CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025
Cassazione n. 22698/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto colpevole del delitto di furto aggravato; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, la quale non avrebbe tenuto in alcuna considerazione le doglianze difensive, rimaste prive di idonea confutazione; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto caratterizzato da deduzioni estremamente generiche, prive della illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le relative richieste; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente