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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 07792/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG 22061 anno2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e Roberto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso cui è domiciliata, e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 763/2019 della Corte di appello di Torino, depositatail giorno 6 maggio 2019 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Sez.

I –RG22061/2019 camera di consiglio13.2.2023 partecipata del 13 febbraio 2022dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Con sentenza del 6 maggio 2019 la Corte di appello di Torino, giudicando di alcuni rapporti di conto corrente, di mutuo e di finanziamento, intercorsi traBanca del [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e Roberto, titolare dei relativi rapporti bancari, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fideiussori, ha dichiarato ammissibili le domande riconvenzionali svolte in primo grado dalla nominata società(domande aventi ad oggetto la ripetizione di indebito pretesa con riferimento a due rapporti di conto corrente ― n. 81297 e 81283 ― ulteriori rispetto a quello ― n. 81003 ― su cui aveva pronunciato il Tribunale di Torino in primo grado) e ha nondimeno confermato la sentenza di condanna resa dalla sentenza gravata di appello che aveva condannato la società e i Grella al pagamento della complessiva somma di euro 106.742, 74, oltre interessi.

2. ― La società e i suoi fideiussori hanno proposto un ricorso per cassazione basato su tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha notificato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Col primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 99, 100, 112 e 115 c.p.c., nonché dell’art. 117 t.u.b., nonché il vizio di motivazione.

Si sostiene, in sintesi, che il principio secondo cui è onere del correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito produrrei documenti contrattuali e gli estratti conto dai quali desumere le somme illegittimamente riscosse dalla banca subisce una deroga nell’ipotesi in cui il correntista deduca di non aver concluso alcun accordo contrattuale; si assumeche in tal caso l’onere probatorio gravasulla banca che affermi l’avvenuta stipulazione.

Il motivo è inammissibile.

Sez.

I –RG22061/2019 camera di consiglio13.2.2023 Occorre premettere che in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto adimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che logiustifichi (Cass. 27 novembre 2018, n. 30713; con specifico riguardoalla ripetizione in materia di conto corrente bancario: Cass. 7 dicembre 2022, n. 35979;Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009; Cass. 23 ottobre2017, n. 24948).

Il principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla (asserita) nullitàdi singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato unpagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, hal'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 23 novembre 2022, n. 34427; Cass. 14 maggio 2012, n. 7501).

L'attore in ripetizione chefondi la propria pretesa sull’inesistenza o la nullità di talune pattuzioni contrattuali, ètenuto dunque a darne prova (Cass. 19 gennaio 2022, n. 1550; Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009 cit.).

Ora, il mezzo di censura, che non confuta tale principio, verte intorno a un’allegazione che gli odierni ricorrenti avrebbero formulato nel corso del giudizio di merito,quanto al mancato perfezionamento dei contratti di conto corrente (nn. 81297 e 81283) di cui era mancata la documentazione (e che per questo ─ si deduce ─ la correntista non sarebbe stat a onerat a di produrre) : allegazione che è però smentita dalla sentenza impugnata; con riferimento al contratto n. 81297 la Corte di merito riferisce infatti di pattuizioni negoziali «presupposte come esistenti dalle difese della correntista» (pag. 13), e analoga enunciazione è resa con riguardo alcontratto n. 81283 (pag. 14).

Il motivo risultapertanto non aderente alla decisione impugnata , che ha riversato l’onere probatorio sull’odierna parte ricorrenteanche in considerazione dell’implicito riconoscimento, da parte di questa, Sez.

I –RG22061/2019 camera di consiglio13.2.2023 dell’avvenuta stipula del contratto.

Occorre qui considerare che la mancata aderenza della censura al decisum destina la stessa alla statuizione di inammissibilità (Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910).

2. ― Il secondo mezzo parimenti oppone la violazio ne dell’art.111 Cost.,degli artt. 99, 100, 112 e 115 c.p.c., nonché dell’art. 117 t.u.b. e il vizio di motivazione.Deducono i ricorrenti, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 81283, chela produzione dell’intera serie degli estratti conto avrebbe consentito di ritenere fondata la domanda di ripetizione proposta.

Il motivo è infondato.

Occorre considerare che, come osservato dalla Corte di merito (cfr. in particolare pag. 13 della sentenza impugnata),gli estratti conto risultano tutti successivi alla delibera CICR 9 febbraio 2000, onde la capitalizzazione trimestrale, concretamente riscontrata, potrebbe ritenersi illegittima solo ove le parti non avessero pattuito la capitalizzazione con la medesima periodicità per gli interessi attivi e passivi, come invece previstodall’art. 2, comma 2, della detta delibera (evenienza, questa, di cui l’attrice in ripetizione doveva dar riscontro, essendone onerata , secondo quanto sopra osservato ) .

Q uanto all’applicazione degli interessi e della comm i ssione di massimo scoperto, l’illegittimità dei relativi addebiti avrebbe potuto verificarsi prendendo in considerazione la scrittura privata che raccoglieva le relative pattuizioni contrattuali ( il cui contenuto, invece, si ignora), mentre appare connotata daassolutagenericità la deduzione incentrata sul conteggio delle valute (visto che parte ricorrente non spiega, in questa sede, in qual modo e in che misura si siano prodotti, per tale titolo,illegittimi addebiti in danno della correntista ).

3. ― Con terzo motivo si denuncia la violazio ne dell’art. 1, comma 4, l. n. 108/1996, dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, convertito in l. n. 24/2001, nonché vizio di motivazione.

Si deduce che il tasso di Sez.

I –RG22061/2019 camera di consiglio13.2.2023 mora convenuto per il mutuo fondiario risulterebbeeccedente rispetto al tasso soglia e che non potrebbe condividersi l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui, essendo pacifico che nel corso del rapporto, oramai estinto, non erano stati applicati interessi di mora, risultava irrilevante che l’interesse di mora fosse usurario.

Il motivo è infondato.

Come precisato da questa Corte, la parte mutuataria non ha interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori, allorché manchino i presupposti della mora per avere l'obbligato adempiuto al pagamento di tutti i ratei, di modo che possa escludersi che possano trovare applicazione detti interessi(Cass. 28 gennaio 2021, n. 1818).

4. ― Il ri corso è respinto.

5. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG 22061 anno2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e Roberto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso cui è domiciliata, e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 763/2019 della Corte di appello di Torino, depositatail giorno 6 maggio 2019 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Sez. I –RG22061/2019 camera di consiglio13.2.2023 partecipata del 13 febbraio 2022dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Con sentenza del 6 maggio 2019 la Corte di appello di Torino, giudicando di alcuni rapporti di conto corrente, di mutuo e di finanziamento, intercorsi traBanca del [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e Roberto, titolare dei relativi rapporti bancari, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fideiussori, ha dichiarato ammissibili le domande riconvenzionali svolte in primo grado dalla nominata società(domande aventi ad oggetto la ripetizione di indebito pretesa con riferimento a due rapporti di conto corrente ― n. 81297 e 81283 ― ulteriori rispetto a quello ― n. 81003 ― su cui aveva pronunciato il Tribunale di Torino in primo grado) e ha nondimeno confermato la sentenza di condanna resa dalla sentenza gravata di appello che aveva condannato la società e i Grella al pagamento della complessiva somma di euro 106.742, 74, oltre interessi. 2. ― La società e i suoi fideiussori hanno proposto un ricorso per cassazione basato su tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha notificato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Col primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 99, 100, 112 e 115 c.p.c., nonché dell’art. 117 t.u.b., nonché il vizio di motivazione. Si sostiene, in sintesi, che il principio secondo cui è onere del correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito produrrei documenti contrattuali e gli estratti conto dai quali desumere le somme illegittimamente riscosse dalla banca subisce una deroga nell’ipotesi in cui il correntista deduca di non aver concluso alcun accordo contrattuale; si assumeche in tal caso l’onere probatorio gravasulla banca che affermi l’avvenuta stipulazione. Il motivo è inammissibile. Sez. I –RG22061/2019 camera di consiglio13.2.2023 Occorre premettere che in tema di ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto adimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che logiustifichi (Cass. 27 novembre 2018, n. 30713; con specifico riguardoalla ripetizione in materia di conto corrente bancario: Cass. 7 dicembre 2022, n. 35979;Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009; Cass. 23 ottobre2017, n. 24948). Il principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla (asserita) nullitàdi singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato unpagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, hal'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 23 novembre 2022, n. 34427; Cass. 14 maggio 2012, n. 7501). L'attore in ripetizione chefondi la propria pretesa sull’inesistenza o la nullità di talune pattuzioni contrattuali, ètenuto dunque a darne prova (Cass. 19 gennaio 2022, n. 1550; Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009 cit.). Ora, il mezzo di censura, che non confuta tale principio, verte intorno a un’allegazione che gli odierni ricorrenti avrebbero formulato nel corso del giudizio di merito,quanto al mancato perfezionamento dei contratti di conto corrente (nn. 81297 e 81283) di cui era mancata la documentazione (e che per questo ─ si deduce ─ la correntista non sarebbe stat a onerat a di produrre) : allegazione che è però smentita dalla sentenza impugnata; con riferimento al contratto n. 81297 la Corte di merito riferisce infatti di pattuizioni negoziali «presupposte come esistenti dalle difese della correntista» (pag. 13), e analoga enunciazione è resa con riguardo alcontratto n. 81283 (pag. 14). Il motivo risultapertanto non aderente alla decisione impugnata , che ha riversato l’onere probatorio sull’odierna parte ricorrenteanche in considerazione dell’implicito riconoscimento, da parte di questa, Sez. I –RG22061/2019 camera di consiglio13.2.2023 dell’avvenuta stipula del contratto. Occorre qui considerare che la mancata aderenza della censura al decisum destina la stessa alla statuizione di inammissibilità (Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910). 2. ― Il secondo mezzo parimenti oppone la violazio ne dell’art.111 Cost.,degli artt. 99, 100, 112 e 115 c.p.c., nonché dell’art. 117 t.u.b. e il vizio di motivazione.Deducono i ricorrenti, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 81283, chela produzione dell’intera serie degli estratti conto avrebbe consentito di ritenere fondata la domanda di ripetizione proposta. Il motivo è infondato. Occorre considerare che, come osservato dalla Corte di merito (cfr. in particolare pag. 13 della sentenza impugnata),gli estratti conto risultano tutti successivi alla delibera CICR 9 febbraio 2000, onde la capitalizzazione trimestrale, concretamente riscontrata, potrebbe ritenersi illegittima solo ove le parti non avessero pattuito la capitalizzazione con la medesima periodicità per gli interessi attivi e passivi, come invece previstodall’art. 2, comma 2, della detta delibera (evenienza, questa, di cui l’attrice in ripetizione doveva dar riscontro, essendone onerata , secondo quanto sopra osservato ) . Q uanto all’applicazione degli interessi e della comm i ssione di massimo scoperto, l’illegittimità dei relativi addebiti avrebbe potuto verificarsi prendendo in considerazione la scrittura privata che raccoglieva le relative pattuizioni contrattuali ( il cui contenuto, invece, si ignora), mentre appare connotata daassolutagenericità la deduzione incentrata sul conteggio delle valute (visto che parte ricorrente non spiega, in questa sede, in qual modo e in che misura si siano prodotti, per tale titolo,illegittimi addebiti in danno della correntista ). 3. ― Con terzo motivo si denuncia la violazio ne dell’art. 1, comma 4, l. n. 108/1996, dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000, convertito in l. n. 24/2001, nonché vizio di motivazione. Si deduce che il tasso di Sez. I –RG22061/2019 camera di consiglio13.2.2023 mora convenuto per il mutuo fondiario risulterebbeeccedente rispetto al tasso soglia e che non potrebbe condividersi l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui, essendo pacifico che nel corso del rapporto, oramai estinto, non erano stati applicati interessi di mora, risultava irrilevante che l’interesse di mora fosse usurario. Il motivo è infondato. Come precisato da questa Corte, la parte mutuataria non ha interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori, allorché manchino i presupposti della mora per avere l'obbligato adempiuto al pagamento di tutti i ratei, di modo che possa escludersi che possano trovare applicazione detti interessi(Cass. 28 gennaio 2021, n. 1818). 4. ― Il ri corso è respinto. 5. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,d
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