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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 29945/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "---,,, '',.. visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni trasmesse il 2 luglio 2024 con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso; OSSERVA Ritenuto che il motivo, con cui si censura, complessivamente, la ritenuta responsabilità, il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e la recidiva per come contestata risulta generico, manifestamente infondato e riproduttivo di questione adeguatamente vagliata dalla Corte di appello che ha dato conto, per mezzo di precise argomentazioni, della condotta minacciosa del ricorrente tesa ad impedire che gli fosse sequestrato la moto, la ritenuta congrua pena (individuata nel minimo edittale) e la corretta applicazione della recidiva, aggravante, quest'ultima, contestata in maniera generica nei motivi di gravame (la difesa aveva richiesto l'esclusione della recidiva senza articolare critiche) e, pertanto, geneticamente inammissibile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "---,,, '',.. visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni trasmesse il 2 luglio 2024 con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso; OSSERVA Ritenuto che il motivo, con cui si censura, complessivamente, la ritenuta responsabilità, il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e la recidiva per come contestata risulta generico, manifestamente infondato e riproduttivo di questione adeguatamente vagliata dalla Corte di appello che ha dato conto, per mezzo di precise argomentazioni, della condotta minacciosa del ricorrente tesa ad impedire che gli fosse sequestrato la moto, la ritenuta congrua pena (individuata nel minimo edittale) e la corretta applicazione della recidiva, aggravante, quest'ultima, contestata in maniera generica nei motivi di gravame (la difesa aveva richiesto l'esclusione della recidiva senza articolare critiche) e, pertanto, geneticamente inammissibile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 29945/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris