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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34316/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4703/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto nel suo studio in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], 32 e indirizzo pec -controricorrente- avverso LA SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] DELLE MARCHE n.666/2023 depositata i l 24/07/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Co : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] era socio al 50% con la moglie [OSCURATO:PERSONA] della soc.

Tarita srlche, a sua volta, deteneva il 100% delle azioni della [OSCURATO:SOCIETA], la quale ultima società era ripresa a tassazione sull’anno di imposta 2011 a fini Ires, Iva ed Irap con avvisi di accertamento notificati nel corso del 2015.

In ragione della ristretta compagine sociale, la ripresa a tassazione si ribaltava sui due soci che, assieme alla società, interponevano ricorso avanti al giudice di prossimità, dove trovavano parziale apprezzamento nel merito delle proprie ragioni.

Ne seguiva l’appello principale delle parti contribuenti e quello incidentale dell’Agenzia delle entrate, esitati nell’accoglimento del primo e nel rigetto del secondo, donde, per l’effetto, la ripresa a tassazione era annullata integralmente su profili di merito, nello specifico ritenendo legittime, congrue e coerenti le spese per sponsorizzazioni, sul cui profilo l’Agenzia delle entrate faceva acquiescenza.

Ricorreva per cassazione l’Ufficio, per il profilo dei maggiori ricavi, con distinti ricorsi avverso la società ed i soci, sennonché -come dà atto lo stesso Patrono erariale- il ricorso relativo alla controversia sul presupposto accertamento societario è stata definito con decreto n. 18260/2022 per adesione a procedura agevolata e, parimenti, quello relativo alla socia [OSCURATO:PERSONA], giusto decreto 15922/2023.

Il presente ricorso erariale, avverso la sentenza n. 666/2023 della Corte di giustizia tributaria delle Marche, attiene dunque la posizione riflessa del socio [OSCURATO:PERSONA] e si fonda su due motivi, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso, ulteriormente illustrato con memoria depositata in prossimità dell’odierna adunanza.

CONSIDERATO

1. Vengono proposti due motivi di ricorso.

1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cpc, per violazione dell’art. 53 d.lg. n. 546/1992, nonché degli articoli 2 e 35, terzo comma, del medesimo testo, nonché degli art.112, 115 e 277 del codice di procedura civile.

Nel concreto, si lamenta che la sentenza in scrutinio non abbia ritenuto specifici i motivi d’appello.

1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cpc, per violazione dell’art. 36, secondo comma, del d.lgs. n. 546/1992 e degli articoli 132, secondo comma, n. 4 e 112 del codice di procedura civile.

Nel concreto si lamenta motivazione parvente, espressa in clausole di stile, prive di reale contenuto argomentativo.

2. In via pregiudiziale di merito occorre rilevare che, come riportato nello stesso ricorso introduttivo (pag.3), a seguito di sentenza d’appello che ha annullato integralmente la ripresa a tassazione nei confronti della società, il successivo giudizio di cassazione si è estinto per definizione agevolata.

L’estinzione ha travolto le precedenti pronunce (v.

Cass. N. 20345/2025), per cui deve ritenersi che non vi sia un giudicato nel merito favorevole alla società.

3. Il ricorso può dunque essere scrutinato ed il primo motivo è fondato ed assorbente.

Ed infatti, per consolidato orientamento di questa Suprema Corte di legittimità, ai fini della specificità dei motivi, è sufficiente una contestazione del contenuto generale della sentenza, anche con riproposizione delle regioni non accolte dal primo giudice.

3.1. Più precisamente, è stato affermato da tempo che nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass.

VI-5, n. 7369/2017, conforme n. 6302/2022).

Altresì, è stato ribadito che in tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura (cfr. Cass.

T., n. 1030/2024).

4. L’accoglimento del primo motivo assorbe in sé il secondo, pertanto il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito, perché si attenga ai sopra indicati principi.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4703/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso cui domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto nel suo studio in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], 32 e indirizzo pec -controricorrente- avverso LA SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] DELLE MARCHE n.666/2023 depositata i l 24/07/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Co : [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] era socio al 50% con la moglie [OSCURATO:PERSONA] della soc. Tarita srlche, a sua volta, deteneva il 100% delle azioni della [OSCURATO:SOCIETA], la quale ultima società era ripresa a tassazione sull’anno di imposta 2011 a fini Ires, Iva ed Irap con avvisi di accertamento notificati nel corso del 2015. In ragione della ristretta compagine sociale, la ripresa a tassazione si ribaltava sui due soci che, assieme alla società, interponevano ricorso avanti al giudice di prossimità, dove trovavano parziale apprezzamento nel merito delle proprie ragioni. Ne seguiva l’appello principale delle parti contribuenti e quello incidentale dell’Agenzia delle entrate, esitati nell’accoglimento del primo e nel rigetto del secondo, donde, per l’effetto, la ripresa a tassazione era annullata integralmente su profili di merito, nello specifico ritenendo legittime, congrue e coerenti le spese per sponsorizzazioni, sul cui profilo l’Agenzia delle entrate faceva acquiescenza. Ricorreva per cassazione l’Ufficio, per il profilo dei maggiori ricavi, con distinti ricorsi avverso la società ed i soci, sennonché -come dà atto lo stesso Patrono erariale- il ricorso relativo alla controversia sul presupposto accertamento societario è stata definito con decreto n. 18260/2022 per adesione a procedura agevolata e, parimenti, quello relativo alla socia [OSCURATO:PERSONA], giusto decreto 15922/2023. Il presente ricorso erariale, avverso la sentenza n. 666/2023 della Corte di giustizia tributaria delle Marche, attiene dunque la posizione riflessa del socio [OSCURATO:PERSONA] e si fonda su due motivi, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso, ulteriormente illustrato con memoria depositata in prossimità dell’odierna adunanza. CONSIDERATO 1. Vengono proposti due motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cpc, per violazione dell’art. 53 d.lg. n. 546/1992, nonché degli articoli 2 e 35, terzo comma, del medesimo testo, nonché degli art.112, 115 e 277 del codice di procedura civile. Nel concreto, si lamenta che la sentenza in scrutinio non abbia ritenuto specifici i motivi d’appello. 1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cpc, per violazione dell’art. 36, secondo comma, del d.lgs. n. 546/1992 e degli articoli 132, secondo comma, n. 4 e 112 del codice di procedura civile. Nel concreto si lamenta motivazione parvente, espressa in clausole di stile, prive di reale contenuto argomentativo. 2. In via pregiudiziale di merito occorre rilevare che, come riportato nello stesso ricorso introduttivo (pag.3), a seguito di sentenza d’appello che ha annullato integralmente la ripresa a tassazione nei confronti della società, il successivo giudizio di cassazione si è estinto per definizione agevolata. L’estinzione ha travolto le precedenti pronunce (v. Cass. N. 20345/2025), per cui deve ritenersi che non vi sia un giudicato nel merito favorevole alla società. 3. Il ricorso può dunque essere scrutinato ed il primo motivo è fondato ed assorbente. Ed infatti, per consolidato orientamento di questa Suprema Corte di legittimità, ai fini della specificità dei motivi, è sufficiente una contestazione del contenuto generale della sentenza, anche con riproposizione delle regioni non accolte dal primo giudice. 3.1. Più precisamente, è stato affermato da tempo che nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. VI-5, n. 7369/2017, conforme n. 6302/2022). Altresì, è stato ribadito che in tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura (cfr. Cass. T., n. 1030/2024). 4. L’accoglimento del primo motivo assorbe in sé il secondo, pertanto il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito, perché si attenga ai sopra indicati principi. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle
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