CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 38317/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino il 17/03/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto gravemente indiziato di concorso in detenzione illecita e cessione di ingenti quantità di cocaina (capo d) e di concorso esterno in associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacenti (capo e) 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando tre motivi.2. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione; il tema attiene alla mancanza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari ed all'assunto del Tribunale secondo cui, invece, detta valutazione autonoma sarebbe comprovata per avere il Giudice disposto una misura diversa e meno afflittiva rispetto a quella richiesta dal Pubblico Ministero; assume il ricorrente invece che il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe compiuto un sindacato autonomo quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato contestato al capo d) (art. 73 cit.), e, in particolare, al contributo concorsuale dell'indagato. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per entrambi i reati. Dopo aver riportato una lunga parte della motivazione dell'ordinanza impugnata, assume l'indagato che il contenuto delle intercettazioni utilizzate dimostrerebbero solo che Sorvillo avesse contatti telefonici con [OSCURATO:PERSONA] (soggetto con rilievo apicale nel traffico di sostanze stupefacenti) ma non rivelerebbero nessun coinvolgimento nella presunta associazione, nemmeno in forma di concorso esterno, se non altro per l'assenza di uno scopo comune e per la occasionalità della condotta; lo scopo economico di Sorvillo, presunto corriere di stupefacenti, non potrebbe essere posto in relazione a quello dei vertici dell'associazione. Le condotte attribuite al ricorrente sarebbero solo descritte ma non valutate nel loro significato ed asseritamente ritenute espressive del rapporto fiduciario con i vertici del sodalizio. Si sarebbe peraltro in presenza solo di c.d. droga parlata e non vi sarebbe nessun riscontro, né prova che l'organizzazione il 21 giugno 2022 fosse riuscita ad importare, tramite la collaborazione dell'indagato, un nuovo ed ingente carico di cocaina. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari e, in particolare, al pericolo di recidiva ritenuto esistente, in violazione del principio secondo cui è necessaria la certezza o comunque l'elevata probabilità che l'occasione del delitto di verificherà. Nel caso di specie, si argomenta, considerato che tutti i vertici della organizzazione sono stati raggiunti dalla misura della custodia in carcere non vi sarebbe più la situazione di fatto che potrebbe rendere possibile la commissione dei delitti per cui si procede. Il Tribunale avrebbe acquisito una annotazione "da cui risulterebbe che il Sorvillo svolge professionalmente l'attività di trasportatore di stupefacenti dall'Olanda" senza tuttavia considerare che detta "produzione" non sarebbe stata posta a fondamento del titolo cautelare; sarebbe stata inoltre fornita una interpretazione decontestualizzata ed errata del compendio delle conversazioni intercettate si sarebbe altresì irritualmente valorizzato a carico dell'indagato la scelta di avvalersi del diritto al silenzio.3. E' pervenuta una memoria nell'interesse del ricorrente con cui si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti posti a fondamento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È inammissibile il primo motivo di ricorso, avendo il Tribunale spiegato come il Giudice per le indagini preliminari non solo abbia disposto una misura cautelare diversa da quella richiesta dal Pubblico Ministero, con ciò dimostrando di aver valutato autonomamente il "peso" della posizione individuale dell'indagato ma abbia adottato una specifica motivazione volta ad esplicitare il singolo giudizio relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza delle misure. Nulla è stato dedotto di specifico dal ricorrente, che non ha chiarito in nessun modo sulla base di quali elementi si possa affermare che il Giudice per le indagini preliminari non abbia compiuto una autonoma valutazione quanto al giudizio di gravità indiziaria. 3. Non diversamente, è chiaramente inammissibile per aspecificità il secondo motivo di ricorso. Il Tribunale ha con una motivazione puntuale ricostruito le indagini, valutato gli elementi di prova, descritto la struttura del sodalizio criminale, l'oggetto dell'attività illecita, la composizione soggettiva, i singoli ruoli e i singoli comportamenti. Sono stati ricostruiti puntualmente gli accadimenti, il ruolo tutt'altro che occasionale ricoperto da Sorvillo nella importazione dall'Olanda dei 23 chili di cocaina sequestrati (capo D) , il consapevole coinvolgimento e la diffusa disponibilità mostrata dal ricorrente da maggio a novembre 2022 rispetto all'agire dell'associazione criminale e, in particolare, ad effettuare trasporti di sostanza stupefacente in un momento in cui il sodalizio era in difficoltà conseguente all'arresto di altro soggetto (Cfr. sul punto pagg. 4 e ss., ma soprattutto, pagg. 23 e ss.). Si tratta di una motivazione puntuale, precisa, descrittiva di fatti e di valutazioni, ricognitiva delle molteplici fonti di prova e del corposo materiale indiziario. Nulla è stato dedotto dal ricorrente che non si affatto confrontato con la motivazione del provvedimento impugnato, nulla ha spiegato sul perché le molteplici e puntuali conversazioni intercettate - tutte riportate nella ordinanza impugnata - non avrebbe adeguata capacità dimostrativa del concorso nel singolo reato fine e nel reato associativo. Un ricorso assertivo, del tutto scisso dalla trama motivazionale della ordinanza impugnata.La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso si limita ad affermazioni generiche, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4. A non diverse conclusioni deve giungersi anche per quel che concerne il terzo motivo di ricorso, tenuto conto peraltro che nelle more la misura degli arresti domiciliari è stata sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A fronte di una puntuale motivazione con cui si è descritta la personalità criminale dell'indagato (cfr., pag. 30 e ss, ordinanza impugnata), nulla è stato dedotto. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f