero escluso il paventato stato di necessità, siccome era possibile alimentare il bestiame con foraggio secco e acqua. 3.Alla luce delle considerazioni svolte, è dunque ineccepibile la motivazione anche con riferimento all’impossibilità di configurare uno stato di necessità, di cui al quarto motivo.

Il ricorrente ha molto insistito sulle eccezionali condizioni metereologiche ma nulla ha allegato in ordine all’assoluta impossibilità di tenere il comportamento alternativo lecito indicato dall’autorità.

L'esimente dello stato di necessità postula comunque il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (tra le tante, Sez. 1, n. 47712 del 29/09/2022, Termine, Rv. 283785- 01 e Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640 – 01).

E’ manifestamente infondato anche il terzo motivo relativo all’esclusione della circostanza aggravante teleologica.

I Giudici di merito hanno specificamente accertato la violazione dell’ordinanza sindacale e hanno esaurientemente motivato in ordine all’applicazione dell’art. 61 n. 2 cod. pen.

In particolare, la Corte di appello ha sviscerato il tema a pag. 14 e 15 della sentenza.

Il quinto motivo riguarda il diniego della causa di proscioglimento di cui all’art. 131- bis cod. pen.

E’ p acifico in giurisprudenza che il giudizio sulla tenuità del fatto , nella prospettiva delineata dall'art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U., n 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Non è, comunque, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01 e Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01), il che comporta, per converso, che basta anche un solo elemento, purché decisivo, quale a esempio la gravità del fatto, per escludere tale causa di proscioglimento(Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01).

Nello specifico, la Corte territoriale ha reso una motivazione completa e immune da censure sia in relazione al reato sub A) che al reato sub B), ritenendo la gravità della condotta consistente nella movimentazione di una mandria di cento bovini, per un lungo percorso da Enna fino alla provincia di Messina, con elevatissima esposizione a pericolo, ed evidenziando che la violazione dell’ordinanza sindacale era stata fortemente voluta, programmata e realizzata da parte dell’imputato, sottraendosi ai controlli sanitari programmati.

Del pari inconsistente è il sesto motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorrente ha argomentato in ordine al corretto comportamento processuale e alla condizione di incensurato nonché all’assunzione di responsabilità da parte del padre, ma la Corte territoriale ha stimato tali elementi sub-valenti rispetto alla gravità delle condotte tenute con motivazione immune da censure.

Infine, manifestamente infondato è anche il settimo motivo sulle statuizioni civili.

L’imputato ha contestato che l’ASP di Enna abbia subìto un danno, senza confrontarsi affatto con la motivazione della sentenza della Corte di appello che ha ribadito la legittimazione dell’Ente a costituirsi parte civile nel processo e ha motivato in ordinealle voci di danno patrimoniale e non patrimoniale per cui è stata disposta la condanna generica (si veda in particolare pag. 16 della sentenza impugnata).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Il ricorrente va condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
utato, aveva emesso un’ordinanza per il sequestro fiduciario dei capi di bestiame. I controlli eseguiti dall’ASP di Enna a giugno e luglio 2020 avevano dato esito negativo per cui il 15 luglio l’imputato aveva chiesto l’autorizzazione a spostare il bestiame con assunzione di responsabilità. Il dott. [OSCURATO:PERSONA], inizialmente, aveva espresso parere favorevole, ma poi, in seguito a ulteriori sopralluoghi e valutazioni, l’aveva revocato, ritenendo che non vi erano i presupposti per la deroga al sequestro fiduciario. Il 30 luglio e il 3 agosto i veterinari erano ritornati in azienda per effettuare “una prova di riaccreditamento brucellosi bovina”, ma avevano trovato il cancello chiuso e nessuno in azienda. Erano seguite varie interlocuzioni tra l’imputato e gli uffici, analiticamente riportate in sentenza. All’esito, era stato accertato che i bovini erano stati trasferiti nonostante l’assenza di autorizzazione e in violazione dell’ordinanza comunale.Per tale motivo, il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva revocato il codice di allevamento e l’ASP di Messina aveva revocato il codice di pascolo, provvedimenti entrambi impugnati con esito negativo al TAR nonché al Consiglio di Stato che aveva rigettato la richiesta cautelare. Il Tribunale ha quindi ritenuto integrati entrambi i reati contestati. La Corte di appello ha riesaminato criticamente tutto il compendio probatorio e ha confermato l’accertamento di responsabilità avendo constatato i veterinari che due bovini avevanocontratto la brucellosi nel cluster nebroideo. Il ricorrente ha lamentato che la positività era stata accertata dopo numerosi controlli, ma non ha confutato sotto il profilo tecnico la correttezza delle procedure seguite dai veterinari i quali hanno ben spiegato la necessità di numerosi controlli prima della revoca del sequestro fiduciario. Sta di fatto che il ricorrente ha movimentato il bestiame quando ancora erano in corso i controlli, in spregio all’ordinanza sindacale e nonostante le autorità sanitarie avessero escluso il paventato stato di necessità, siccome era possibile alimentare il bestiame con foraggio secco e acqua. 3.Alla luce delle considerazioni svolte, è dunque ineccepibile la motivazione anche con riferimento all’impossibilità di configurare uno stato di necessità, di cui al quarto motivo. Il ricorrente ha molto insistito sulle eccezionali condizioni metereologiche ma nulla ha allegato in ordine all’assoluta impossibilità di tenere il comportamento alternativo lecito indicato dall’autorità. L'esimente dello stato di necessità postula comunque il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (tra le tante, Sez. 1, n. 47712 del 29/09/2022, Termine, Rv. 283785- 01 e Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640 – 01). E’ manifestamente infondato anche il terzo motivo relativo all’esclusione della circostanza aggravante teleologica. I Giudici di merito hanno specificamente accertato la violazione dell’ordinanza sindacale e hanno esaurientemente motivato in ordine all’applicazione dell’art. 61 n. 2 cod. pen. In particolare, la Corte di appello ha sviscerato il tema a pag. 14 e 15 della sentenza. Il quinto motivo riguarda il diniego della causa di proscioglimento di cui all’art. 131- bis cod. pen. E’ p acifico in giurisprudenza che il giudizio sulla tenuità del fatto , nella prospettiva delineata dall'art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U., n 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Non è, comunque, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01 e Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01), il che comporta, per converso, che basta anche un solo elemento, purché decisivo, quale a esempio la gravità del fatto, per escludere tale causa di proscioglimento(Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01). Nello specifico, la Corte territoriale ha reso una motivazione completa e immune da censure sia in relazione al reato sub A) che al reato sub B), ritenendo la gravità della condotta consistente nella movimentazione di una mandria di cento bovini, per un lungo percorso da Enna fino alla provincia di Messina, con elevatissima esposizione a pericolo, ed evidenziando che la violazione dell’ordinanza sindacale era stata fortemente voluta, programmata e realizzata da parte dell’imputato, sottraendosi ai controlli sanitari programmati. Del pari inconsistente è il sesto motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente ha argomentato in ordine al corretto comportamento processuale e alla condizione di incensurato nonché all’assunzione di responsabilità da parte del padre, ma la Corte territoriale ha stimato tali elementi sub-valenti rispetto alla gravità delle condotte tenute con motivazione immune da censure. Infine, manifestamente infondato è anche il settimo motivo sulle statuizioni civili. L’imputato ha contestato che l’ASP di Enna abbia subìto un danno, senza confrontarsi affatto con la motivazione della sentenza della Corte di appello che ha ribadito la legittimazione dell’Ente a costituirsi parte civile nel processo e ha motivato in ordinealle voci di danno patrimoniale e non patrimoniale per cui è stata disposta la condanna generica (si veda in particolare pag. 16 della sentenza impugnata). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Il ricorrente va condan
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