CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12745/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11090/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 88 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi – accise –autotrasporto merci - agevolazioni sul gasolio N.11090/18 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8155/18/17 depositata in data 3 ottobre 2017 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato un avviso di accertamentocon il quale – a seguito di PVC – veniva disposto il recupero di agevolazioni sulle accise per l’utilizzo del gasolio come carburante da parte di esercenti attività di trasporto di cui al d.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 (artt. 1 e 3) nei periodi di imposta 2007 –2013 e veniva disposto il recupero delle maggioriaccise. 2. La CTP diCaserta ha accolto il ricorso. 3. La CTR della Campania, con sentenza in data 3 ottobre 2017, ha accolto l’appello dell’Ufficio.Il giudice di appello ha ritenuto, in primo luogo, che le difformità riscontrate dagli agenti accertatori avessero natura sostanziale e non meramente formale, a nulla rilevando l’insussistenza di profili di illiceità penale in relazione alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata dalla società contribuente, ove la società contribuente aveva invero falsamente attestato di non essere dotata di serbatoi di stoccaggio ad uso privato . Sotto questo profilo, il giudice di appello ha ritenuto de cisivo l’accertamento compiuto dai funzionari dell’Ufficio che il rifornimento di carburante avvenisse a uso privato presso serbatoi di stoccaggio siti in località Capoferro in [OSCURATO:PERSONA], ossia in luoghi non dichiarati dalla società contribuente. Ulteriormente rilevanti sono stati ritenuti la mancata indicazione della sede operativa e le irregolaritàemergenti dai DAS (documenti di accompagnamento semplificato), relative agli automezzi utilizzatiper il rifornimento e ai tragitti effe ttuati. Ha, poi, ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione dei crediti in oggetto, decorrendo la prescrizione dal momento della scoperta del fatto illecito N.11090/18 R.G. Est. F. D’Aquino e che, in ogni caso, l’Ufficio avrebbe potuto procedere al recupero entro l’ottavo anno dall’utilizzo del carburante mediante compensazione a termini dell’art. 27, comma 16, d,l. 29 novembre 2008, n. 185. 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on l’unico motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 3 d.P.R. n. 277/2000, nella parte in cui ha accertato la non spettanza delle agevolazioni di cui alla menzionata disposizione. Osserva parte ricorrente che l’agevolazione viene riconosciuta ove sia dimostrato che il titolare svolga l’attività di autotrasporto e il carburante detenuto venga utilizzato per il rifornimento di automezzi di massa non inferiore a 11,5 tonnellate in proporzione dei chilometri percorsi. Osserva parte ricorrente che il giudice di appello avrebbe errato nell’attribuire valore di mendacio alla dichiarazione resa dal legale rappresentante in sede di autocertificazionee avrebbe errato nell’analisi della documentazione versata in atti. Si duole, in ultimo, della errata applicazione della disciplina della prescrizione. 2. Il ricorso è inammissibile , in primo luogo in quanto non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata. Il giudice di appello non ha incentrato la propria decisione sulla natura di mendacio delle dichiarazioni del legale rappresentante della società contribuente («la circostanza che la presentazione da parte della società […] della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il conseguimento delle agevolazioni fiscali non presenti profili di illiceità penale […] non riveste alcuna incidenza sul piano fiscale»),bensì sulle irregolarità riscontrate dagli agenti accertatori, attinenti alle difformità tra quanto dichiarato dalla contribuente e quanto riscontrato dagli agenti accertatori N.11090/18 R.G. Est. F. D’Aquino (rinvenimento di serbatoi di stoccaggio carburante a uso privato, difformità tra DAS compilati e fatture), idonee a incidere sulle attività di controllo e, quindi, aventi natura sostanziale e non formale. 3. Inoltre, come correttamente deduce il controricorrente, il ricorso è ulteriormente inammissibile, nella parte in cui chiede (come emerge anche dalla memoria) un riesame della valutazione della documentazione operata dal giudice di appello; nel qual caso, il ricorrente intende giungere a un diverso esame del materiale probatorio, oggetto di analisi e vaglio da parte del giudice del merito, che è profilo non denunciabile davanti al giudice di legittimità. Né la memoria aggiunge ulteriori utili argomenti di discussione. 4. Si osserva, inoltre , come l’art. 3, comma 2, d. P .R. n. 277/2000prevede l'indicazione – oltre che della sede legale - dell'eventuale titolaritàdi depositi o di distributori privati di carburanti ad imposta assolta, con specificazione della capacitàdi stoccaggio dei relativi serbatoi contenenti gasolio destinato al rifornimento degli autoveicoli aventi titolo al beneficio nonché, ai sensi del comma successivo, l'attestazione che il gasolio custodito nei medesimi è utilizzato esclusivamente per il rifornimento degli autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore ad 11,5 tonnellate per i quali compete il beneficio. Il giudice di appello, nella parte in cui ha ritenuto che l’omessa indicazione della sede e dei serbatoi di stoccaggio del carburante ad uso privato non costituiscono omissioni formali, ha fatto corretta applicazione dellasuddetta disposizione. 5. Quanto alla deduzione della erronea applicazione della disciplina della prescrizione, in disparte l’inammissibilità della doglianza per insufficienza del parametro normativo, la censura è inammissibile per non avere il ricorrente censurato una autonoma ratio decidendi del giudice di appello (come nota anche parte controricorrente), che ha inteso rigettare la prescrizione sul presupposto che nel caso di specie N.11090/18 R.G. Est. F. D’Aquino si renderebbe applicabile il termine di prescrizione ottennale di cui all’art. 1, comma 421, l. 30 dicembre 2004 e 27, comma 16, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, che consente all’Ufficio di emettere l’atto di recupero entro l’ottavo anno dall’utilizzo dell’agevolazione («l’avviso di accertamento impugnato è stato notificato in data 25 marzo 2015 e, pertanto, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui si è verificata la compensazione, sicché è valido e legittimo»). L’omessa impugnazione di tale autonoma ratio decidendi priva di interesse l’esame da parte del ricorrente del motivo relativo alla erronea applicazione del regime prescrizionale. 6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi €5.600,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per