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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 35197/2026

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il decreto del 03/02/2026 della Corte d'appello di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con decreto n. 11 del 2026 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di prevenzione, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misuradi prevenzione della sorveglianza speciale di [OSCURATO:PERSONA] con obbligo disoggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni due e mesi sei, oltre alversamento della somma di euro 2.500,00 a titolo di cauzione.2.

Avverso il decreto propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] peril tramite del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi diseguito indicati2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione delle disposizionidi cui agli artt. 1, 4, 6 e 8 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuovedisposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2della legge 13 agosto 2010, n. 136).La difesa rileva che la Corte d’appello, pur dando atto della cessazione dellecondotte criminose contestate al [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre 2020, ha ritenuto diapplicare la misura di prevenzione, nonostante il decorso di tale considerevolelasso di tempo, sulla base di una motivazione meramente apparente e incontrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazionenella sentenza cd.

Gattuso n. 111 del 2018, che ha stabilito il principio secondocui nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali agliindiziati di appartenere ad un’associazione di tipo mafioso è necessario accertareil requisito della attualità della pericolosità.Nel caso di specie, la Corte di appello ha omesso di espletare unaccertamento in positivo della persistenza della pericolosità limitandosi adun’affermazione apodittica secondo cui la gravità dei fatti del 2020 e la condannain primo grado sarebbero sufficienti a giustificare l’applicazione della misura.La Corte di appello, ad avviso della difesa, non avrebbe individuato alcunelemento fattuale successivo al 2020 idoneo a dimostrare la persistenza dellapericolosità, la commissione di nuovi reati o qualsiasi altro comportamentosintomatico di attuale pericolositàOsserva, ancora, la difesa che, in assenza di elementi concreti di attualità, ilsolo decorso del tempo, quando è significativo, impone un onere motivazionalerafforzato che, nel caso di specie, non vi è stato.La difesa deduce, altresì, che la Corte di appello ha omesso di considerare lecircostanze valorizzate dal giudice di legittimità in sede cautelare, dove si èaccertato che il [OSCURATO:PERSONA] non appartiene ad alcuna consorteria, che la condottaillecita cessò spontaneamente e che non sono emerse altre condotte criminose.Nel ricorso è, poi, richiamata poi la sentenza della Corte di Cassazione,Prima sezione penale n. 25801 del 10 settembre 2020 nella quale si è affermatoil principio secondo il quale per i soggetti non partecipi, ma meramente contigui,al sodalizio criminale l’accertamento di attualità deve essere ancorato avalutazioni specifiche sulla ripetitività dell’apporto, sulla permanenza dideterminate condizioni di vita e di interessi in comune.La Corte di appello avrebbe omesso di considerare che, nel caso di specie,non solo non vi è ripetitività, ma vi è una cesura netta e prolungata tra i fatti del2020 e l’attuale posizione del ricorrente.Secondo la difesa, la Corte di Appello ha, poi, erroneamente utilizzato ilprincipio di autonomia tra procedimento di prevenzione e procedimento penale,nel caso di specie cautelare, lì dove non ha considerato gli specifici accertamenticontenuti nella pronuncia della Corte di Cassazione in sede cautelare.Precisa la difesa che il principio di autonomia tra i due procedimenticomporta che il giudice della prevenzione non sia vincolato all’esito delprocedimento penale, avendo il potere e il dovere di procedere a una nuova edautonoma valutazione degli elementi fattuali emersi; ciò ad avviso della difesa,non significa che la valutazione effettuata in sede penale, e nel caso di specie,dai giudici di legittimità possa essere ignorata in particolar modo quando incidesugli elementi fondanti il giudizio di pericolosità, con la conseguenza che ilgiudice della prevenzione non può ignorare le circostanze fattuali emerse in sedepenale ma deve spiegare perché nonostante le stesse la pericolosità socialedebba ritenersi ancora attuale.Secondo la difesa, dunque, la motivazione della Corte di appello - che si èlimitata a invocare la natura e la gravità dei fatti pregressi risalenti al 2020, inassenza di ulteriori condotte criminose a decorrere da questa data - hatrasformato la misura di prevenzione, che ha una funzione prognostica epreventiva, in una sanzione postuma e retributiva in violazione dei suoi principifondanti.Inoltre, la Corte di appello avrebbe travisato la portata della produzionedocumentale circa i rapporti lavorativi del ricorrente, volta ad evidenziare che lefrequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali fossero risalenti neltempo e legate a rapporti lavorativi e non, come ritenuto dalla Corte di appello, aprovare una stabile e attuale attività lavorativa.Infine, la difesa deduce che la Corte territoriale ha valorizzato un dato noncorrispondente alla realtà ovvero l’esistenza di un precedente pendente per ilreato di cui all’art. 74 d.PR n. 309 del 1990, lì dove invece si tratta del reato dicui all’art. 73 d.PR n. 309 del 1990.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce la violazione delledisposizioni di cui agli articoli 6 e 8 del cod. antimafia.La difesa rileva che, con motivazione meramente assertiva e tautologica, laCorte di appello ha confermato la durata della misura, ben al di sopra del minimoedittale di un anno, giustificandola con un generico riferimento alla natura e algrado di pericolosità e senza offrire alcun criterio concreto.Parimenti assertiva sarebbe la motivazione quanto all’ applicazione dellaprescrizione accessoria dell’obbligo di soggiorno, giustificato con la sola necessitàdi assicurare un più stringente controllo.Ad avviso della difesa si tratterebbe di una mera clausola di stile che nonspiega perché la sorveglianza speciale semplice sia inadeguata a fronteggiare laspecifica pericolosità del proposto e per quali ragioni la prescrizione dell’obbligodi soggiorno, che determina significativa compressione della libertà dicircolazione, sia indispensabile.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esposte.Giova ricordare che in materia di misure di prevenzione il ricorso percassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, dovendosiescludere la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, potendosi peròcertamente denunciare il vizio della motivazione apparente, atteso che in tal casosi prospetta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., che impone l'obbligo dellamotivazione dei provvedimenti giurisdizionali. (Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 261590 – 01)Ciò precisato, la decisione impugnata non risulta priva di motivazionerispetto al punto centrale della valutazione del presupposto della pericolosità delproposto, condizione necessaria per l'applicazione della misura di prevenzionepersonale della sorveglianza speciale.2.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto sussistente e attuale lapericolosità sociale del ricorrente sulla base degli esiti del procedimento penaledenominato “Atto IV”, definito in primo grado con la sentenza di condanna n.124 del 2025 per plurimi delitti di estorsione aggravati dal metodo mafioso.

Talicondotte, poste in essere nel periodo compreso tra il 2018 e il 2020, sono statevalorizzate quali reati-spia rilevanti ai sensi dell’art. 4, lett. b), del d.lgs. n. 159del 2011 e ritenute idonee a fondare il giudizio di perdurante pericolosità delproposto.In particolare, il giudice distrettuale ha evidenziato come la predettasentenza di condanna abbia ulteriormente consolidato il quadro già emerso insede di merito, delineando il ricorrente quale soggetto dedito ad attività estorsivein danno dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] e riconosciuto dalleconsorterie di ’ndrangheta quale elemento di collegamento tra la vittima e lacosca ai fini della corresponsione delle somme pretese.

In tale prospettiva, laCorte territoriale ha sottolineato che, ai fini della configurabilità della pericolositàqualificata, non è richiesta la prova dell’organica appartenenza al sodaliziomafioso, essendo sufficiente la dimostrazione del coinvolgimento del soggetto indelitti espressivi del metodo e delle finalità proprie dell’associazione mafiosa.La Corte di appello ha, altresì, rimarcato come dalla ricostruzione fattualeoperata nel procedimento “Atto IV” sia emerso che il ricorrente non si fosselimitato a una presenza marginale nelle vicende estorsive, ma avesse svolto unruolo concretamente operativo, affiancando il figlio nelle visite all’imprenditorevittima e concorrendo sia alla formulazione delle richieste estorsive sia allepressioni intimidatorie finalizzate a ottenere il pagamento delle somme richieste.Ulteriore elemento valorizzato nel provvedimento impugnato è costituitodalla gravità e dalla sistematicità delle condotte accertate.

La Corte territorialeha infatti evidenziato come le estorsioni si siano protratte dal 2018 al 2020 conmodalità tipicamente mafiose e in funzione di agevolazione della cosca,desumendo dalla continuità temporale delle condotte e dalla loro reiterazionenon solo l’abitualità dell’agire illecito, ma anche la piena adesione del ricorrentealle finalità criminali perseguite dal sodalizio di riferimento.Il decreto impugnato ha, quindi, espressamente affrontato il temadell’attualità della pericolosità, ritenendola, con motivazione né apparente néinesistente, pienamente integrata, alla luce delle richiamate risultanze eosservando come la circostanza che i fatti siano stati perpetrati dal 2018 al 2020non sia di per sé idonea a conferirvi carattere remoto, ai fini dell’attualità dellapericolosità, assumendo il dato cronologico, peraltro non così risalente comevorrebbe la difesa, rilievo recessivo rispetto alla significatività delle condotteaccertate.La Corte di appello ha, poi, logicamente ritenuto inconferente ladocumentazione prodotta a sostegno dell’esistenza di una stabile attivitàlavorativa, rilevando come essa fosse costituita da un’unica fattura del 2009 e daun modello CUD del 2010, peraltro riferiti al figlio Domenico.Da ultimo, il giudice dell’impugnazione ha valorizzato la persistenza dirapporti e di forme di contiguità ambientale con soggetti riconducibili alla coscaLibri, reputando tale circostanza ulteriore indice rafforzativo della prognosinegativa, conferma la probabilità di future condotte illecite.2.1.

Tanto precisato deve rilevarsi come la Corte di appello non sia incorsanel vizio di violazione di legge denunciato, giacché, con motivazione che nonrisulta affatto apparente, ha valutato non così lontani nel tempo i cinque annitrascorsi dai fatti, giudicando in modo non contestabile in questa sede il datocronologico come recessivo rispetto alla gravità delle condotte estorsive,reiterate e sistematiche, durate per ben due anni, e perpetrate con metodomafioso, al fine di agevolare la cosca Libri, tuttora operativa.Gli elementi complessivamente valutati nella motivazione del provvedimentoimpugnato - ovvero la gravità e la durata delle condotte; l’elevato livello dicoinvolgimento del proposto nell’attività criminale in favore della cosca Libri;l’attuale capacità operativa della cosca – sono risultati espressivi della prognosidi pericolosità e tali da giustificare, correttamente, il giudizio di attualità dellapericolosità, inteso quale riproducibilità in concreto della condotta antisociale daparte del ricorrente.Non vale a supportare il prospettato vizio di violazione di legge l’asseritamancata considerazione delle affermazioni contenute nella sentenza n. 22004 del2024 della Seconda sezione della Corte di cassazione atteso che tale pronuncia èstata oggetto di specifica valutazione e ritenuta corroborante il giudizio diI giudici di appello hanno evidenziato, all’esito della disamina della sentenzadi annullamento della Corte di cassazione, come dalla medesima emergesse chela condotta di [OSCURATO:PERSONA] si inseriva in un rapporto di consapevole continuità conl’originaria richiesta estorsiva avanzata da Libri, assumendo una chiara valenzaagevolatrice in favore della cosca, atteso che le somme versate dalla personaoffesa erano destinate al sostentamento economico degli affiliati detenuti.Ne consegue che la deduzione difensiva secondo cui la Corte territorialeavrebbe omesso di considerare che, nella predetta pronuncia di legittimità, erastato escluso che [OSCURATO:PERSONA] appartenesse ad alcuna consorteria mafiosa,rilevandosi altresì la spontanea cessazione della condotta illecita e la mancataemersione di ulteriori episodi criminosi, non coglie nel segno.Tali elementi, infatti, non risultano idonei a incrinare la tenuta logico-giuridica del provvedimento impugnato, il quale ha fondato il giudizio dipersistente pericolosità, rilevante ai fini della prognosi di recidivanza, come giàrilevato, sulla protrazione delle condotte nel tempo, sull’elevato grado dicoinvolgimento del proposto nell’attività criminosa posta in essere nell’interessedella cosca Libri e sulla perdurante operatività del sodalizio mafioso diriferimento.Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimitàche nel procedimento di prevenzione il giudice possa utilizzare elementi probatorie indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonomavalutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione delle ragioni percui siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto (Sez. 6, n.13716 del 2020, in motivazione).In conclusione, il giudice della prevenzione, non ha omesso di valutarel’accertamento oggetto della sentenza di legittimità, ma, in base al principio diautonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, da talepronuncia ha tratto ai fini del giudizio di attuale pericolosità l’ulteriore elementocorroborante la prognosi di recidivanza fondato sulla contiguità, prolungata neltempo, e dunque non occasionale o episodica, senza che la cessazione dellaperpetrazione della condotta estorsiva in danno dell’imprenditore, potesseassurgere – nel complessivo quadro della motivazione - a elemento da valutarein senso contrario.3.

È, altresì, infondato il secondo motivo di ricorso.Quanto alla durata della misura e all’ulteriore prescrizione dell’obbligo disoggiorno, la Corte d’appello ha evidenziato – sulla base della ritenuta gravitàdella condotta e della non risalenza nel tempo della stessa - l’attuale rischio diricaduta nel reato, anche a fronte dei rapporti di vicinanza con appartenenti allacosca Libri, evidenziando la necessità di garantire una più efficace finalitàpreventiva e un penetrante controllo della pericolosità sociale del ricorrente, daparte degli organi di pubblica sicurezza.Trattasi di motivazione che si sostanzia in un apparato esplicativo idoneo arendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal giudice, non potendoconsiderarsi apparente.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il decreto del 03/02/2026 della Corte d'appello di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto n. 11 del 2026 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di prevenzione, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misuradi prevenzione della sorveglianza speciale di [OSCURATO:PERSONA] con obbligo disoggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni due e mesi sei, oltre alversamento della somma di euro 2.500,00 a titolo di cauzione.2. Avverso il decreto propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] peril tramite del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi diseguito indicati2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione delle disposizionidi cui agli artt. 1, 4, 6 e 8 del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuovedisposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2della legge 13 agosto 2010, n. 136).La difesa rileva che la Corte d’appello, pur dando atto della cessazione dellecondotte criminose contestate al [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre 2020, ha ritenuto diapplicare la misura di prevenzione, nonostante il decorso di tale considerevolelasso di tempo, sulla base di una motivazione meramente apparente e incontrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazionenella sentenza cd. Gattuso n. 111 del 2018, che ha stabilito il principio secondocui nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali agliindiziati di appartenere ad un’associazione di tipo mafioso è necessario accertareil requisito della attualità della pericolosità.Nel caso di specie, la Corte di appello ha omesso di espletare unaccertamento in positivo della persistenza della pericolosità limitandosi adun’affermazione apodittica secondo cui la gravità dei fatti del 2020 e la condannain primo grado sarebbero sufficienti a giustificare l’applicazione della misura.La Corte di appello, ad avviso della difesa, non avrebbe individuato alcunelemento fattuale successivo al 2020 idoneo a dimostrare la persistenza dellapericolosità, la commissione di nuovi reati o qualsiasi altro comportamentosintomatico di attuale pericolositàOsserva, ancora, la difesa che, in assenza di elementi concreti di attualità, ilsolo decorso del tempo, quando è significativo, impone un onere motivazionalerafforzato che, nel caso di specie, non vi è stato.La difesa deduce, altresì, che la Corte di appello ha omesso di considerare lecircostanze valorizzate dal giudice di legittimità in sede cautelare, dove si èaccertato che il [OSCURATO:PERSONA] non appartiene ad alcuna consorteria, che la condottaillecita cessò spontaneamente e che non sono emerse altre condotte criminose.Nel ricorso è, poi, richiamata poi la sentenza della Corte di Cassazione,Prima sezione penale n. 25801 del 10 settembre 2020 nella quale si è affermatoil principio secondo il quale per i soggetti non partecipi, ma meramente contigui,al sodalizio criminale l’accertamento di attualità deve essere ancorato avalutazioni specifiche sulla ripetitività dell’apporto, sulla permanenza dideterminate condizioni di vita e di interessi in comune.La Corte di appello avrebbe omesso di considerare che, nel caso di specie,non solo non vi è ripetitività, ma vi è una cesura netta e prolungata tra i fatti del2020 e l’attuale posizione del ricorrente.Secondo la difesa, la Corte di Appello ha, poi, erroneamente utilizzato ilprincipio di autonomia tra procedimento di prevenzione e procedimento penale,nel caso di specie cautelare, lì dove non ha considerato gli specifici accertamenticontenuti nella pronuncia della Corte di Cassazione in sede cautelare.Precisa la difesa che il principio di autonomia tra i due procedimenticomporta che il giudice della prevenzione non sia vincolato all’esito delprocedimento penale, avendo il potere e il dovere di procedere a una nuova edautonoma valutazione degli elementi fattuali emersi; ciò ad avviso della difesa,non significa che la valutazione effettuata in sede penale, e nel caso di specie,dai giudici di legittimità possa essere ignorata in particolar modo quando incidesugli elementi fondanti il giudizio di pericolosità, con la conseguenza che ilgiudice della prevenzione non può ignorare le circostanze fattuali emerse in sedepenale ma deve spiegare perché nonostante le stesse la pericolosità socialedebba ritenersi ancora attuale.Secondo la difesa, dunque, la motivazione della Corte di appello - che si èlimitata a invocare la natura e la gravità dei fatti pregressi risalenti al 2020, inassenza di ulteriori condotte criminose a decorrere da questa data - hatrasformato la misura di prevenzione, che ha una funzione prognostica epreventiva, in una sanzione postuma e retributiva in violazione dei suoi principifondanti.Inoltre, la Corte di appello avrebbe travisato la portata della produzionedocumentale circa i rapporti lavorativi del ricorrente, volta ad evidenziare che lefrequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali fossero risalenti neltempo e legate a rapporti lavorativi e non, come ritenuto dalla Corte di appello, aprovare una stabile e attuale attività lavorativa.Infine, la difesa deduce che la Corte territoriale ha valorizzato un dato noncorrispondente alla realtà ovvero l’esistenza di un precedente pendente per ilreato di cui all’art. 74 d.PR n. 309 del 1990, lì dove invece si tratta del reato dicui all’art. 73 d.PR n. 309 del 1990.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce la violazione delledisposizioni di cui agli articoli 6 e 8 del cod. antimafia.La difesa rileva che, con motivazione meramente assertiva e tautologica, laCorte di appello ha confermato la durata della misura, ben al di sopra del minimoedittale di un anno, giustificandola con un generico riferimento alla natura e algrado di pericolosità e senza offrire alcun criterio concreto.Parimenti assertiva sarebbe la motivazione quanto all’ applicazione dellaprescrizione accessoria dell’obbligo di soggiorno, giustificato con la sola necessitàdi assicurare un più stringente controllo.Ad avviso della difesa si tratterebbe di una mera clausola di stile che nonspiega perché la sorveglianza speciale semplice sia inadeguata a fronteggiare laspecifica pericolosità del proposto e per quali ragioni la prescrizione dell’obbligodi soggiorno, che determina significativa compressione della libertà dicircolazione, sia indispensabile.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esposte.Giova ricordare che in materia di misure di prevenzione il ricorso percassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, dovendosiescludere la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, potendosi peròcertamente denunciare il vizio della motivazione apparente, atteso che in tal casosi prospetta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., che impone l'obbligo dellamotivazione dei provvedimenti giurisdizionali. (Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 261590 – 01)Ciò precisato, la decisione impugnata non risulta priva di motivazionerispetto al punto centrale della valutazione del presupposto della pericolosità delproposto, condizione necessaria per l'applicazione della misura di prevenzionepersonale della sorveglianza speciale.2.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto sussistente e attuale lapericolosità sociale del ricorrente sulla base degli esiti del procedimento penaledenominato “Atto IV”, definito in primo grado con la sentenza di condanna n.124 del 2025 per plurimi delitti di estorsione aggravati dal metodo mafioso. Talicondotte, poste in essere nel periodo compreso tra il 2018 e il 2020, sono statevalorizzate quali reati-spia rilevanti ai sensi dell’art. 4, lett. b), del d.lgs. n. 159del 2011 e ritenute idonee a fondare il giudizio di perdurante pericolosità delproposto.In particolare, il giudice distrettuale ha evidenziato come la predettasentenza di condanna abbia ulteriormente consolidato il quadro già emerso insede di merito, delineando il ricorrente quale soggetto dedito ad attività estorsivein danno dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] e riconosciuto dalleconsorterie di ’ndrangheta quale elemento di collegamento tra la vittima e lacosca ai fini della corresponsione delle somme pretese. In tale prospettiva, laCorte territoriale ha sottolineato che, ai fini della configurabilità della pericolositàqualificata, non è richiesta la prova dell’organica appartenenza al sodaliziomafioso, essendo sufficiente la dimostrazione del coinvolgimento del soggetto indelitti espressivi del metodo e delle finalità proprie dell’associazione mafiosa.La Corte di appello ha, altresì, rimarcato come dalla ricostruzione fattualeoperata nel procedimento “Atto IV” sia emerso che il ricorrente non si fosselimitato a una presenza marginale nelle vicende estorsive, ma avesse svolto unruolo concretamente operativo, affiancando il figlio nelle visite all’imprenditorevittima e concorrendo sia alla formulazione delle richieste estorsive sia allepressioni intimidatorie finalizzate a ottenere il pagamento delle somme richieste.Ulteriore elemento valorizzato nel provvedimento impugnato è costituitodalla gravità e dalla sistematicità delle condotte accertate. La Corte territorialeha infatti evidenziato come le estorsioni si siano protratte dal 2018 al 2020 conmodalità tipicamente mafiose e in funzione di agevolazione della cosca,desumendo dalla continuità temporale delle condotte e dalla loro reiterazionenon solo l’abitualità dell’agire illecito, ma anche la piena adesione del ricorrentealle finalità criminali perseguite dal sodalizio di riferimento.Il decreto impugnato ha, quindi, espressamente affrontato il temadell’attualità della pericolosità, ritenendola, con motivazione né apparente néinesistente, pienamente integrata, alla luce delle richiamate risultanze eosservando come la circostanza che i fatti siano stati perpetrati dal 2018 al 2020non sia di per sé idonea a conferirvi carattere remoto, ai fini dell’attualità dellapericolosità, assumendo il dato cronologico, peraltro non così risalente comevorrebbe la difesa, rilievo recessivo rispetto alla significatività delle condotteaccertate.La Corte di appello ha, poi, logicamente ritenuto inconferente ladocumentazione prodotta a sostegno dell’esistenza di una stabile attivitàlavorativa, rilevando come essa fosse costituita da un’unica fattura del 2009 e daun modello CUD del 2010, peraltro riferiti al figlio Domenico.Da ultimo, il giudice dell’impugnazione ha valorizzato la persistenza dirapporti e di forme di contiguità ambientale con soggetti riconducibili alla coscaLibri, reputando tale circostanza ulteriore indice rafforzativo della prognosinegativa, conferma la probabilità di future condotte illecite.2.1. Tanto precisato deve rilevarsi come la Corte di appello non sia incorsanel vizio di violazione di legge denunciato, giacché, con motivazione che nonrisulta affatto apparente, ha valutato non così lontani nel tempo i cinque annitrascorsi dai fatti, giudicando in modo non contestabile in questa sede il datocronologico come recessivo rispetto alla gravità delle condotte estorsive,reiterate e sistematiche, durate per ben due anni, e perpetrate con metodomafioso, al fine di agevolare la cosca Libri, tuttora operativa.Gli elementi complessivamente valutati nella motivazione del provvedimentoimpugnato - ovvero la gravità e la durata delle condotte; l’elevato livello dicoinvolgimento del proposto nell’attività criminale in favore della cosca Libri;l’attuale capacità operativa della cosca – sono risultati espressivi della prognosidi pericolosità e tali da giustificare, correttamente, il giudizio di attualità dellapericolosità, inteso quale riproducibilità in concreto della condotta antisociale daparte del ricorrente.Non vale a supportare il prospettato vizio di violazione di legge l’asseritamancata considerazione delle affermazioni contenute nella sentenza n. 22004 del2024 della Seconda sezione della Corte di cassazione atteso che tale pronuncia èstata oggetto di specifica valutazione e ritenuta corroborante il giudizio diI giudici di appello hanno evidenziato, all’esito della disamina della sentenzadi annullamento della Corte di cassazione, come dalla medesima emergesse chela condotta di [OSCURATO:PERSONA] si inseriva in un rapporto di consapevole continuità conl’originaria richiesta estorsiva avanzata da Libri, assumendo una chiara valenzaagevolatrice in favore della cosca, atteso che le somme versate dalla personaoffesa erano destinate al sostentamento economico degli affiliati detenuti.Ne consegue che la deduzione difensiva secondo cui la Corte territorialeavrebbe omesso di considerare che, nella predetta pronuncia di legittimità, erastato escluso che [OSCURATO:PERSONA] appartenesse ad alcuna consorteria mafiosa,rilevandosi altresì la spontanea cessazione della condotta illecita e la mancataemersione di ulteriori episodi criminosi, non coglie nel segno.Tali elementi, infatti, non risultano idonei a incrinare la tenuta logico-giuridica del provvedimento impugnato, il quale ha fondato il giudizio dipersistente pericolosità, rilevante ai fini della prognosi di recidivanza, come giàrilevato, sulla protrazione delle condotte nel tempo, sull’elevato grado dicoinvolgimento del proposto nell’attività criminosa posta in essere nell’interessedella cosca Libri e sulla perdurante operatività del sodalizio mafioso diriferimento.Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimitàche nel procedimento di prevenzione il giudice possa utilizzare elementi probatorie indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonomavalutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione delle ragioni percui siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto (Sez. 6, n.13716 del 2020, in motivazione).In conclusione, il giudice della prevenzione, non ha omesso di valutarel’accertamento oggetto della sentenza di legittimità, ma, in base al principio diautonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, da talepronuncia ha tratto ai fini del giudizio di attuale pericolosità l’ulteriore elementocorroborante la prognosi di recidivanza fondato sulla contiguità, prolungata neltempo, e dunque non occasionale o episodica, senza che la cessazione dellaperpetrazione della condotta estorsiva in danno dell’imprenditore, potesseassurgere – nel complessivo quadro della motivazione - a elemento da valutarein senso contrario.3. È, altresì, infondato il secondo motivo di ricorso.Quanto alla durata della misura e all’ulteriore prescrizione dell’obbligo disoggiorno, la Corte d’appello ha evidenziato – sulla base della ritenuta gravitàdella condotta e della non risalenza nel tempo della stessa - l’attuale rischio diricaduta nel reato, anche a fronte dei rapporti di vicinanza con appartenenti allacosca Libri, evidenziando la necessità di garantire una più efficace finalitàpreventiva e un penetrante controllo della pericolosità sociale del ricorrente, daparte degli organi di pubblica sicurezza.Trattasi di motivazione che si sostanzia in un apparato esplicativo idoneo arendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal giudice, non potendoconsiderarsi apparente. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 35197/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris