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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 giugno 2021

Cassazione n. 34338/2021

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eguente ORDINANZA I NT- Tz_Lo c,k, -ra CuA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Ravenna, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, [OSCURATO:PERSONA] n.7. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'INTERNO (cod. fisc. 80014130928), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12. - intimato - avverso il decreto del Tribunale di Bologna n. 4317/2019, pubblicato il 26/9/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2021 dal Presidente, dott. [OSCURATO:PERSONA], la Corte: Rilevato che, con ordinanza n. 17970/2021, la Terza Sezione Civile di questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 -bis, co. 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come inserito dal d.l. n. 46/2017, per contrarietà agli artt. 3, 10,24, 111 della Costituzione; per contrasto con l'art. 117 Cost. inrelazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 par. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, par. 2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU; ritenuto che appare opportuno, ai fini della decisione, attendere la risoluzione della predetta questione da parte Corte costituzionale, poiché il ricorso risulta privo della certificazione della data di rilascio della procura, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione giusta l'interpretazione della norma sospettata di incostituzionalità adottata dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 15177/2021; P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della risoluzione della questione di costituzionalità rimessa all'esame della Corte costituzionale con l'ordinanza dianzi indicata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 7 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA I NT- Tz_Lo c,k, -ra CuA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Ravenna, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, [OSCURATO:PERSONA] n.7. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'INTERNO (cod. fisc. 80014130928), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via del Portoghesi n. 12. - intimato - avverso il decreto del Tribunale di Bologna n. 4317/2019, pubblicato il 26/9/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2021 dal Presidente, dott. [OSCURATO:PERSONA], la Corte: Rilevato che, con ordinanza n. 17970/2021, la Terza Sezione Civile di questa Corte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 -bis, co. 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come inserito dal d.l. n. 46/2017, per contrarietà agli artt. 3, 10,24, 111 della Costituzione; per contrasto con l'art. 117 Cost. inrelazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 par. 11, e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, par. 2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU; ritenuto che appare opportuno, ai fini della decisione, attendere la risoluzione della predetta questione da parte Corte costituzionale, poiché il ricorso risulta privo della certificazione della data di rilascio della procura, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione giusta l'interpretazione della norma sospettata di incostituzionalità adottata dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 15177/2021; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della risoluzione della questione di costituzionalità rimessa all'esame della Corte costituzionale con l'ordinanza dianzi indicata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 7 giugno 20
Decreto Cassazione n. 34338/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris